Rimozione dei vincoli PEEP: il silenzio del Comune e la condanna TAR


Il Comune deve provvedere entro 30 giorni sull'istanza di cancellazione anticipata dei vincoli P.E.E.P., pena la condanna da parte del TAR.
Rimozione dei vincoli PEEP: il silenzio del Comune e la condanna TAR

È un dato noto a tutti, soprattutto ai diretti interessati, che il proprietario di un bene immobile realizzato su area P.E.E.P., altrimenti noto come Piano di Edilizia Economica Popolare, ha il diritto di chiedere al Comune in cui si trova l'immobile, la cancellazione anticipata dei vincoli derivanti dal P.E.E.P. su quell'immobile, per acquistare in questo modo la proprietà esclusiva del medesimo.

Si tratta di un diritto già riconosciuto dall'art. 35 della Legge n. 865/1971, che condiziona la liberazione dai vincoli P.E.E.P. al previo versamento del corrispettivo integrativo. L’importo di tale corrispettivo è determinato in applicazione della normativa nazionale, e a ciò provvede il Comune al quale viene proposta l’istanza di liberazione dai vincoli suddetti.

È importante ricordare sempre che il Comune (salvo casi particolari) deve dare sollecitamente seguito all’istanza del privato, comunicandogli l'importo del corrispettivo stesso, e una volta che ciò è stato effettivamente fatto, spetta poi al privato, che ha proposto l'istanza, l'onere di versare al Comune l’importo che gli è stato richiesto per la liberazione del bene dal vincolo.

Nonostante l’apparente semplicità della procedura ora riassunta, accade spesso che si presentino alcune difficoltà che rallentano o bloccano l’eliminazione del vincolo, senza che tuttavia tale arresto sia dovuto a una vera ragione che impedisca l'accoglimento dell'istanza proposta dal pivato.

In altre parole, si tratta dei casi in cui il Comune non risponde affatto all’istanza, e omette quindi sia di comunicargli il corrispettivo per la liberazione dal vincolo, e sia di comunicargli gli eventuali motivi per i quali la domanda non è stata accolta.

Di fronte a tale situazione di inerzia (diversa dal caso in cui il Comune comunichi invece un motivo ostativo alla liberazione dal vincolo, eventualità che va esaminata caso per caso), si deve tener conto di due principi che vincolano l’amministrazione in questo caso, il primo del quale è che - come detto - generalmente il privato ha diritto all’accoglimento della sua istanza di liberazione dal vincolo.

Il secondo aspetto, non meno importante, è dato dal fatto che il Comune (come ogni altra pubblica amministrazione) ha il dovere di rispondere all’istanza del privato, e deve farlo entro un termine non superiore a 30 giorni dalla data in cui è stata ricevuta l’istanza stessa.

Quest’obbligo generale, che governa tutti i procedimenti amministrativi analoghi a quello in esame, si applica per effetto della Legge 241/1990, che introduce i principi generali che regolano il corretto funzionamento delle pubbliche amministrazioni, e all’art. 2 stabilisce appunto che “ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo”. Quando viene a mancare il provvedimento espresso, si dice che si verifica un'ipotesi di “silenzio” dell’amministrazione, che appunto ha radicalmente omesso di provvedere sull’istanza. 

L’importanza dell’obbligo di concludere il procedimento entro 30 giorni è tale che la legge prevede un rigoroso meccanismo di tutela per il privato cittadino rimasto senza risposta dall’amministrazione, consentendogli in questi casi di ottenere dal Giudice un provvedimento immediato col quale, verificata appunto l’inerzia del Comune, quest’ultimo viene condannato ad adottare il provvedimento conclusivo del procedimento

Quindi, nel caso dei vincoli P.E.E.P., il privato che non riceva risposta entro i 30 giorni dalla sua istanza, può proporre uno speciale ricorso al Giudice Amministrativo (cioè il TAR territorialmente competente), per ottenere una rapida condanna del Comune all’emissione del provvedimento conclusivo del procedimento avviato con l’istanza stessa.

