Riduzione Imu per gli immobili in comodato
La legge di Stabilità 2016 permette la riduzione della base imponibile Imu per gli immobili abitativi concessi in comodato

La legge di stabilità per il 2016 ha innovato la disciplina Imu stabilendo che la base imponibile è ridotta del 50% "per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonchè dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23" (nuova versione dell’articolo 3, comma 1, punto 0a) decreto Imu DL 201/2011).
Condizioni per la riduzione dell’imposta
La norma in esame sottopone il riconoscimento dell’agevolazione alle seguenti condizioni:
Il contratto di comodato dev’essere registrato.L’immobile oggetto del contratto non dev’essere classificato nelle categorie catastali A1, A8 e A9 (cosiddette abitazioni di lusso). Il comodatario deve adibire l’immobile oggetto del comodato a propria abitazione principaleIl comodante deve dimorare abitualmente nel medesimo comune ove è ubicato l’immobile oggetto del comodatoIl comodante non può possedere (nemmeno in quota) altri immobili abitativi nel territorio italiano. Il beneficio è comunque riconosciuto se il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possiede un solo immobile adibito a propria abitazione principale ubicato nello stesso Comune, purché quest’ultimo immobile non rientri nelle categorie catastali A1, A8 e A9.
E’ importante sottolineare che tutte le condizioni sono necessarie ai fini del riconoscimento dell’agevolazione in oggetto; la mancanza (o il venir meno) di una sola di esse determina la perdita dell’agevolazione stessa.
Decorrenza
Benché non sia prevista una decorrenza per le modifiche alla legge di stabilità, è ragionevole ritenere che l’agevolazione sia applicabile dal 01.01.2016.
Condizioni per la riduzione dell’imposta
La norma in esame sottopone il riconoscimento dell’agevolazione alle seguenti condizioni:
Il contratto di comodato dev’essere registrato.L’immobile oggetto del contratto non dev’essere classificato nelle categorie catastali A1, A8 e A9 (cosiddette abitazioni di lusso). Il comodatario deve adibire l’immobile oggetto del comodato a propria abitazione principaleIl comodante deve dimorare abitualmente nel medesimo comune ove è ubicato l’immobile oggetto del comodatoIl comodante non può possedere (nemmeno in quota) altri immobili abitativi nel territorio italiano. Il beneficio è comunque riconosciuto se il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possiede un solo immobile adibito a propria abitazione principale ubicato nello stesso Comune, purché quest’ultimo immobile non rientri nelle categorie catastali A1, A8 e A9.
E’ importante sottolineare che tutte le condizioni sono necessarie ai fini del riconoscimento dell’agevolazione in oggetto; la mancanza (o il venir meno) di una sola di esse determina la perdita dell’agevolazione stessa.
Decorrenza
Benché non sia prevista una decorrenza per le modifiche alla legge di stabilità, è ragionevole ritenere che l’agevolazione sia applicabile dal 01.01.2016.
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