Riduzione di ipoteca


Ipoteca iscritta per una somma eccedente o quantità eccessiva di beni; art. 2872 c.c. e ss
Riduzione di ipoteca
Riduzione di ipoteca.
L'ipoteca è una garanzia reale che, vincolando un determinato bene a garanzia di un dato credito, dà al creditore la certezza di poter soddisfare le sue pretese.
L’art. 2872 c.c. prevede la possibilità, qualora l’ipoteca sia iscritta per una somma eccedente il credito o su una quantità eccessiva di beni, di ridurla o restringerla.
La norma prevede due diversi modi di riduzione: la riduzione della somma ipotecata o la restrizione dell'ipoteca solo su una parte dei beni. La restrizione può avere luogo anche se l'ipoteca abbia ad oggetto un solo bene, qualora questo abbia parti distinte o tali che si possano comodamente distinguere.
Vi sono dei limiti previsti dall’art. 2873 c.c.. Non è ammessa la domanda di riduzione se la quantità dei beni o la somma è stata determinata per convezione o per sentenza. Se sono stati eseguiti pagamenti parziali idonei a estinguere almeno un quinto del debito originario, si può chiedere una riduzione proporzionale della somma. Nel caso, invece, in cui l'ipoteca sia iscritta su un edificio, il costituente che abbia effettuato, dopo l'iscrizione, delle sopraelevazioni può domandare la riduzione dell'ipoteca in maniera tale da renderne esenti, anche solo parzialmente, le sopraelevazioni stesse.
La riduzione dell'ipoteca legale e dell'ipoteca giudiziale si ha su domanda degli interessati se i beni compresi nell'iscrizione hanno un valore che eccede la cautela da somministrarsi, ed è tale se tanto alla data dell’iscrizione di ipoteca che posteriormente, supera di un terzo l'importo dei crediti iscritti accresciuto degli accessori (art. 2875 c.c.), o se la somma determinata dal creditore nell'iscrizione supera di almeno un quinto quella che l'autorità giudiziaria dichiara dovuta (art. 2874 c.c.).
Secondo l’orientamento maggioritario della giurisprudenza di merito, non può disporsi la riduzione di un’ipoteca legale o giudiziale con un’ordinanza cautelare a seguito di un ricorso ex art. 700 c.p.c. (es. Trib. Trapani, ord. 11.4.2006, est. Scorza; Trib. Arezzo, ord. coll. 20.3.2008, Pres. Scutellari, Est. Sestini; Trib. Mantova, ord. coll. 19.4.2007, Pres. Est. Bernardi), impostazione fatta propria anche dall’Agenzia delle Entrate (Circolare 7.5.2003 n. 4/T) e dall’Avvocatura dello Stato (Parere Consultivo n. 35998 del 27.3.2003).
In quanto non può ritenersi un provvedimento di natura definitiva:
a) sia perché, pur se l’introduzione del giudizio di merito dopo quella cautelare non è più obbligatoria, e comunque all’esito del giudizio di merito il provvedimento interinale anticipatorio potrebbe non essere confermato;
b) sia perchè a prescindere dall’eventuale giudizio di merito, l’ordinanza stessa è sempre revocabile o modificabile, per cui nel caso in cui venisse ordinata in via provvisoria la cancellazione di ipoteca e poi all'esito del successivo giudizio di merito o ex art. 669-decies c.p.c., quel provvedimento venisse revocato, il creditore perderebbe in maniera definitiva la garanzia per il credito vantato, senza possibilità di poter recuperare il grado di ipoteca ormai cancellata stante il generale principio di non reviviscenza delle garanzie reali e/o personali vigente nell’attuale ordinamento.
Non trova applicazione l’art. 2884 c.c. alla riduzione giudiziale di ipoteca, sia perché essa costituirebbe non una cancellazione ma una "rettifica" tendente a correggere l’eccedenza dell’iscrizione, sia perchè nessuna estensione analogica potrebbe operare, trattandosi di istituti con differente ratio (con la richiesta di riduzione non si contesta il credito o il diritto alla garanzia per inesistenza originaria o sopravvenuta dei presupposti come invece accade con la richiesta di cancellazione, ma solo la sproporzione tra garanzia, credito e beni cauzionali).

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di Avv. Rosa Guardascione

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