Riflessioni su crisi impresa e adeguati assetti organizzativi


Dopo ben 5 anni, a partire dalla legge delega per la riforma delle procedure in caso di crisi d’impresa, al via la composizione negoziata
Riflessioni su crisi impresa e adeguati assetti organizzativi

Sono passati ben 5 anni dalla legge delega sulla riforma della crisi d’impresa. Personalmente ho salutato con favore la derubricazione del fallimento a liquidazione giudiziale e la consacrazione in legge di alcuni basilari principi di corretta amministrazione.

Non mi riferisco agli adeguati assetti organizzativi, già posti a carico a partire dal 2004, della governance delle società di capitali soggette alla revisione legale a seguito della riforma del diritto societario che il novellato art. 2086 estende a tutte le società commerciali, ma alla vera novità dell’estensione, a TUTTI gli imprenditori, dell’obbligo di dotarsi di un sistema amministrativo tale da potersi avvedere tempestivamente dei primi sintomi di squilibrio finanziario e porre in atto le opportune azioni. Si tratta del c.d. approccio forward looking alla crisi teso all’individuazione precoce delle prime avvisaglie.

In estrema sintesi, le imprese devono essere almeno in grado di conoscere nel breve periodo gli andamenti, ovvero se sono in atto minacce alla continuità aziendale. In tal caso se lo stato di difficoltà è reversibile e non dipende da atti di mala gestio, l’impresa può ricorrere agli strumenti, previsti dalla legge, per superare la fase critica e riprendere la normale operatività.

Ciò valorizza senza dubbio un approccio alla gestione più consapevole, conforme alle scienze aziendali e alle migliori pratiche, con particolare apprezzamento dell’inversione di visuale da ex post a ex ante, da statica a dinamica e focalizzazione sulla pianificazione a breve e a medio lungo termine e quindi, su budget e piani industriali.

Un vero e proprio revirement, del legislatore italiano, in questo caso più repentino di quello attuato in materia di bilancio per adeguare progressivamente il set normativo del codice civile alle logiche IFRS ( applicati in Italia solo dalle società quotate, banche, intermediari finanziari, assicurazioni ) prevalenti in buona parte dell’UE. Infatti anche la riforma del diritto della crisi si è resa necessaria per adeguare le norme italiane alle direttive dell’Unione Europea.

Con questi intenti, in materia di crisi d’impresa è stato prima varato ma subito sospeso, il sistema dell’allerta preventivo e della composizione assistita che più recentemente, con il DL 118/2021 è stato definitivamente accantonato a favore della composizione negoziata, ritenuta più adeguata alla particolare congiuntura innescata dalla pandemia e aggravata dalle crisi internazionali in atto, restando fermi gli strumenti “canonici" di regolazione della crisi (concordati, accordi, piani), già oggetto di diversi interventi migliorativi tra cui l’introduzione del noto “cram down“ fiscale che seppure finora, di fatto poco utilizzato nei tribunali e ancora oggetto di intensa discussione a fronte delle diverse posizioni assunte dai giudicanti, non è previsto al pari della transazione fiscale, nella composizione negoziata.

Tuttavia, nonostante l’inevitabile accantonamento del NCCI di cui solo una minima parte è entrata in vigore, l’istituto della composizione negoziata contrariamente alle previsioni dei suoi fautori, stenta a decollare e non raccoglie consensi tra gli operatori che eccepiscono diverse criticità, oltre alla predetta impossibilità di falcidiare il credito erariale.

Al riguardo, ricordando il lungo percorso della riforma e le singolari vicende che lo hanno segnato, non posso fare a meno di notare che le attuali critiche sono purtroppo da riferire anche agli stessi che oggi le segnalano. Ciò perché nonostante alcuni attenti commentatori avevano osservato sin dall’inizio che la riforma era stata poco o nulla condivisa con i destinatari delle norme, cioè gli imprenditori, questi ultimi dal canto loro non si sono curati più di tanto di fare notare alle due commissioni ministeriali che hanno pensato quelle norme, come esse fossero abbastanza lontane da una parte della realtà del sistema delle imprese italiano, del tutto impreparato a adeguarsi a siffatta riforma, con particolare riferimento alle realtà minori che com’è noto sono le più numerose.

Al riguardo, si pensi solo alla diffusa abitudine di farsi finanziare dall’erario posticipando i pagamenti di imposte e contributi usufruendo della possibilità di versare quanto omesso con sanzioni ridotte che rappresentano il costo del finanziamento improprio, ottenuto senza passare dall’istruttoria bancaria e senza evidenza nelle banche dati finanziarie. Operazione che con le nuove regole, dal 15 luglio può fare scattare segnalazioni da parte di ADE e INPS all’impresa che laddove presenti, vanno pure trasmesse agli organi di controllo delle società al pari delle segnalazioni di ritardi e sconfinamenti da parte di banche e finanziarie. Ciò può avvenire anche per importi risibili in base alle nuove norme.

Nel frattempo, dopo la pletora di conferenze, corsi, seminari, edizioni di testi e software di ogni genere, sono stati creati due nuovi elenchi professionali (altri due!!!) che devono accogliere i professionisti della crisi, con tanto di obblighi formativi e quote di iscrizione ma requisiti di accesso abbastanza controversi.

Non solo, in tutto questo, alcuni operatori commerciali hanno strumentalmente creato un clima di allarme fra gli imprenditori, tanto disinteressati prima quanto poco informati oggi, per indurli a adeguarsi in corsa alle “nuove" regole in materia di assetti organizzativi, evitando così le pesanti sanzioni, ovviamente con pagamento di ricche parcelle.

