Riconoscimenti per missioni estere


Le pronunce delle Corti di merito. La pronuncia della Corte Costituzionale e i capovolgimenti del primo grado
Riconoscimenti per missioni estere
RICONOSCIMENTI per il personale delle Forze Armate che ha preso parte a missioni per conto dell’O.N.U. ed equiparate.

Il fine ultimo della legge sui benefici combattentistici è quello di dare valore e dignità alla vita dei nostri soldati che prendono parte a missioni eufemisticamente definite "di pace" che comportano rischi equiparabili alle situazioni di conflitto armato per il personale impiegato.

L’articolo unico della L.n.1746/62 ha esteso a tutti coloro che hanno prestato servizio in determinate "zone di intervento", intendendo per zone d’intervento quelle aree estere nelle quali viene impiegato un contingente militare italiano nell’ambito di una forza multinazionale per lo svolgimento di operazioni militari, i benefici di cui alla legge 390/50 che, nell’immediato dopoguerra, riconosceva a coloro che avessero preso parte alle operazioni di guerra il diritto al riconoscimento delle campagne di guerra in ragione di una campagna per ogni anno solare. Tale beneficio, come stabilito dall’art.3 della L. 390/50 si consegue qualora si sia "complessivamente prestato per ogni anno solare non meno di tre mesi di servizio, anche non continuativo, di cui all’art.1. Qualora nell’anno solare non si raggiunga il periodo minimo di cui al comma precedente, ma la partecipazione al ciclo operativo sia continuativa a cavallo di due anni, può essere computato per il riconoscimento di almeno una campagna, il servizio prestato nell’anno successivo, a meno che questo a sua volta non sia di tale durata da comportare il riconoscimento di un’altra campagna. In tal caso verrà riconosciuta solo questa ultima".
In seguito l’articolo unico della L.1746/62 stabilisce che "al personale militare, che per conto dell'O.N.U. abbia prestato o presti servizio in zone d'intervento, sono estesi i benefici previsti dalle norme in favore dei combattenti. Le zone d'intervento sono indicate con apposite disposizioni dello Stato Maggiore della Difesa".
Inoltre è stato riconosciuto il diritto alla supervalutazione dei periodi di servizio svolti per conto dell’O.N.U., facendo ricorso al combinato disposto dell’art.18 del D.P.R. n.1092/73 e dell’art.3 della L.n.390/50 per giungere ad individuare perfettamente i benefici di cui alla L.n.1746/62 nella supervalutazione di un anno di servizio per ogni campagna di guerra.
La normativa di riferimento definisce quindi sia le condizioni che i termini per il calcolo del beneficio della supervalutazione del servizio prestato dai combattenti che abbiano svolto servizio nelle zone di intervento indicate dal Ministero della Difesa, ivi compresi i militari impiegati per conto dell’O.N.U. ai quali la L.1746/62 ha esteso tale diritto.
Il Ministero della Difesa, sovente, ha opposto il diniego dei benefici combattentistici in ragione dell'assenza "di una normativa che preveda espressamente l'attribuzione di campagne di guerra al personale militare in servizio per conto dell'ONU in zona d'intervento, destinatario della legge n. 1746/62".
Tesi questa ritenuta dalla Corte dei Conti del tutto priva di fondamento, poiché è evidente che l'estensione dei benefici combattentistici ai militari impegnati nelle missioni ONU ha la sua fonte nel chiaro disposto della legge n. 1746/62, per il quale il servizio prestato dal militare in zone d'intervento per conto dell'ONU, come ha chiarito la giurisprudenza, è da ritenersi equiparato, agli effetti pensionistici, al servizio di guerra.
La Corte dei Conti Puglia, con sentenza n. 456/2015, accogliendo il ricorso presentato da Sottufficiali dell’Esercito in pensione, stabiliva, in particolare che "L'articolo unico della predetta legge [1746/1962 ndr] dispone: "Al personale militare, che per conto dell'O.N.U. abbia prestato o presti servizio in zone d'intervento, sono estesi i benefici previsti dalle norme in favore dei combattenti. Le zone d'intervento sono indicate con apposite disposizioni dello Stato Maggiore della Difesa". Lo Stato Maggiore della Difesa, da ultimo, con determinazione del 10.5.2013 ha stabilito, ai sensi e per gli effetti della legge 1746/1962, le "zone d'intervento" con i periodi di riferimento nei vari territori di svolgimento delle operazioni per conto dell'ONU.
A parere della Corte ai ricorrenti doveva essere riconosciuto il diritto "alla rideterminazione del proprio trattamento pensionistico con i benefici previsti dalla legge 1746/1962, da calcolarsi mediante l'aumento del servizio computabile in relazione alle campagne di guerra, da riconoscersi secondo il disposto di cui all'art. 3 della L. n. 390/1950 ai periodi indicati in motivazione durante i quali gli stessi hanno prestato servizio in zone d'intervento per conto dell'O.N.U.; il diritto a ricevere gli arretrati a tale titolo spettanti, maggiorati, a decorrere dalla scadenza delle singole rate, degli interessi legali ed eventualmente, nei limiti del maggior importo differenziale, della rivalutazione monetaria calcolata, anno per anno, secondo gli indici ISTAT.".
Alla luce di quanto affermato si può concludere che tutti i per militari che hanno prestato servizio all'estero in zone di intervento indicate dal Ministero della Difesa, ivi compresi i militari impiegati per conto dell’O.N.U., hanno diritto di chiedere ed ottenere l'applicazione della normativa sui benefici combattentistici.

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di Avv. Laura Lieggi

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