Riabilitazione da Protesto: la procedura


Un breve sunto sulla procedura di riabilitazione con conseguente cancellazione del protesto dal Registro della Camera di Commercio
Riabilitazione da Protesto: la procedura
L'art. 17 della L. 108/1996 disciplina la procedura di riabilitazione qualora il debitore abbia adempiuto all'obbligazione per la quale il protesto è stato levato e non ne abbia subìto ulteriori nel corso del tempo, trascorso un anno dalla levata del protesto.

Scopo di questo articolo è quello di voler illustrare il procedimento che porta alla cancellazione del protesto dell’assegno e della cambiale o vaglia cambiario.

La procedura di riabilitazione si instaura con un ricorso al Presidente del Tribunale del luogo di residenza del ricorrente, e si conclude con la pronuncia del Decreto di riabilitazione. Tale ricorso va depositato presso l’ufficio della volontaria giurisdizione del Tribunale competente, indicando, come elementi essenziali:
- i dati identificativi del richiedente;
- gli estremi del titolo protestato;
- l’esplicita richiesta di riabilitazione ai fini della cancellazione del protesto, dimostrando di aver effettuato il pagamento del titolo di credito e di non aver subito altri protesti.

E’ altresì importante allegare al ricorso una visura rilasciata dalla Camera di Commercio, al fine di attestare che non sussistano ulteriori protesti in aggiunta a quello per la cui riabilitazione si procede; l’originale del titolo protestato e la quietanza liberatoria di avvenuto pagamento del titolo rilasciata e sottoscritta dal creditore (o dai creditori, nel caso di più girate) o dall’istituto di credito.

Nel termine di venti giorni dal deposito dell’istanza, il Presidente del Tribunale, se accoglie la richiesta, pronuncia un decreto di riabilitazione con il quale autorizza la Camera di Commercio a cancellare il richiedente dal registro informatico nazionale dei protesti.

Qualora il Presidente del Tribunale rigetti l’istanza dell’interessato, il relativo provvedimento di diniego può essere impugnato con ricorso in Corte d’Appello entro dieci giorni. La Corte d’Appello decide in camera di consiglio.Nel termine di dieci giorni dalla pubblicazione nel Bollettino protesti del Decreto di riabilitazione è possibile proporre reclamo da chiunque ne abbia interesse.

Una volta ottenuto il provvedimento di riabilitazione, si procederà al deposito di una copia autentica presso l’ufficio protesti della Camera di Commercio competente che potrà procedere alla cancellazione definitiva.

Con la riabilitazione il protesto viene cancellato e si ha per mai avvenuto.
Occorrerà verificarne l'effettività una volta trasmessa l'intera documentazione alla Camera di Commercio, posto che, in genere, successivamente all'invio dell'istanza di riabilitazione non si riceve alcuna risposta se non in caso di Preavviso di rigetto. Pertanto, una volta ultimata ed inviata la procedura, occorrerà richiedere una nuova Visura camerale ad uso protesti ed accertarsi dell'effettiva cancellazione del proprio nominativo.

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di Avv. Salvatore De Pasquale

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