Si tratta una narrazione tendenziosa che può impressionare solo gli imprenditori meno avveduti che per di più non possono contare su professionisti preparati che potrebbero metterli in guardia, purtroppo però non si tratta certo di poche persone e comunque, tutto ciò sta creando una grande confusione proprio nel momento meno adatto per la nostra economia.

Occorre pertanto spiegare con chiarezza che quelli che effettivamente rischiano qualcosa sono solo coloro che navigano a vista, senza neanche tenere i famosi “conti della serva", salvo vagare da una banca all’altra per rincorrere il credito. Anche in questo caso non si tratta di una sparuta minoranza ma per fortuna la loro incidenza sul sistema complessivo è minima, per altri versi, non si tratta neanche di persone interessate a cambiare atteggiamento che presto saranno comunque vittima delle loro stesse azioni.

Tutti gli altri, laddove amministrano con diligenza, non dovrebbero avere nulla da temere. Del resto credo sia da sempre insito nei basilari principi di corretta amministrazione che occorre tenere n ordine i conti dell’impresa e presidiare costantemente gli indicatori economico/finanziari più rilevanti così come, d’altra parte, il codice civile prescrive la tenuta della contabilità a tutte le imprese, a prescindere dalle semplificazioni previste dalle norme fiscali e comunque, in qualche modo, gli imprenditori più diligenti sono già avvezzi alla pianificazione, al pari dei loro consulenti.

Quanto alle imprese maggiormente rilevanti, credo che per essere tali si siano già da tempo dotate di organizzazioni efficaci, efficienti e “comply" ricordando ancora che gli obblighi in materia di adeguati assetti sono pure da tempo già in vigore per le società quotate, banche e assicurazioni tant’è che la norma di cui all'art. 149, lett. b, T.U.F. ( (D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ), a seguito della riforma del diritto societario del 2003 è stata trasposta negli artt. 2403 c.c. e 2409 del C.C.

In ogni caso, già da diversi anni è finito il far west del libero arbitrio nella gestione delle imprese. Oggi, la libertà decisionale dell’imprenditore, è compressa da tutta una serie di obblighi organizzativi imposti per legge a fronte di superiori interessi collettivi. Si pensi alle stringenti norme in materia di sicurezza sul lavoro, di gestione dei dati, dei rifiuti, di antiriciclaggio, alle norme HACCP nel settore alimentare, alle dotazioni tecniche, finanziarie e organizzative richieste per partecipare a determinate gare a appalti pubblici e privati. Al riguardo è emblematico notare il caso delle imprese edili che laddove assumono appalti di rilevante importo con fruizione dei noti bonus edilizi, devono da ultimo essere in possesso di certificazione SOA.

Per non dire delle norme in materia di responsabilità organizzativa degli enti ex D.lgs. 231/2001 e del modello organizzativo di cui all’art. 6, per prevenire i reati societari e scongiurare la responsabilità dell’Ente.

Il tutto fermo restando, comunque, il principio della BJR (Business Judgement Rule) che riconosce la libera iniziativa economica e sancisce la libertà delle decisioni imprenditoriali a meno che non risultino palesemente irrazionali e antieconomiche.

Mi piace al riguardo ricordare una recente sentenza del Tribunale di Cagliari che estende anche alle imprese in bonis l’applicazione degli adeguati assetti in caso di inerzia degli amministratori nell’incasso dei crediti. Ciò perché i principi di corretta amministrazione (che comprendono gli adeguati assetti organizzativi) non vanno tenuti presente solo in caso di crisi ma devono necessariamente connotare la gestione dell’impresa, sia per scongiurare la crisi che per sostenere un’ordinata crescita. Implementare un assetto organizzativo adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa non è un costoso adempimento ma è un’accortezza, un investimento iniziale indispensabile a caratterizzare un’impresa competitiva.

Con buona pace degli allarmisti e delle loro bufale, mi sento quindi di lanciare un segnale distensivo alle imprese. Non c’è nulla da temere quando si lavora onestamente con metodo e professionalità, occorre piuttosto concentrarsi sulle tante criticità del nuovo sistema di allerta connesso alla composizione negoziata: prima fra tutte, come anticipato, l’esiguità degli importi a debito nei confronti di Fisco e INPS che fanno scattare le segnalazioni. Ovvero:

  • Inps con scaduti da oltre 90 gg (soglie 30%, e > a 15 mila o 5 mila € se con o senza lavoratori)
  • Inail con debiti > di 5 mila €
  • Agenzia delle Entrate per Iva da comunicazioni liquidazioni periodiche > a 5 mila €  
  • Agenzia della riscossione se scaduti da oltre 90 gg, > a 100 mila € per imprese individuali,  200 mila €  per le società personali,  500 mila €  per le società di capitali.

Tuttavia, non è certamente questo il momento per rincorrere il gettito erariale, anzi, bisogna fare in modo che gli strumenti previsti dalla legge per addivenire (in presenza dei necessari presupposti) a accordi transattivi con il Fisco siano realmente applicati dai Tribunali.

Liberare le imprese che loro malgrado hanno accumulato pesanti esposizioni debitorie ma sono in grado di andare avanti ristrutturando il debito e riorganizzandosi, non solo garantisce il mantenimento posti di lavoro a rischio ma anche il versamento delle imposte e contributi correnti e di parte dello stesso arretrato, il che mi sembra certamente più vantaggioso di dover rinunciare a tutto il debito pregresso, magari stipandolo nell’immenso magazzino della Riscossione, sostenendo anche il costo degli ammortizzatori sociali.


Marcello Murabito (aziendalista - ODCEC CT)

Articolo del:


di marcello murabito

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