Ricorsi dirigenti Scolastici per la R.I.A.


I tribunali di merito hanno chiarito che la condotta del Miur di non riconoscere la R.I.A. ai nuovi dirigenti scolastici è discriminatoria.
Ricorsi dirigenti Scolastici per la R.I.A.
Ricorsi dirigenti Scolastici retribuzione individuale di anzianità.
Nella scuola esistono tre tipologie di dirigenti scolastici e tale differenziazione, sebbene gli stessi svolgano la medesima funzione, si riverbera anche sul trattamento retributivo e contributivo spettante agli stessi:
a) ex presidi: coloro che erano divenuti dirigenti scolastici per essere già nel ruolo direttivo (art. 37 lett. C. CCNL 01.03.2002);
b) ex presidi incaricati (art. 39 CCNL 01.03.2002);
c) Dirigenti scolastici assunti mediante procedura concorsuale provenienti dal ruolo della docenza.
I dirigenti scolastici assunti mediante procedura concorsuale rappresentano l’unica categoria penalizzata dall’interpretazione normativa da parte del Miur; pertanto, solo tali ultimi, possono aderire al ricorso.
La somma che ciascuno potrà recuperare, in caso di esito positivo del ricorso giudiziale, è di circa 600,00 € mensili a far data dall’instaurazione del rapporto di lavoro quale dirigente scolastico (fermo restando la prescrizione quinquennale del diritto al riconoscimento delle differenze retributive).
Il Ministero, infatti, retribuisce in maniera differente i dirigenti scolastici a seconda del momento e del modo in cui gli stessi svolgono il servizio. In altri termini, ai dirigenti scolastici che provengono dalla carriera di docente, il Ministero non riconosce la retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.), ovvero l’assegno ad personam parametrato alla precedente mansione di docente che, invece, pacificamente spetta alle altre tipologie di presidi ed ex presidi incaricati.
Il ricorso si basa, essenzialmente, su una disparità di trattamento tra lavoratori che svolgono la medesima funzione e ruolo e che vengono retribuiti in maniera differente. Invero, i dirigenti scolastici assunti mediante procedura concorsuale svolgono le medesime funzioni e sono inquadrati nella medesima Area V del Ccnl Dirigenza Scuola, firmano lo stesso contratto rispetto alle altre tipologie di dirigenti (ex presidi e presidi incaricati). La differenza fondamentale sta che: gli ex presidi percepiscono la R.I.A. (retribuzione individuale di anzianità), i presidi incaricati percepiscono un assegno ad personam (sostanzialmente identico alla RIA) mentre i "nuovi dirigenti" non percepiscono nulla a titolo di riconoscimento della precedente mansione.
A parere di chi scrive la condotta del Miur viola principi cardine dell’ordinamento - anche costituzionali - relativi alla parità di trattamento dei "nuovi dirigenti scolastici" rispetto agli altri presidi che svolgono la stessa funzione; inoltre, vi è una palese violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione (di cui agli artt. 3 e 97 Cost.), nonché di corrispondenza della retribuzione alla qualità e quantità del lavoro svolto (di cui all’art. 36 Cost.).
Parte della giurisprudenza intervenuta sul punto (Tribunale di Roma del 2012, Tribunale di Como del 2014 e Tribunale di Tivoli del Marzo 2017) ha riconosciuto il diritto dei dirigenti scolastici all’integrazione della retribuzione parametrata alla RIA spettante agli ex presidi e ripristinato la parità di trattamento prevista dalla Carta Costituzionale.

Lo studio legale offre la possibilità di patrocinare i ricorsi su tutto il territorio nazionale.

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di Avvocato Paolo Zinzi

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