Rifiuto alcoltest e sospensione patente
Guida in stato di ebbrezza, conviene il rifiuto dell’accertamento alcolimetrico se l’autovettura è di proprietà di un terzo

Le Sezioni Unite con la sentenza n. 46624 del 29.10.2015 sono state chiamate a risolvere un contrasto giurisprudenziale in merito alla interpretazione del rinvio contenuto nell’art. 186 comma 7 CdS, al comma 2 lett. c) del medesimo articolo, sul raddoppio del tempo di sospensione della patente in caso di guida in stato di ebbrezza di un veicolo di proprietà di una persona estranea al reato.
Difatti l’art.186 comma 7, che prevede il reato di rifiuto dell’accertamento dello stato di ebbrezza, rinvia "alla pena di cui al comma 2, lettera c)", e "comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione."
Il comma 2 lett c) prevede che: "Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente è raddoppiata".
Un primo orientamento riteneva che il rinvio al comma 2 lett c), indicasse il trattamento sanzionatorio e anche, in caso di veicolo di un terzo estraneo al reato, del raddoppio della durata della sospensione della patente di guida in caso di rifiuto dell’alcoltest.
Le Sezioni Unite, in accoglimento del diverso orientamento giurisprudenziale hanno, invece, ritenuto che il rinvio al comma 2 lett c) si riferisca alle modalità e procedure in merito alla confisca del veicolo in caso di vettura di terzo estraneo, ma non alla disciplina della durata della sospensione della patente.
Dunque, nel caso di stato di ebbrezza alla guida di una vettura di proprietà di un terzo estraneo al reato, il rifiuto di sottoporsi all’alcoltest comporterà la sanzione prevista dal comma 2 lett. c) dell’art. 186 CdS, ma la sospensione della patente di guida, quale sanzione amministrativa collegata al reato di rifiuto sarà, come indicato dal comma 7, dai sei mesi ai due anni e non potrà essere raddoppiata.
Difatti l’art.186 comma 7, che prevede il reato di rifiuto dell’accertamento dello stato di ebbrezza, rinvia "alla pena di cui al comma 2, lettera c)", e "comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione."
Il comma 2 lett c) prevede che: "Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente è raddoppiata".
Un primo orientamento riteneva che il rinvio al comma 2 lett c), indicasse il trattamento sanzionatorio e anche, in caso di veicolo di un terzo estraneo al reato, del raddoppio della durata della sospensione della patente di guida in caso di rifiuto dell’alcoltest.
Le Sezioni Unite, in accoglimento del diverso orientamento giurisprudenziale hanno, invece, ritenuto che il rinvio al comma 2 lett c) si riferisca alle modalità e procedure in merito alla confisca del veicolo in caso di vettura di terzo estraneo, ma non alla disciplina della durata della sospensione della patente.
Dunque, nel caso di stato di ebbrezza alla guida di una vettura di proprietà di un terzo estraneo al reato, il rifiuto di sottoporsi all’alcoltest comporterà la sanzione prevista dal comma 2 lett. c) dell’art. 186 CdS, ma la sospensione della patente di guida, quale sanzione amministrativa collegata al reato di rifiuto sarà, come indicato dal comma 7, dai sei mesi ai due anni e non potrà essere raddoppiata.
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