Riconoscimento del figlio naturale per testamento


Si può riconoscere il proprio figlio naturale anche con l'atto di ultima volontà, rispettando determinate forme e contenuti
Riconoscimento del figlio naturale per testamento
Il riconoscimento di figlio naturale è previsto e disciplinato dagli artt. 250 e seguenti del Codice Civile e consiste in un atto formale con il quale un soggetto dichiara di essere genitore del proprio figlio naturale.

Le forme del riconoscimento sono tassative e devono necessariamente contenere una chiara manifestazione di volontà diretta al riconoscimento.
Tra le forme previste dalla legge, è pure ricompreso il testamento (art. 254 c.c.), sia esso olografo, per atto di notaio o speciale, conformemente alla previsione dell'art. 587 c.c., che ammette nel testamento anche disposizioni a contenuto non patrimoniale.

La possibilità di riconoscere un figlio naturale con il testamento da la stura ad una serie di problemi giuridici, tra cui il più dibattuto è legato alla natura giuridica dell'atto: atto negoziale o un atto giuridico in senso stretto?
La dottrina prevalente sposa la seconda soluzione, anche alla luce della riforma del diritto di famiglia (L. 19 maggio 1975 n. 151) che ha sancito il diritto allo stato di figlio attraverso l’accertamento giudiziale della filiazione, indipendentemente dalla volontà del genitore. Anche la Cassazione ha affermato che il riconoscimento ha solo valore di dichiarazione di scienza.
Il riconoscimento contenuto in un testamento è un atto formale post mortem e, quindi, sopravvive alla revoca del testamento (art. 256 c.c.).
L’irrevocabilità del riconoscimento, quindi, non è una eccezione alla normale revocabilità del negozio
testamentario, giacché esso non è un negozio a causa di morte ma è un atto post mortem.
Al riconoscimento si applicano le regole dell’impugnativa previste per il riconoscimento e non quelle
proprie del testamento, per cui è stato ritenuto ammissibile il riconoscimento fatto dal minore ultrasedicenne, che pure non ha capacità di testare.
In sintesi, la disciplina del testamento si applica al profilo formale, mentre la disciplina del riconoscimento si applica alla sostanza dell’atto.
E' opportuno rammentare, infine, che dall’affermata natura dichiarativa del riconoscimento viene generalmente dedotta la retroattività degli effetti di esso al momento della nascita (Cass.
n. 1196/61).

Nell'ambito del riconoscimento, il consenso del figlio e dell’altro genitore hanno una loro valenza (art. 252 c.c.): il riconoscimento del figlio ultrasedicenne perde efficacia in mancanza del suo consenso, mentre il riconoscimento del figlio di età inferiore non può avvenire senza il consenso del genitore che per primo ha effettuato il riconoscimento.
Il consenso è una manifestazione di volontà integrativa dell’efficacia del riconoscimento, che proviene da un soggetto diverso da chi la effettua, con funzione analoga all’approvazione.

L’art. 46 D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396, infine, dispone che se la dichiarazione di riconoscimento è contenuta in un testamento, la copia deve essere trasmessa dal notaio all’Ufficiale dello stato civile del Comune nel quale si trova l’atto di nascita del riconosciuto, ai fini dell’annotazione entro 20 giorni dalla pubblicazione del testamento olografo, ovvero dalla pubblicazione del testamento segreto o dal passaggio del testamento pubblico dal fascicolo a repertorio degli atti di ultima volontà a quello generale degli atti tra vivi.

In definitiva, le questioni attinenti il riconoscimento di un figlio - anche per testamento - per la loro delicatezza impongono una approfondita conoscenza di tutti i profili giuridici che la caratteristica, la quale può essere garantita soltanto da una adeguata consulenza professionale in materia.

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di Avv. Raffaele Plenteda

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