A Marzo ricavi e compensi senza ritenute


Fino al 31 marzo i ricavi non scomputano le ritenute. Introdotta l’esenzione delle ritenute d'acconto a beneficio di taluni soggetti
A Marzo ricavi e compensi senza ritenute

Tra le misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese, la disposizione dell’articolo 62, comma 7 DL 18/2020, introduce l’esenzione delle ritenute d'acconto a beneficio di taluni soggetti che hanno percepito redditi, tassativamente previsti ai sensi dell'art. 25 e 25 bis DPR 600/73, tra il 17 ed il 31 marzo 2020.

Per quanto riguarda l’ambito soggettivo, l'agevolazione è diretta a tutti coloro che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato a condizione che nell’anno 2019 abbiano conseguito ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 e che nel mese precedente, presumibilmente nel mese di febbraio, non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato: il riferimento a ricavi e compensi percepiti è rivolto sia a titolari di reddito d'impresa che di lavoro autonomo.

Nel caso in cui il rapporto con il lavoratore dipendente o collaboratore abbia avuto inizio nello stesso mese di febbraio e, ancorché, senza che sia ancora stato effettuato alcun pagamento di somme nel mese di marzo, sembrerebbe prudente considerare i soggetti che versano in questa ipotesi esclusi dalla normativa, poiché l'obbligazione salariale risulta già maturata. Non rilevano, invece e questo è ormai pacifico, le somme eventualmente erogate ai collaboratori occasionali, poiché non assimilabili ai lavoratori dipendenti.

Per avvalersi della presente opzione, i contribuenti interessati dovranno rilasciare una dichiarazione, anche all'interno della fattura o certificazione da cui risulti che non si applica la ritenuta ai sensi del Decreto Legge 18-2020.

L'ambito oggettivo riguarda le ritenute sui seguenti redditi interessati:
•    prestazioni di lavoro autonomo ancorché non esercitate abitualmente;
•    assunzione di obblighi di fare, non fare, permettere che altri faccia;
•    compensi percepiti dall’amministratore di condominio;
•    la parte imponibile dei redditi derivanti dall’utilizzazione economica da parte dell’autore o inventore di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di processi o formule;
•    compensi e altre somme corrisposte a soggetti non residenti, esclusi i compensi per prestazioni di lavoro autonomo effettuate all’estero e quelli corrisposti a stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti;
•    redditi di lavoro dipendente percepiti da soggetti non residenti;
•    provvigioni per le prestazioni anche occasionali inerente ai rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari;
•    prestazioni rese dagli incaricati di vendite a domicilio.

I soggetti interessati provvederanno a versare a propria cura le ritenute d’acconto non operate dal sostituto, senza interessi e sanzioni in un’unica soluzione, entro il 31 maggio 2020 o in 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio.

E' assodato che la formula ricavi e compensi “percepiti”, sta a significare che essi dovranno essere entrati nella disponibilità del professionista tra il 17 e il 31 marzo 2020, pertanto al fine di evitare incomprensioni e disguidi con l'agenzia delle entrate, è opportuno indicare nella causale di esenzione “...a condizione che l’incasso delle somme avvenga entro il 31 marzo”, di converso, il committente, dovrà effettuare il pagamento al lordo della ritenuta, solo se è assolutamente certo che la somma entrerà nella disponibilità del percettore, entro tale data.

 

 

Articolo del:


di Rag. Giuseppe Vaccaro

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