Riflessioni sull'azione di rimborso per i medici di medicina generale

In merito alla vicenda relativa al riconoscimento di un’adeguata retribuzione per gli specializzandi degli anni 2001-2007 che oggi esercitano regolarmente la professione medica, ma hanno, nel corso dell’arco di tempo compreso tra il 1983 ed il 1992, seguito i corsi di specializzazione, presso le strutture sanitarie dell’intera penisola, al fine proprio di diventare tali, preme fare alcuni riflessioni chiarificatrici.
A costoro si sta facendo presente che si susseguono, da tempo, varie pronunce di natura giurisprudenziale, di svariati tribunali italiani, che permettono di richiedere un indennizzo, di natura monetaria, per l’attività lavorativa svolta, durante tale periodo, totalmente a titolo gratuito per carenza di indicazioni giuridiche nazionali sulla materia a differenza di quanto, invece, veniva fatto negli altri paesi dell’Unione Europea.
La diatriba ruota intorno alla questione del rapporto tra direttive europee (n. 75/363 e 82/76) e normativa nazionale di riferimento sull’argomento e sul ritardo che l’ordinamento italiano ha manifestato nell’adeguarsi all’ordinamento europeo che, a differenza del nostro, prevede, da tempo ormai come si è detto, una retribuzione mensile per tutti i medici specializzandi.
Ad amor del vero, va fatto presente, che allo stato attuale, si registrano, proprio in merito a tale questione, due filoni di studio e di azione: il primo focalizza la propria attenzione sul periodo di tempo che va dal 1983 al 1992 ed il secondo su quello successivo a questo e che termina nell’anno 2006, e riguarda in entrambi i casi gli specializzandi medici.
Dall’anno accademico 2006/2007, i medici specializzandi sono stati inquadrati a livello nazionale in un contratto di formazione specialistica con retribuzione di circa 25.000,00 euro per ogni anno di corso e copertura assicurativa e oneri contributivi ma l’attuazione di tali diritti era rimasta preclusa per tanti loro colleghi che avrebbero iniziato i corsi negli anni pregressi creando una grave disparità di trattamento.
I medici che hanno frequentato i corsi di specializzazione prima dell’anno 2006 hanno ingiustamente percepito solamente una borsa di studio pari ad 11.000,00 euro annui lordi, senza diritto a ferie, pensione, maternità o malattie ma tutto questo, e qui sta il paradosso, solo dopo l’emanazione, ad opera del governo italiano, del D.lgs. 368/1999, facendo sì che coloro i quali avessero iniziato, invece, i corsi di studio in un arco di tempo ancora precedente a quell’anno addirittura non si sono visti corrispondere nulla dallo stato italiano.
E’ stato posto l’accento sull’irragionevolezza del blocco illimitato delle borse di studio e sul mancato rispetto del concetto comunitario di “adeguata remunerazione”, da un lato, e, dall’altro, sul vero e proprio arbitrio dello stato italiano nel decidere il trattamento economico e contrattuale dei medici nel corso della formazione specialistica.
In sintesi, quindi, il governo italiano non solo non avrebbe riadeguato la borsa di studio introdotta nel 1991 (proprio dal D.lgs. 257/1991) per un periodo di 16 anni, tenendone bloccato l’importo dal 1992 al 2006 alla somma mensile di euro 966,50 (al lordo delle tasse universitarie e degli oneri assicurativi, per circa 150,00/180,00 euro mensili), ma ha, addirittura, precluso la percezione della stessa a tutti coloro i quali hanno frequentato le scuole di specializzazione precedentemente all’attuazione di quel decreto legislativo.
Se, quindi, il primo filone di ricorso si batte per l’applicazione retroattiva del Decreto Legislativo n. 368/99, per il recupero delle differenze retributive e la corresponsione dei contributi previdenziali, oltre all’eventuale risarcimento dei danni subiti, il secondo, proprio partendo dal primo, chiederebbe l’adeguamento al costo della vita delle borse di studio percepite, adeguamento dovuto alla circostanza che gli scarni fondi stanziati e corrisposti mediante queste avrebbero danneggiato, dal punto di vista economico, gli specializzandi medici in quanto assai inferiori a quanto dovuto a chi avrebbe svolto le medesime funzioni e dedicato il medesimo tempo di tanti suoi colleghi a reparti e pazienti creando una disparità di trattamento totalmente inaccettabile.
