Rifiuto del lavoratore alla vaccinazione contro il virus SARS-CoV-2


La comunicazione con cui il datore di lavoro sospende il lavoratore dall'attività senza retribuzione per rifiuto alla vaccinazione Covid costituisce condotta legittima
Rifiuto del lavoratore alla vaccinazione contro il virus SARS-CoV-2

Rifiuto del lavoratore alla vaccinazione contro il virus Rifiuto del lavoratore alla vaccinazione contro il virus SARS-CoV-2 e sospensione della prestazione lavorativa. Legittimità della condotta del datore di lavoro

La comunicazione con la quale il datore di lavoro sospende il lavoratore dalla prestazione di lavoro senza retribuzione, per rifiuto di sottoporsi alla vaccinazione contro il virus Rifiuto del lavoratore alla vaccinazione contro il virus SARS-CoV-2, configura un doveroso provvedimento, in ragione dell’obbligo gravante sul datore di lavoro, ai sensi dell’art. 2087 cc.

Il caso

La vicenda prende avvio dal giudizio, espresso dal medico competente, di inidoneità alla mansione di un lavoratore, che si era rifiutato di sottoporsi a vaccinazione contro il virus Rifiuto del lavoratore alla vaccinazione contro il virus SARS-CoV-2.

Successivamente a tale giudizio, non risultando posizioni lavorative confacenti alla professionalità del lavoratore, il datore di lavoro disponeva la sospensione dalla prestazione lavorativa e dalla retribuzione, fino ad un giudizio di revisione da parte del medico competente.

Il provvedimento di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione era impugnato dal lavoratore dinanzi al Tribunale competente per territorio (Tribunale di Roma, sez. lav.).

L'ordinanza del Tribunale adito

Il Tribunale, nel rigettare il ricorso del lavoratore, ha rilevato che la comunicazione del datore di lavoro di sospensione non costituiva un provvedimento disciplinare per rifiuto di sottoporsi a vaccinazione, bensì un doveroso provvedimento di sospensione adottato a fronte della parziale inidoneità alle mansioni del lavoratore, in ossequio all’obbligo di sospendere il dipendente dalle attività alle quali è addetto, ai sensi dell’art. 2087 cc.

A ciò va ad aggiungersi quanto previsto dall’art. 20 Dlgs n. 81/2008, in base al quale il lavoratore deve contribuire all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro ed osservare le disposizioni impartite dal datore di lavoro, al fine della protezione individuale e collettiva degli altri lavoratori in ambito lavorativo (Trib. Roma, ordinanza 28 luglio 2021).

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di Avv. Emanuela Manini

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