Rientro anticipato dalla malattia
Rientro anticipato dalla malattia solo con apposito certificato

L’INPS, con il Messaggio n. 6973 del 12 settembre 2014, interviene per fornire un importante chiarimento in merito al rientro anticipato al lavoro di un dipendente assente per malattia.
Può capitare, infatti, che la malattia abbia un decorso più favorevole rispetto alla prognosi iniziale e che il dipendente, sentendosi bene, desideri rientrare al lavoro prima della scadenza indicata sul certificato medico.
A tal riguardo, l’Istituto previdenziale precisa che ogni dipendente assente per malattia che, considerandosi guarito, intenda riprendere anticipatamente il lavoro rispetto alla prognosi formulata dal proprio medico curante, può essere riammesso in servizio solo in presenza di un certificato medico di rettifica dell’originaria prognosi.
Secondo l’INPS, infatti, il certificato medico di rettifica è necessario in quanto il datore di lavoro dispone solo dell’attestato di malattia (che non contiene la diagnosi, ma solo l’indicazione dei giorni di assenza accordati dal medico) e, pertanto, non è in grado di valutare se il dipendente che desidera rientrare al lavoro abbia effettivamente recuperato le proprie energie psicofisiche tali da garantire se stesso e l’ambiente di lavoro da qualsivoglia evento nocivo connesso ad una ridotta capacità lavorativa.
Ne deriverebbe, diversamente, l’impossibilità per il datore di lavoro di assolvere agli obblighi imposti dalle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di tutela dell’ambiente di lavoro e dell’integrità fisica dei prestatori di lavoro.
La normativa prevede che l’assenza per malattia sia attestata dal medico curante mediante apposito certificato inoltrato per via telematica tramite il Sistema di Accoglienza Centrale (SAC).
Lo stesso medico può inviare, durante tutto il periodo di prognosi, certificati che annullino i precedenti (qualora vi siano, ad esempio, errori o refusi) o li rettifichino. Quest’ultima eventualità si verifica, appunto, quando il medico riscontra nel paziente un decorso più favorevole della malattia già certificata, tale da ridurre la durata della prognosi iniziale.
Può capitare, infatti, che la malattia abbia un decorso più favorevole rispetto alla prognosi iniziale e che il dipendente, sentendosi bene, desideri rientrare al lavoro prima della scadenza indicata sul certificato medico.
A tal riguardo, l’Istituto previdenziale precisa che ogni dipendente assente per malattia che, considerandosi guarito, intenda riprendere anticipatamente il lavoro rispetto alla prognosi formulata dal proprio medico curante, può essere riammesso in servizio solo in presenza di un certificato medico di rettifica dell’originaria prognosi.
Secondo l’INPS, infatti, il certificato medico di rettifica è necessario in quanto il datore di lavoro dispone solo dell’attestato di malattia (che non contiene la diagnosi, ma solo l’indicazione dei giorni di assenza accordati dal medico) e, pertanto, non è in grado di valutare se il dipendente che desidera rientrare al lavoro abbia effettivamente recuperato le proprie energie psicofisiche tali da garantire se stesso e l’ambiente di lavoro da qualsivoglia evento nocivo connesso ad una ridotta capacità lavorativa.
Ne deriverebbe, diversamente, l’impossibilità per il datore di lavoro di assolvere agli obblighi imposti dalle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di tutela dell’ambiente di lavoro e dell’integrità fisica dei prestatori di lavoro.
La normativa prevede che l’assenza per malattia sia attestata dal medico curante mediante apposito certificato inoltrato per via telematica tramite il Sistema di Accoglienza Centrale (SAC).
Lo stesso medico può inviare, durante tutto il periodo di prognosi, certificati che annullino i precedenti (qualora vi siano, ad esempio, errori o refusi) o li rettifichino. Quest’ultima eventualità si verifica, appunto, quando il medico riscontra nel paziente un decorso più favorevole della malattia già certificata, tale da ridurre la durata della prognosi iniziale.
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