Risarcimento per cancellazione e volo in ritardo


Come ottenere rimborsi e risarcimenti per cancellazione e ritardi dei voli aerei
Risarcimento per cancellazione e volo in ritardo
Sono sempre più frequenti i casi in cui i passeggeri vedono cancellati voli prenotati da tempo o si trovano ad essere oggetto di lunghissime attese negli aeroporti per ritardi prolungati.
La regolamentazione giuridica di tali problematiche è affidata al Regolamento CE n. 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione assistenza passeggeri in caso di mancato imbarco, di cancellazione del volo, o di ritardo prolungato.
Nel caso di cancellazione del volo è opportuno sottolineare che, ove i passeggeri siano stati informati dalla compagnia aerea di tale problematica almeno due settimane prima della partenza, non hanno diritto ad alcun indennizzo aggiuntivo a parte il rimborso del proprio biglietto aereo o della quota del prezzo relativa alla parte del viaggio non effettuata.
Il Regolamento (CE) 261 del 2004 prevede, invece, in caso di cancellazione del volo a seguito di lunghe attese in aeroporto, il diritto del passeggero alla compensazione pecuniaria, che varia a seconda della distanza e della destinazione del volo cancellato. Il termine per richiedere il rimborso e l'evenutale compensazione pecuniaria risulta essere differente a seconda dello Stato membro dell’aeroporto di partenza e per l’Italia è di 2 anni.
Il vettore aereo operativo non è tenuto a pagare alcuna compensazione pecuniaria solo nel caso in cui dimostri che la cancellazione del volo è dovuta a circostanze eccezionali, fortuite ed imprevedibili.
E’ diritto del consumatore, inoltre, ottenere un giusto risarcimento anche nel caso in cui il proprio volo sia posticipato o sia oggetto di un notevole e prolungato ritardo. L’articolo 6 del Regolamento indica come ritardo le situazioni nelle quali ci sia un’attesa, rispetto all’orario di partenza previsto, di due o più ore per tutte le tratte pari o inferiore a 1500 km; di tre o più ore per tutte le tratte intracomunitarie superiori a 1500 km e per tutte le altre tratte aeree comprese tra il 1500 e 3.500 km e di quattro o più ore per tutte le altre tratte aeree che non rientrano nei casi suindicati.
Nel caso di ritardo prolungato, quindi, il consumatore ha diritto ad ottenere automaticamente, ai sensi dell’art. 7, una compensazione pecuniaria pari ad almeno € 250 per tutte le tratte inferiori o pari a 1500 km; di euro 400 per tutte le tratte intracomunitarie superiori a 1500 km e per tutte le altre tratte aeree comprese tra il 1500 e 3.500 km; e fino ad € 600 per le tratte che non rientrano in quelle suindicate.
Tale compensazione dovrà essere corrisposta dalla compagnia inadempiente in contanti, mediante trasferimento bancario elettronico, con versamenti assegni bancari, o previo accordo firmato con il passeggero, con buoni di viaggio e/o altri servizi.
Nei casi in cui il ritardo sia superiore alle cinque ore i passeggeri hanno diritto a titolo gratuito anche a pasti e bevande in congrua relazione alla durata dell’attesa, nonché, laddove siano necessari uno o più pernottamenti, anche alla sistemazione in albergo e al trasporto tra l’aeroporto e luogo di sistemazione.
Pertanto nel caso in cui il passeggero abbia provveduto in autonomia all’acquisto di tali servizi ha diritto ad ottenere il rimborso da parte della compagnia aerea.

Restano impregiudicati, così come stabilito dall’articolo 12 del richiamato Regolamento, i diritti a risarcimenti supplementari laddove il passeggero lamenti e riesca a provare ulteriori danni causati dal ritardo del volo.

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di Dott. Luca Monteverde

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