Rimborsi più facili
Rimborsi ed errori nelle dichiarazioni: maggiori termini e semplificazioni nei rimborsi

La dichiarazione del contribuente può essere corretta a favore, con evidenziazione di un maggior credito o minor debito, entro termini più lunghi rispetto a quelli previgenti.
L’ art. 5 del D.L 193/2016 (GU del 24/10/2016) riscrive la disciplina delle dichiarazioni integrative, con la modifica dell’articolo 2, commi 8 e 8bis, del D.P.R. 322/1998, introducendo la possibilità di correzione della dichiarazione a favore entro i termini di decadenza dell’azione di accertamento.
Antecedentemente al D.L. 193/2016, la dichiarazione integrativa a favore, con evidenziazione di maggior credito o minor debito d’imposta, poteva essere presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva. Il nuovo comma 8 prevede che la dichiarazione integrativa/correttiva (per un maggior credito o minor debito) a favore del contribuente può essere presentata entro i termini di decadenza dell’azione di accertamento.
Da un punto di vista pratico l’eventuale credito scaturente può essere usato in compensazione o chiesto rimborso, in maniera differenziata a seconda del momento in cui viene presentata la dichiarazione integrativa e del tipo di Imposta.
La presentazione della dichiarazione integrativa comporta l’allungamento dei termini di decadenza dell’accertamento a partire dal momento di presentazione dell’integrativa limitatamente agli elementi oggetto dell’integrazione. Il decreto citato potrebbe subire modifiche in corso di approvazione.
L’ art. 5 del D.L 193/2016 (GU del 24/10/2016) riscrive la disciplina delle dichiarazioni integrative, con la modifica dell’articolo 2, commi 8 e 8bis, del D.P.R. 322/1998, introducendo la possibilità di correzione della dichiarazione a favore entro i termini di decadenza dell’azione di accertamento.
Antecedentemente al D.L. 193/2016, la dichiarazione integrativa a favore, con evidenziazione di maggior credito o minor debito d’imposta, poteva essere presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva. Il nuovo comma 8 prevede che la dichiarazione integrativa/correttiva (per un maggior credito o minor debito) a favore del contribuente può essere presentata entro i termini di decadenza dell’azione di accertamento.
Da un punto di vista pratico l’eventuale credito scaturente può essere usato in compensazione o chiesto rimborso, in maniera differenziata a seconda del momento in cui viene presentata la dichiarazione integrativa e del tipo di Imposta.
La presentazione della dichiarazione integrativa comporta l’allungamento dei termini di decadenza dell’accertamento a partire dal momento di presentazione dell’integrativa limitatamente agli elementi oggetto dell’integrazione. Il decreto citato potrebbe subire modifiche in corso di approvazione.
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