Rimedi avverso l'illegittima segnalazione alla Centrale Rischi


Come verificare la legittimità della segnalazione alla Centrale Rischi della Banca D'Italia e come agire per costringere l'intermediario alla cancellazione della stessa
Rimedi avverso l'illegittima segnalazione alla Centrale Rischi

Avviene sovente di avere necessità di chiedere al proprio istituto bancario il rilascio di una carta di credito o la concessione di un finanziamento.

Nel caso in cui la banca rifiuti di concedere la linea di credito a causa di una segnalazione a sofferenza alla Centrale Rischi della Banca d'Italia è opportuno valutare se tale segnalazione sia stata inviata nel rispetto di tutte le norme che regolano la fattispecie o se sia possibile chiederne legittimamente la cancellazione.

Diversi sono i motivi per i quali una segnalazione possa essere illegittima.

1. In primo luogo la segnalazione è illegittima se al presunto debitore non è stato inviato in forma scritta l’obbligatorio preavviso di segnalazione, come statuisce l’art. 4, comma 7, del Codice di deontologia e dall’art. 125, comma 3°, del Testo Unico Bancario.

2. in secondo luogo bisogna verificare che la Banca abbia correttamente effettuato la valutazione sull’entità del debito, che deve essere tale da superare la soglia minima stabilita per le sofferenze, e che abbia soprattutto valutato lo stato di difficoltà economica del debitore.

Difatti l’istituto di credito ha senz’altro l’obbligo di compiere una approfondita istruttoria prima di effettuare la segnalazione, per verificare sulla base di elementi oggettivi – quali la liquidità del soggetto, la sua capacità produttiva e/o reddituale, la situazione contingente del mercato in cui opera, l’ammontare complessivo del credito ottenuto dal sistema creditizio e/o finanziario, se sussista davvero in concreto una situazione che induca a ritenere il credito a sofferenza ossia tale per cui appaiano sussistere rilevantissime difficoltà di recuperarlo (fra le altre Trib. Firenze sent. n°2276/2012).

Ad esempio per una rata di finanziamento non pagata, o pagata in ritardo, non si può essere segnalati in Centrale Rischi.

Secondo la giurisprudenza, la condizione che legittima l'inserimento nelle black list dei cattivi pagatori è una condizione di difficoltà economica tale da rendere difficile la reversibilità della stessa.

3. Infine bisogna verificare a quando risale il debito che ha generato la segnalazione, dato che le banche non tengono in alcun conto la prescrizione dei crediti, fino al momento in cui il cliente non agisca per eccepirla.

Se il credito della banca risale ad almeno 10 anni prima, e la banca non ha inviato alcuna comunicazione, è probabile che il credito sia prescritto e la segnalazione sia illegittima.

Nel momento in cui si viene a conoscenza di essere stati segnalati, e si ritiene illegittima la suddetta segnalazione, si può agire per ottenerne la cancellazione.

Per prima cosa si dovrà chiedere alla Banca D’Italia una visura, che è gratuita, tramite una procedura interamente telematica.

Una volta ottenuta la visura si dovranno valutare le informazioni in essa contenute.

A tal proposito si deve verificare se il credito oggetto della segnalazione non sia più esigibile per prescrizione, o per altri motivi, oppure che riguardi un altro soggetto.

Può accadere che l’istituto di credito non abbia avvertito preventivamente il soggetto segnalato della segnalazione.

Oppure la segnalazione può essere stata inviata alla Centrale dei Rischi senza un’accurata valutazione della situazione patrimoniale del soggetto segnalato.

In uno degli arresti giurisprudenziali più recenti sul punto afferma la S. C. che Ai fini della segnalazione è sufficiente una valutazione negativa della situazione patrimoniale, apprezzata come deficitaria, ovvero come grave (e non transitoria) difficoltà economica, senza alcun riferimento ai concetti di incapienza o di definitiva irrecuperabilità del credito. (Corte di Cassazione Civile sentenza n. 1725 del 29.01.2015).

Tale valutazione è necessaria ai fini della legittimità della segnalazione, mentre non basta il semplice inadempimento del debitore.

Nel caso, a seguito delle indagini così effettuate, vengano rilevati profili di illegittimità nella segnalazione si potrà chiedere quindi all’intermediario la cancellazione mediante atto scritto inviato a mezzo raccomandata A. R. o  a mezzo pec.

In caso di risposta negativa si potrà agire giudizialmente con procedimento d’urgenza, in quanto l’esistenza di una segnalazione illegittima è fonte di danno grave e irreparabile all’immagine e alla reputazione del soggetto segnalato.

Nel caso si possa dimostrare l’esistenza di un danno patrimoniale causato dalla illegittima segnalazione sarà possibile chiedere, con lo stesso procedimento intrapreso per la cancellazione, anche il risarcimento del danno.

Difatti la stessa giurisprudenza ha ritenuto insito nell'erronea segnalazione alla Banca d'Italia il rischio concreto di un danno derivante non solo da una reale difficoltà di accesso al credito, ma anche dal danno all'immagine e alla reputazione del soggetto segnalato (Trib. Cosenza, ordinanza dell'11.10.2018).

L’illegittima segnalazione alla Centrale dei rischi costituisce di per sé un comportamento permanente pregiudizievole per l’attività economica e la reputazione commerciale di chi la subisce (cfr. Cass. 12626/2010).

Avv. Viviana Randazzo

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di avv. Viviana Randazzo

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