Ricerca e sviluppo: ammesse al credito anche modifiche e migliorie


Sono ammissibili e agevolabili ai sensi dell'art. 3 del d.l. n. 145 del 2013 (Credito di imposta Ricerca e Sviluppo) le modifiche e/o migliorie dell'esistente
Ricerca e sviluppo: ammesse al credito anche modifiche e migliorie

Una recente sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza è l'occasione per fare il punto sulle numerose contestazioni emergenti all'emanazione degli atti di recupero ex  1, comma 421, della legge n. 311/2004, sulle (ritenute - dal Fisco -) indebite compensazioni del credito di imposta per spese di ricerca e sviluppo ex art. 3 del d.l. n. 145 del 2013.

L'Amministrazione finanziaria, sulla scorta di numerosi documenti di prassi, non ritiene ammissibili le spese qualora volte a migliorare o modificare prodotti o processi già presenti in azienda e ciò sulla scorta dell'assenza di innovatività di tali operazioni.

Cio posto, dall'esame letterale della norma agevolativa, emerge che solo le modifiche e miglioria - sia consentito - banali non siano meritevoli di agevolazione posto che il comma 5 dell'art. 3 dispone che "Non si considerano attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti".

Infatti, tale disposizione rappresenta una norma di chiusura, mentre il comma precedente (co. 4) in più punti considera e premia le migliorie e le modifiche sostanziali a prodotti e/o processi esistenti. Sono infatti ammissibili al credito R&D:

a) lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;

b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c);

c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è'necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione é troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida;

d) produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.

La sentenza vicentina fissa due importanti capisaldi in un momento storico dove le contestazioni sui crediti R&D sono molto elevate:

  1. sono agevolabili anche i progetti che mirano al "miglioramento tecnologico di applicazioni già in parte in essere";

  2. incombe in capo all’Amministrazione l’onere di provare, con elementi effettivi, la non innovatività dei progetti di ricerca e sviluppo.

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di Antonio Borghetti

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