Si tratta di un giudizio molto rapido, che rientra appunto tra i “giudizi speciali” previsti dal Codice del Processo Amministrativo (o C.P.A., approvato con il Decreto Leg.vo del 2.7.2010, n. 104), e che proprio a causa di questa sua "specialità" si caratterizza per i tempi quasi immediati di conclusione (diversamente dai giudizi che seguono il rito ordinario, più diffuso).  Per approfondimenti sulla procedura giudiziale ora riassunta è possibile esaminare il testo del c.p.a. nel sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, all'indirizzo https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/il-codice-del-processo-amministrativo-commentato.

Non è di secondaria importanza il fatto che quando il Giudice Amministrativo accerta il silenzio del Comune e lo condanna a provvedere con l'emanazione del provvedimento espresso, assegna all'amministrazione un termine perentorio per dare esecuzione alla sentenza (di norma 30 giorni), e quando questo termine scade senza che il provvedimento sia stato emanato dal Comune, allora interviene il c.d. "commissario ad acta" che, per espresso incarico del TAR, si sostituisce integralmente all'amministrazione e provvede lui stesso ad emanare il provvedimento agognato dal privato.

Chiarito dunque che esiste questo efficace strumento di tutela per i diritti del privato cittadino che intende ottenere la rimozione dei vincoli P.E.E.P. dal suo immobile, va ricordato che è fondamentale aver tenuto una corretta gestione della pratica sin dal momento della presentazione dell’istanza, della quale è bene farsi rilasciare la ricevuta dall’Ufficio Protocollo (attestante la data di ricevimento da parte del Comune), oppure inviare l’istanza via PEC all’indirizzo del medesimo Ufficio Protocollo, avendo cura di salvare la ricevuta di consegna che si genera automaticamente quando la PEC ha raggiunto la casella di posta certificata dell’ufficio comunale. 

Di norma, successivamente alla ricezione della PEC il Comune invia una ulteriore PEC con indicata la data di protocollazione dell’istanza (anch’essa da conservare), e questa è la data che occorre prendere in considerazione per il calcolo dei 30 giorni entro i quali il Comune deve rispondere all’istanza. 

Per prudenza, quando si è oramai perfezionato il silenzio del Comune che non ha risposto nei 30 giorni, è utile inviare un sollecito all’amministrazione, per segnalare l’inerzia ingiustificata e ribadire la necessità di una risposta, in assenza della quale si renderebbe necessario avviare il giudizio speciale contro il silenzio, davanti al Giudice Amministrativo territorialmente competente.

Va inoltre ricordato che il ricorso contro il silenzio deve essere proposto entro il termine di un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento, anche se è possibile poi riproporre l'istanza e avviare il contenzioso nel caso in cui il Comune resti inerte anche a fronte della seconda istanza (v. art. 31, comma 2 del c.p.a.).

Ogni volta che il privato cittadino ritiene di esser stato penalizzato dall'illegittimo silenzio del Comune, che non si è pronunciato sull'istanza di liberazione di un immobile dai vincoli P.E.E.P., è consigliabile rivolgersi subito a un avvocato esperto in diritto amministrativo al quale sottoporre il problema, per valutare con lui se vi sono tutte le condizioni per avviare il ricorso al TAR territorialmente competente, e ottenere così la condanna del Comune ad adottare immediatamente il provedimento conclusivo del procedimento avviato con l'istanza, e ottenere il giusto ristoro per le spese legali sostenute a causa dell'ingiustificato silenzio dell'amministrazione.

Articolo del:


di Avv. Carlo Cuccu

L'autore dell'articolo non è nella tua città?

Cerca un professionista con le stesse caratteristiche a te più vicino.

Cerca nella tua città o in una città di tuo interesse