Sebbene il pasticcio normativo sia stato ingenerato, ab origine, proprio dal mancato recepimento delle fonti normative europee da parte del governo italiano, questo, negli ultimi tempi, ha modificato, mediante l’intervento della magistratura, la sua posizione a riguardo dovendo riconoscere il danno patrimoniale subito (e di valore assai elevato) dai tanti ricorrenti e concedendo la giusta compensazione di questo a quanti hanno subito un trattamento discriminatorio non solo nei confronti dei propri colleghi europei ma anche, per ben due volte, nei confronti dei loro colleghi italiani.
Com’è noto, infatti, il D.Lvo n. 368/99, recependo la Direttiva comunitaria n. 93/16/CE, ha riconosciuto a tutti i medici specializzandi lo status di lavoratore in formazione e, più in particolare, il diritto a stipulare un contratto di formazione lavoro (e, con esso, la copertura assicurativa per la responsabilità civile, la facoltà dell’esercizio della libera professione ed i diritti previdenziali correlati).
Solo con il D.P.C.M. 6 luglio 2007, tuttavia, il Governo ha approvato il nuovo schema di contratto ed ha riconosciuto le relative provvidenze esclusivamente a partire dal primo novembre 2006.
Per coloro i quali hanno svolto la specializzazione tra il 2001 ed il 31 ottobre 2006, viceversa, nulla è riconosciuto in più rispetto a quanto già pagato a titolo di borsa. È, dunque, possibile rivendicare le differenze retributive tra quanto percepito e quanto di diritto sarebbe spettato in applicazione delle norme di cui al D.Lvo n. 368/99.
Con riferimento, poi, ai medici di medicina generale, il corso di formazione specialistica in medicina generale è equiparabile, come modalità di svolgimento, a quello di specializzazione medica (tempo pieno, monte orario, esclusività) anche se non ha mai avuto il medesimo trattamento economico.
Pertanto, è possibile agire in via risarcitoria per la mancata attuazione della Direttiva comunitaria nei confronti dei medici che hanno frequentato il corso di formazione specialistica in medicina generale, che avrebbero dovuto essere equiparati ai medici in formazione specialistica e, dunque, alla normativa entrata in vigore con l’anno accademico 2006/2007 (D.lgs. 368/1999 reso operativo dai D.P.C.M. del 6 marzo 2007, 6 luglio 2007, 2 novembre 2007).
La causa è di competenza del Tribunale civile di Roma poiché il legittimato passivo (convenuto) è la presidenza del Consiglio dei Ministri (causa contro lo Stato).
La richiesta economica a titolo risarcitorio è di circa 50.000 euro per ogni anno di specializzazione a titolo forfettario che comprende, sulla base dei conteggi effettuati dallo studio di consulenza, la differenza retributiva tra la borsa di studio percepita e quella presa dai medici in formazione specialistica, a partire dall’anno accademico 2006/2007, la tassazione Irpef non dovuta, i contributi previdenziali omessi, l’assicurazione professionale non erogata.
Requisiti necessari per l’adizione del ricorso risultano essere il conseguimento di laurea in medicina e chirurgia e il conseguimento di diploma di formazione in medicina generale, con immatricolazione dal 1993/1994 ad oggi.
Dott. Davide Maria De Filippi
Giurista del Lavoro in Messina
FONTI NORMATIVE DI RIFERIMENTO:
• Direttiva CEE 86/475 stabilisce l’esigenza comunitaria di una formazione teorico-pratica anche per i medici di Medicina generale.
• D.I. del 10/10/1988 l’Italia recepisce la Direttiva creando il tirocinio teorico-pratico per la formazione in Medicina generale dei medici neolaureati.
• D.lgs. n. 212 del 1990 il corso viene denominato: CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA.
• D.lgs. 256 del 1991 pone in capo alle Regioni il compito di attivare ed organizzare il corso ed indica i principi generali a cui le amministrazioni regionali devono attenersi per conformarsi con quanto stabilito in ambito comunitario.
• D.lgs. 368/1999 in attuazione della direttiva CEE 93/16 in materia di libera circolazione dei medici e del reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli.
• D.lgs. 277/2003 (recependo la Direttiva CEE 2001/19) aumenta la durata del corso da 2 a 3 anni.
• D.P.C.M. 7/3/2006 definizione dei principi generali per una disciplina unitaria in relazione alla formazione specifica in Medicina generale.
• Annualmente ogni Regione pubblica sul Bollettino Ufficiale Regionale i criteri per il bando di concorso al corso di formazione specialistica in Medicina generale che riprendono la normativa generale nazionale.
Articolo del: