Riproposizione delle eccezioni in appello


Pronuncia del giudice di primo grado su eccezione in senso lato o stretto; appello incidentale o riproposizione? Mancata pronuncia del primo giudice
Riproposizione delle eccezioni in appello
Normalmente è il perdente che può impugnare la sentenza, ma ci sono casi in cui è la parte vittoriosa a dover ricorrere in appello. Gli attori convengono una società di persone chiedendo l'annullamento della vendita della porzione di un loro podere e varie subordinate. La società convenuta chiede respingersi la domanda ed eccepiscono la prescrizione.
L'eccezione di prescrizione della convenuta viene disattesa e tuttavia il Tribunale accoglie solo una subordinata dell'attore.
Entrambe le parti impugnavano la sentenza e la società appellata riproponeva l'eccezione di prescrizione, ma senza appello incidentale e vinceva.
Gli attori ricorrevano in Cassazione, VI Sezione civile, che rimetteva con ordinanza 4058 del 2016 gli atti al primo Presidente per contrasto di giurisprudenza, sulla riproposizione delle eccezioni.
Le Sezioni unite hanno deciso con sentenza 11799/2017, ritenendo inutile l'esame del motivo inerente la prescrizione, assorbito da altra ratio decidendi. Tuttavia, con esame ex art. 363 co. 3 c.p.c., hanno stabilito che l'alternativa tra riproposizione e appello incidentale va risolta con riferimento agli art. 333, 342 e 343 c.p.c. , distinguendo innanzi tutto il caso di eccezione di merito da quella di rito, che richiede sempre l'appello incidentale.
In caso di eccezione di merito (propria o impropria non importa), se questa sia stata oggetto di statuizione del giudice e comunque ogni volta che questo si sia pronunciato, in modo espresso o comunque in modo inequivocabilmente chiaro, contro l'eccezione, è necessario l'appello incidentale.
Si ammette la semplice riproposizione solo quando il primo giudice non si sia assolutamente pronunciato sull'eccezione. Perciò l'art. 346 c.p.c. si deve ritenere applicabile solo quando non sia stata oggetto di espressa o inespressa infondatezza.
In caso di eccezioni gradate in modo espresso, se sussista un reale interesse, il giudice resta vincolato a quest'ordine.

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di Pietro Bognetti

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