Ricostruzione di carriera, novità per i docenti
Docenti e personale ATA potranno vedersi riconosciuto l’intero periodo di lavoro prestato a tempo determinato sia a fini economici che giuridici

Equiparare, sia ai fini giuridici che ai fini economici, il lavoro a termine dei docenti e del personale ATA a quello a tempo indeterminato. E’ questo l’orientamento sempre più consolidato dei giudici del lavoro di tutto il territorio nazionale in materia di ricostruzione di carriera.
La novità riguarda i docenti ed il personale ATA con più di 4 anni di servizio pre-ruolo che possono vedere riconosciuto l’intero periodo di lavoro prestato.
In particolare, attraverso un’azione giudiziale, possono ottenere il riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata con i contratti a termine e il conseguente inquadramento nella fascia stipendiale maturata, oltre alla corresponsione delle differenze retributive tra il trattamento percepito negli anni pregressi e quello che sarebbe loro spettato per effetto dell’anzianità di servizio effettivamente maturata.
La rilevante novità è data dal fatto che fin qui si era assistito ad un riconoscimento parziale del servizio pre-ruolo ai fini della ricostruzione di carriera. Infatti, esso è valutato per intero per i primi quattro anni, mentre per i restanti anni di servizio 2/3 ai soli fini giuridici e 1/3 ai soli fini economici, con il risultato che il minor numero di contributi versati determineranno la corresponsione di una pensione più leggera. Inoltre, vi è anche un mancato riconoscimento degli incrementi retributivi che il contratto collettivo riconosce al personale a tempo indeterminato sulla base di una certa anzianità di servizio raggiunta.
Il presupposto del giudizio è che il mancato riconoscimento ai docenti della progressione stipendiale (collegata alla anzianità di servizio maturata) durante l’assunzione a tempo determinato comporti una ingiustificata disparità di trattamento tra lavoratori a termine e docenti di ruolo, disparità che contrasta con la clausola 4 comma 1 dell’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla Direttiva 1999/70/CE.
Nello specifico, la clausola in questione, denominata "principio di non discriminazione", in primo luogo, statuisce che i lavoratori a tempo determinato non possano essere trattati in modo meno favorevole rispetto a quelli con contratti a tempo indeterminato e, in secondo luogo, che i criteri di calcolo del periodo di anzianità di servizio, a parità di condizioni di lavoro svolto, dovranno essere gli stessi per tutti i lavoratori, a prescindere dal contro di lavoro a tempo determinato o a tempo indeterminato nei loro confronti sottoscritto.
Avv. Roberta Fatima Pera
Corso Sicilia 10,
92020 Palma di Montechiaro
Tel. 0922/965444
Cell. 388/3445411
Email: avv.robertapera@libero.it
Pec: robertapera@avvocatiagrigento.it
La novità riguarda i docenti ed il personale ATA con più di 4 anni di servizio pre-ruolo che possono vedere riconosciuto l’intero periodo di lavoro prestato.
In particolare, attraverso un’azione giudiziale, possono ottenere il riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata con i contratti a termine e il conseguente inquadramento nella fascia stipendiale maturata, oltre alla corresponsione delle differenze retributive tra il trattamento percepito negli anni pregressi e quello che sarebbe loro spettato per effetto dell’anzianità di servizio effettivamente maturata.
La rilevante novità è data dal fatto che fin qui si era assistito ad un riconoscimento parziale del servizio pre-ruolo ai fini della ricostruzione di carriera. Infatti, esso è valutato per intero per i primi quattro anni, mentre per i restanti anni di servizio 2/3 ai soli fini giuridici e 1/3 ai soli fini economici, con il risultato che il minor numero di contributi versati determineranno la corresponsione di una pensione più leggera. Inoltre, vi è anche un mancato riconoscimento degli incrementi retributivi che il contratto collettivo riconosce al personale a tempo indeterminato sulla base di una certa anzianità di servizio raggiunta.
Il presupposto del giudizio è che il mancato riconoscimento ai docenti della progressione stipendiale (collegata alla anzianità di servizio maturata) durante l’assunzione a tempo determinato comporti una ingiustificata disparità di trattamento tra lavoratori a termine e docenti di ruolo, disparità che contrasta con la clausola 4 comma 1 dell’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla Direttiva 1999/70/CE.
Nello specifico, la clausola in questione, denominata "principio di non discriminazione", in primo luogo, statuisce che i lavoratori a tempo determinato non possano essere trattati in modo meno favorevole rispetto a quelli con contratti a tempo indeterminato e, in secondo luogo, che i criteri di calcolo del periodo di anzianità di servizio, a parità di condizioni di lavoro svolto, dovranno essere gli stessi per tutti i lavoratori, a prescindere dal contro di lavoro a tempo determinato o a tempo indeterminato nei loro confronti sottoscritto.
Avv. Roberta Fatima Pera
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