Riforma del Terzo Settore: poco più di due mesi alle prime scadenze!


I "decreti correttivi estivi" hanno rivisto alcune scadenze. La prima riguarda le Imprese sociali
Riforma del Terzo Settore: poco più di due mesi alle prime scadenze!

I cosiddetti "decreti correttivi estivi" alla Riforma del Terzo settore hanno, da un lato, precisato alcuni importanti aspetti contenutistici e, dall'altro, ri-calendarizzato le scadenze per la revisione semplificata degli Statuti di Imprese sociali ed EST in genere.

Le prime ad essere interessate dalla scadenza imminente sono le Imprese sociali (tra cui anche le Cooperative sociali) che, entro il 20 gennaio 2019, dovranno compiere le modifiche di recepimento della norma mettendo mano in maniera più o meno approfondita al testo statutario.

Se, da un lato, il legislatore ha previsto opportune facilitazioni formali per tutti gli interessati nel recepire le novità di legge, dall'altro è certamente immaginabile che per le organizzazioni più longeve possa presentarsi l'occasione per una revisione più approfondita del testo, per poter svolgere nuove attività, normare il proprio assetto organizzativo in maniera più vicina alle attuali prassi, inserire precisazioni tra le regole di funzionamento degli Organi sociali ecc.

Mentre nel primo caso la norma prevede come non necessaria la forma di assemblea straordinaria (sollevando l’Ente dall’obbligo di conseguente atto notarile e trasformando in "incombenza interna" la modifica stessa) nel secondo caso, laddove la rivisitazione oltrepassi il semplice recepimento della novellata norma, è certamente consigliabile una rilettura complessiva del dettato statutario da condurre grazie all'affiancamento di un professionista ed, ovviamente, il coinvolgimento di un notaio. Tale variazione prende, infatti, la forma di un atto straordinario di modifica delle regole generali, dell'oggetto sociale o degli scopi dell'Ente o della Società e va trattata di conseguenza.

Si aggiunga che il legislatore, nel definire in maniera puntuale le attività che un’Impresa sociale può svolgere, ha annoverato ambiti nuovi, non presenti nella precedente norma ed inserito specifici limiti minimi di prevalenza di tali attività. Senza contare che, assecondando l’impostazione trasversale dei servizi offerti sempre più Imprese e Cooperative sociali sono inclini a recepire una forma “mista” (Cooperative sociali a scopo plurimo). I Consigli direttivi o di Amministrazione potranno, così, “svecchiare” le attività presidiate dalla propria organizzazione e darsi un assetto al passo con i tempi.

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di Marco Abbadessa

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