Risarcimento delle lesioni di lieve entità


Comportano un danno biologico permanente inferiore al 10% e sono risarcite in base alle tabelle indicate nel “codice delle assicurazioni"
Risarcimento delle lesioni di lieve entità

Si premette che le lesioni di lieve entità sono quelle che comportano per il danneggiato in un incidente stradale un danno biologico permanente inferiore al 10%.

Tali lesioni sono risarcite in base alle tabelle, che sono aggiornate ogni anno, indicate dall’art.139 d.lgs.209/ 05 "codice delle assicurazioni".

Ma, il 25.3.2012 è entrato in vigore l’art.32 della legge n.27/12, che ha integrato tale art.139, con lo scopo di ridurre gli importi dei risarcimenti per le piccole permanenti, soprattutto quelle più frequenti per la distorsione al rachide cervicale, il c.d. "colpo di frusta".

Per tale disposizione è risarcito, come danno biologico permanente, quello da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l’esistenza della lesione, quindi non più risarcibili le lesioni che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale.

A seguito di tale norma, se la lesione di lieve entità non fosse riscontrabile come sopra indicato, il danneggiato avrebbe diritto unicamente al risarcimento per l’invalidità temporanea e per le spese sostenute, ma a nessun risarcimento per il danno permanente. In pratica la norma ha eliminato, soprattutto per il c.d. "colpo di frusta", quelle lesioni non obiettivamente verificabili, ma che erano risarcite solamente in base a una "sintomatologia soggettiva" riferita dal danneggiato al medico legale.

E’ stata sollevata, da alcuni Tribunali e molti Giudici di pace, la questione di legittimità costituzionale dell’art.139 integrato dalla L.27/12 in riferimento a diverse norme della costituzione (disparità di trattamento, tutela della salute, ecc.) e al trattato dell’unione europea.

La sentenza n.235 della Consulta ha respinto tali eccezioni. Ha affermato non esservi alcuna disparità di trattamento tra i danneggiati da incidenti stradali rispetto ai danneggiati da altri fatti dannosi. Anzi, la Corte ha ritenuto che, rispetto ai danneggiati da altri fatti, le vittime di incidenti stradali siano maggiormente tutelate, essendovi la copertura assicurativa obbligatoria e in mancanza in concreto da parte del danneggiante di copertura assicurativa la possibilità di rivolgersi al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.

La sentenza della Consulta ha confermato che per la risarcibilità del danno biologico permanente il danno debba risultare da un accertamento clinico strumentale, o da un referto di diagnostica, cioè per immagini (radiografia, tac, risonanza magnetica, ecc,), oppure anche da un mero riscontro visivo da parte del medico legale (ferita ben visibile, cicatrice residuata, ecc.).

Ma soprattutto la Corte Costituzionale ha ribadito che tali norme (L.27/12) si applicano nei giudizi in corso anche ai sinistri verificatisi prima della loro entrata in vigore.

La Corte quindi ha ribadito il principio generale per cui: le norme debbano applicarsi in tutti i casi in cui la decisione giudiziaria sia successiva alla loro entrata in vigore, a nulla rilevando che il fatto (qui il sinistro stradale) sia anteriore - principio di diritto romano: lex posterior derogat priori - In pratica la Corte ha confermato che è al momento di redigere la sentenza che si debba stabilire se una norma sia applicabile e tale accertamento debba eseguirsi in base al quadro normativo vigente, nel caso de quo art.32 L.27/12, che esclude la risarcibilità del danno permanente-biologico non riscontrato obiettivamente anche se il sinistro sia anteriore alla legge.

In conclusione, tutte quelle sentenze nel frattempo intervenute di moltissimi giudici di pace che, con un’erronea applicazione del principio dell’irretroattività della legge, hanno ritenuto le modifiche della L.27/12 all’art.139 d.lgs.209/05 non applicabili ai sinistri antecedenti, ma unicamente ai sinistri successivi a tale legge, sarebbero tutte da riformare.

Poi è da segnalare che sarebbero tali sentenze in contrasto con l’art.3 della Costituzione, parità dei diritti. Infatti nell’ipotesi di due danneggiati, con identiche lesioni non riscontrate obiettivamente, verificatisi in due incidenti, uno a tizio un giorno prima dell’entrata in vigore, l’atro a sempronio il giorno successivo all’entrata in vigore della legge. Ebbene, tizio avrebbe diritto a un discreto risarcimento per il danno biologico, mentre sempronio a nessun risarcimento per il danno biologico!

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di Avv. Marco Cicognani

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