Rimborso delle imposte dirette


Quali sono le tempistiche per la richiesta di rimborso e come difendersi in caso di errori
Rimborso delle imposte dirette
AI SENSI DELL'ARTICOLO 38 D.P.R. 602/1973 LA RICHIESTA DI RIMBORSO DELLE IMPOSTE DIRETTE PUO' ESSERE EFFETTUATA ENTRO 48 MESI DAL VERSAMENTO.
NELLE IPOTESI NON REGOLATE E IN TUTTI QUEI CASI CHE SI POSSONO DEFINIRE RESIDUALI LA RICHIESTA DI RIMBORSO PUO' ESSERE AVANZATA AI SENSI DELL'ARTICOLO 21 DEL D.lgs.546/1992 , NON OLTRE "DUE ANNI DAL PAGAMENTO OVVERO SE POSTERIORE, NEL GIORNO IN CUI SI è VERIFICATO IL PRESUPPOSTO PER LA RESTITUZIONE. "
Un`ipotesi di rimborso non rientrante tra quelle specificamente disciplinate, che si puo' verificare non per volonta' del contribuente ma per iniziativa dell'ufficio impositore, e' quello scaturente dall'azione di accertamento con il quale viene ripreso a tassazione un costo per difetto di competenza; l'elemento negativo di reddito recuperato darà luogo ad una maggiore imposta con relativa sanzione ma, per evitare una duplice tassazione, e' giusto che lo stesso venga imputato in diminuzione del reddito del periodo di competenza .
In tal caso al contribuente è riconosciuta la facoltà di chiedere all'ufficio finanziario che ha eseguito il provvedimento di accertamento l'attribuzione del costo accertato all'anno di competenza facendone espressa richiesta nella fase di adesione disciplinata dal D. lgs. 218/1997 /(vedasi in merito la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 31/E del 02.08.2012).
Qualora ciò non fosse possibile al contribuente e' possibile porre rimedio alla duplice tassazione, dopo aver reso definitivo l'avviso di accertamento per integrale pagamento, per acquiescenza, o per qualsiasi altro motivo, presentanto apposita domanda di rimborso chiedendo la riliquidazione del reddito di periodo imputando in diminuzione il costo recuperato per difetto di competenza.
Un ulteriore alternativa è costituita dalla possibilità di auto-correggere l'errore contabile commesso presentanto dichiarazioni rettificative così come riconosciuto dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 31/e del 24.09.2013.
Infine, se anche l'istanza di rimborso non produce effetti per silenzio dell'ufficio finanziario o per espresso diniego, è possibile proporre in opposizione ricorso innanzi le commissioni tributarie chiedendo la pronuncia di una sentenza di condanna all'esecuzione del rimborso da parte del soggetto inadempiente.
Patrizia Andreozzi

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