Riflessioni critiche sull’art. 2929 bis c.c.
Azione esecutiva semplificata, alienazione a titolo gratuito, revocatoria.
Il d.l. 83/15 ha introdotto importanti novità nell’ambito del procedimento esecutivo, volte a rendere più celere l’esecuzione coattiva della pretesa creditoria. Tra le norme previste, l’art.2929 bis, rubricato "espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito", prevede una forma semplificata di azione esecutiva, esercitabile dal creditore pregiudicato da atti dispositivi a titolo gratuito o relativi a beni assoggettati a vincoli di indisponibilità. Prima della novella, il creditore avrebbe dovuto esperire vittoriosamente l’azione revocatoria per poi aggredire i beni. Ora, invece, ha accesso immediato al pignoramento senza necessità di esperire preventivamente l’azione di cui all’art. 2901 cc. E’ evidente il favor creditoris che ha animato il Legislatore, non solo rispetto agli interessi del debitore, ma anche a quelli dei terzi che hanno acquistato da questo a titolo gratuito. Non solo, infatti, si sostituisce la necessità del giudicato che dichiari inefficace l’atto dispositivo, con l’affermazione della dannosità dell’atto da parte del creditore; ma, in aggiunta, la norma comporta una vistosa inversione dell’onere probatorio: ora, è l’alienante a titolo gratuito o il suo avente causa a titolo gratuito a dover dimostrare il contrario. Quanto ai presupposti, si richiede: la sussistenza di un credito anteriore all’atto pregiudizievole che risulti da un titolo esecutivo e la trascrizione del pignoramento entro un anno dalla data di trascrizione dell’atto pregiudizievole; la gratuità dell’atto pregiudizievole, che deve avere a oggetto beni immobili o mobili registrati; la consapevolezza del debitore di arrecare un danno al creditore. La norma in commento annovera sicuramente le liberalità, anche quelle indirette, nonché i negozi costitutivi il fondo patrimoniale e i trust. Inoltre, sono compresi anche gli atti che costituiscono a titolo gratuito diritti reali di godimento quali, tra gli altri, l’usufrutto, l’uso e la servitù. In questi casi, l’azione esecutiva intrapresa nella forma prevista dall’art. 2929 bis cc. ha lo scopo di permettere l’espropriazione del bene senza che sia gravato dal diritto reale.
Quanto alla tutela del debitore o dei suoi aventi causa a titolo gratuito, essa è demandata al giudizio di opposizione, in cui si potrà provare la mancanza dei requisiti richiesti dall’art. 2929 bis cc., tra cui l’insussistenza del pregiudizio patito dal creditore o l’inconsapevolezza del debitore al momento dell’alienazione. Si è, però, osservato che la tutela del debitore possa non essere effettiva. Infatti, come è noto, l’opposizione non ha effetti sospensivi della procedura esecutiva e, in mancanza dell’accoglimento della richiesta di cui all’art. 624 cpc, il rigetto della domanda del creditore, volta a dichiarare inefficace nei suoi confronti l’atto dispositivo, potrebbe intervenire quando il bene è già stato venduto. Il debitore o il terzo avente causa non potrebbero, perciò, riavere il bene, in quanto il diritto dell’aggiudicatario è insensibile all’eventuale accoglimento dell’opposizione. E allora, l’espediente adottato dal Legislatore per favorire la celerità delle procedure esecutive, ossia la presunzione che il debitore abbia agito fraudolentemente in danno al creditore, disponendo a titolo gratuito, potrebbe ledere pesantemente le sue ragioni, quante volte egli non sia stato mosso da tali motivi.
Quanto alla tutela del debitore o dei suoi aventi causa a titolo gratuito, essa è demandata al giudizio di opposizione, in cui si potrà provare la mancanza dei requisiti richiesti dall’art. 2929 bis cc., tra cui l’insussistenza del pregiudizio patito dal creditore o l’inconsapevolezza del debitore al momento dell’alienazione. Si è, però, osservato che la tutela del debitore possa non essere effettiva. Infatti, come è noto, l’opposizione non ha effetti sospensivi della procedura esecutiva e, in mancanza dell’accoglimento della richiesta di cui all’art. 624 cpc, il rigetto della domanda del creditore, volta a dichiarare inefficace nei suoi confronti l’atto dispositivo, potrebbe intervenire quando il bene è già stato venduto. Il debitore o il terzo avente causa non potrebbero, perciò, riavere il bene, in quanto il diritto dell’aggiudicatario è insensibile all’eventuale accoglimento dell’opposizione. E allora, l’espediente adottato dal Legislatore per favorire la celerità delle procedure esecutive, ossia la presunzione che il debitore abbia agito fraudolentemente in danno al creditore, disponendo a titolo gratuito, potrebbe ledere pesantemente le sue ragioni, quante volte egli non sia stato mosso da tali motivi.
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