Rientro dalle ferie e Covid-19: obblighi per cittadini e datori di lavoro


Il rientro al lavoro dopo i giorni di ferie estive fa emergere il problema di comprendere come doversi comportare per contrastare i contagi
Rientro dalle ferie e Covid-19: obblighi per cittadini e datori di lavoro

 

Il rientro dai giorni di ferie estive è sempre periodo concitato. Ai tempi del Covid-19 è anche confuso. Si solleva, infatti, il problema di comprendere come doversi comportare a fronte dell’eventuale necessità di ottemperare agli obblighi di natura sanitaria.

La questione interessa ogni cittadino, che deve conformarsi alle disposizioni autoritative; ma anche il datore di lavoro, che deve capire come qualificare le assenze del lavoratore in eventuale isolamento fiduciario.

La materia è stata regolata a furor di ordinanze ministeriali, regionali e decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, susseguitisi nel tempo. Di rimando in rimando, la disciplina può risultare ostica e non lineare a chi non sia operatore del diritto.

Le norme più recenti in materia sono il DPCM del 7 agosto 2020 e l’Ordinanza del Ministero della Salute del 12 agosto 2020. Sulla base della disciplina delineata occorre distinguere vari casi, a seconda di quale sia il Paese estero presso cui si è soggiornato o attraverso cui si è transitati.

Generalizzando, vige l’obbligo di isolamento fiduciario con sorveglianza attiva e la compilazione di un’autodichiarazione per chi rientra in Italia dall’estero. In particolare, nell’autodichiarazione dovrà specificarsi il motivo del viaggio all’estero e del rientro in Italia. Tali obblighi non vigono per chi è stato in ferie in Italia e per chi proviene da San Marino, Stato Vaticano e dalla maggior parti degli stati UE o dello spazio Schengen.  
In nota all’articolo verranno specificate le misure precisamente individuate in relazione allo Stato di provenienza. In ogni caso, si invita a consultare i canali istituzionali, in particolar modo il sito www.viaggiaresicuri.it.

Da ultimo, si segnala che le singole Regioni potrebbero imporre il rispetto di particolari obblighi a chi proviene da alcuni Stati o territori esteri. Prima del rientro in Italia, si raccomanda di verificare l’esistenza di eventuali disposizioni aggiuntive, o specificative, da parte della Regione di destinazione.

Orbene, quanto appena delineato rileva per tutti i cittadini ma, nello specifico, come deve comportarsi il datore di lavoro nella gestione del rientro dei lavoratori?

Si rileva, anzitutto, che il datore di lavoro è in posizione di garanzia nei confronti dei lavoratori. Ciò costituisce regola aurea nell’orientare il suo comportamento: nel caso specifico dovrà agire al fine di ridurre al minimo le possibilità di contagio.

IL DPCM del 07 agosto 2020, all’allegato 12, dedica alcune disposizioni a disciplinare il comportamento del datore. In particolare, la disciplina specifica che potrà essere misurata la temperatura corporea dei lavoratori, e se maggiore di 37,5° il soggetto non potrà accedere al luogo di lavoro. La misurazione dovrà avvenire nel rispetto della disciplina di protezione dei dati personali. Inoltre, l’ingresso in azienda di chi sia stato soggetto all’infezione da Covid-19 potrà avvenire solo previa certificazione medica, attestante la “negativizzazione” dell’individuo.    

Di interesse sono anche le disposizioni in merito alle modalità di accesso dei fornitori esteri. L’allegato 12 al DPCM chiede siano istituite procedure d’ingresso che dovranno garantire modalità, percorsi e tempistiche predefinite. Inoltre, vieta l’ingresso negli uffici agli autisti che dovranno, se possibile, restare a bordo del mezzo.
Persiste il dovere di assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago.

Infine, si ricorda che ai sensi dell’Art. 26, co. del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o  in permanenza domiciliare fiduciaria  con  sorveglianza attiva è equiparato a malattia ai fini del  trattamento  economico  previsto dalla normativa di riferimento e  non  è  computabile  ai  fini  del periodo di comporto.

In senso confermativo anche il Messaggio Inps 2584 del 24.06.2020.

