Risarcimento diretto nei sinistri stradali
Ebbene la risposta dipende dalla tipologia di sinistro e dal tipo di lesioni che eventualmente sono state cagionate al medesimo sfortunato automobilista.
Intanto, in primo luogo, occorre certamente che il "nostro" conducente abbia ragione per quanto concerne la dinamica del sinistro: circostanza a volte non contestabile (ad esempio per il caso di tamponamento subito) altre volte più problematiche quando la collisione tra i veicoli non rende pacifica la responsabilità di uno dei due conducenti e magari una contravvenzione elevata a "nostro" carico, dagli organi accertatori intervenuti nel sinistro, rende non agevole la richiesta risarcitoria.
Secondo requisito è la presenza di solo due veicoli coinvolti nell’urto, entrambi identificati, regolarmente assicurati ed immatricolati in Italia.
Ultimo e più importante requisito (oltre ai danni al veicolo) è la presenza di lesioni non gravi a carico dello stesso, vale a dire una invalidità permanente non superiore al 9%.
In presenza di tutti e tre questi requisiti troverà dunque applicazione la disciplina del risarcimento diretto (articolo 149 del Codice delle Assicurazioni) e sarà pertanto direttamente la compagnia assicurativa del nostro sfortunato protagonista a risarcire i danni sia materiali che fisici che lo stesso ha subito, salvo ovviamente rivalersi sull’assicurazione del danneggiante!
Per il caso in cui invece non siano presenti tutti e tre i requisiti suindicati (a mero titolo di esempio, per la presenza di tre veicoli coinvolti nell’incidente) non potrà applicarsi tale disciplina e il danneggiato dovrà rivolgere le proprie istanze risarcitorie direttamente alla compagnia assicurativa del responsabile civile del sinistro, il conducente stesso e altresì il proprietario del mezzo (se diverso dal conducente), ai sensi degli articoli 144 e 148 del Codice delle Assicurazioni.
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