NOTA: Rientro in Italia dall’estero Stato per Stato

A) Il DPCM del 7 agosto specifica che non subisce alcuna limitazione chi rientra da

San Marino
Città del Vaticano
Nazioni UE (tranne Croazia, Grecia, Malta, Spagna, Romania e Bulgaria)
Spazio Schengen (Regno Unito e Irlanda del Nord, Andorra, Principato di Monaco)

 

Gli spostamenti da e per questi Paesi sono consentiti senza necessità di motivazione, e pertanto anche per semplici ragioni turistiche. Inoltre non vi  è obbligo di isolamento fiduciario una volta rientrati al proprio domicilio. Resta il dovere di compilare l’autodichiarazione.

 

B) Invece, chi rientra dal 13 agosto 2020 da:

Croazia
Grecia
Malta
Spagna

 

deve sottoporsi, entro 72 ore precedenti l’ingresso nel territorio nazionale, a un test molecolare o antigenico, effettuato mezzo tampone. Precondizione ulteriore è che l’esito dell’esame sia negativo. Ciò dovrà essere attestato con autodichiarazione.

Alternativamente, deve sottoporsi al tampone in aeroporto, al porto o altro luogo di confine, entro 48 ore dall’ingresso sul suolo italiano. L’esame dovrà essere effettuato presso l’azienda sanitaria di riferimento. È d’obbligo, in tal caso, l’isolamento fiduciario con sorveglianza attiva presso il proprio domicilio.   

In ogni caso, chi ha soggiornato o transitato da questi quattro Paesi nei 14 giorni precedenti la data del proprio rientro in Italia, deve comunicare il proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria di riferimento.

 

C) Diversa ancora la procedura cui deve attenersi chi rientri da:

Bulgaria
Romania

 

In tal caso vige obbligo di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria e di  autodichiarazione. Si dovrà raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell’aerostazione).

 

D) Sono consentiti gli spostamenti, senza necessità di motivazione e, quindi, anche per turismo da/per:

Australia Nuova Zelanda Tunisia Canada Ruanda
Uruguay Georgia Repubblica di Corea Giappone Tailandia

 

Chi rientra in Italia da queste Nazioni ha l’obbligo di isolamento fiduciario con sorveglianza sanitaria attiva e di autodichiarazione. Anche in tal caso si dovrà raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell’aerostazione).

 

E) Per quanto concerne chi provenga (soggiorno/transito) da:

Armenia Kuwait Repubblica Romenicana Bahrein Macedonia del Nord
Kosovo Bangladesh Moldova Montenegro Bosnia Erzegovina
Oman Serbia Brasile Panama Colombia
Cile Perù      

 

vige divieto di ingresso, con l’eccezione dei cittadini italiani e UE e i loro familiari che abbiano la residenza anagrafica in Italia da prima del 9 luglio 2020. Gli spostamenti verso queste Nazioni sono consentiti solo in virtù di motivi di lavoro, di salute, di studio, di assoluta urgenza e rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

 

F) Infine, gli spostamenti dal resto del mondo sono possibili solo per motivi di lavoro, di salute, di studio, di assoluta urgenza e rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il rientro in Italia è pur sempre consentito ai cittadini italiani, UE e Schengen, nonché ai loro familiari. È consentito anche a chi è titolare di regolare permesso di soggiorno e ai suoi familiari.          
Tuttavia, una volta entrati in Italia, sarà d’obbligo l’isolamento fiduciario con sorveglianza sanitaria attiva. Dovrà poi essere compilata l’autodichiarazione, specificando il motivo di entrata in Italia. Si dovrà raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell’aerostazione).

Nota di “colore”. Secondo il Giudice di Pace di Frosinone, il quale si è pronunciato con sentenza del 29/07/2020 sulla legittimità degli atti secondari adottati dal Governo e da altre Autorità in materie di emergenza sanitaria, nell'ordinamento giuridico italiano non esiste una fonte normativa di rango costituzionale o avente forza di legge ordinaria che consenta di dichiarare lo stato di emergenza per rischio sanitario. Di conseguenza, la deliberazione dello stato di emergenza del 31/01/2020 è illegittima e vanno annullate le sanzioni comminate per violazione delle misure anticontagio. Inoltre, deve ritenersi condivisibile autorevole dottrina costituzionale (S. Cassese) secondo cui la previsione di norme generali e astratte, peraltro limitative di fondamentali diritti costituzionali, mediante Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sia contraria alla Costituzione.

Articolo del:


di Maurizio Polato CdL

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