Rischi nei contratti esteri: il Recioto


1) Contratti esteri - 2) La De Vrees Limited Company - 3) Il Recioto - 4) Il Recioto e i regolamenti comunitari - 5) Rischi
Rischi nei contratti esteri: il Recioto
RISCHI NEI CONTRATTI ESTERI: IL RECIOTO DELLA VALPOLICELLA - L’articolo propone agli operatori italiani che commerciano con l’estero alcune riflessioni da tenere ben presenti quando si sottoscrive un contratto commerciale con una controparte straniera. Questo è il secondo di una serie di articoli che verranno redatti su problematiche concernenti la internalizzazione delle imprese italiane
1) CONTRATTI ESTERI - Il più frequente di questi contratti è quello di compravendita, sottoscritto tra il produttore italiano di un bene e l’acquirente straniero, che intende commercializzare il prodotto italiano nel suo paese di origine. Questo tipo di contratto apre all’azienda italiana il mercato estero, senza bisogno di sostenere in proprio ingenti investimenti economici, quali quello di dover sostenere le spese per aprire una sede nel paese estero. Il momento su cui occorre focalizzare l’attenzione dell’operatore economico italiano è il momento della sottoscrizione del contratto e non dopo; in seguito i giochi sono fatti. E’ necessario aver bene presente che, nell’eventualità di lite sul contratto, ogni clausola contrattuale sarà attentamente valutata da due legislazioni diverse essendo una parte italiana e una straniera. Per tale motivo è assolutamente necessario che contratti commerciali importanti e che comportano investimenti economici considerevoli da parte dell’azienda italiana, siano attentamente valutati sin dall’inizio da persone esperte. Necessita la conoscenza della legislazione internazionale in materia commerciale oltre a quella della Comunità Europea se il paese con il quale si intraprende il rapporto commerciale è uno dei 27 paesi aderenti all’Unione Europea. Sia di chiarimento il caso che segue:
2) LA DE VREES LIMITED COMPANY - Oggi, 5 giugno 2014, in ditta sono tutti molto soddisfatti; l’impresa veronese "LA CANTINA DEL PRATO s.n.c.", che esporta il pregiato vino Recioto della Valpolicella, ha ricevuto una richiesta di fornitura di vino da parte di una società belga, con sede in Lovanio, la De Vrees Limited Company, che commercializza il vino italiano in tutti i ristoranti di buon livello dell’Olanda e del Belgio. La De Vrees è un cliente molto importante e la Cantina del Prato s.nc. vuole che il rapporto commerciale appena iniziato prosegua con successo. La Ragioniera dice al Titolare dell’Ufficio Vendite: "Dottore, facciamo fIrmare un contratto alla De Vrees? Non c’è tempo, risponde il Responsabile Vendite, il primo carico di 500 bottiglie di Recioto parte domani per il Belgio". "In questo caso, faremo redigere dall’avvocato il contratto per la prossima consegna, intanto facciamo firmare l’impegno alla De Vrees in calce alle nostre condizioni generali di vendita". Detto fatto, la Ragioniera invia, tradotte in inglese, le condizioni generali di vendita alla De Vrees, la quale le restituisce firmate e timbrate alla Cantina del Prato s.n.c. Le Condizioni generali di vendita sono composte di due pagine; nella prima pagina sono contenute le voci: garanzia, trasporto, pagamento; nella seconda, in caratteri più piccoli, altre voci quali il luogo di fornitura, il ritardato pagamento e interessi, e Foro competente: "nel caso di lite che sorga da questo contratto, in deroga all’art 18 del Codice di Procedura Civile, la competenza è in via esclusiva del TRIBUNALE DI VERONA"
3) IL RECIOTO - Il mattino seguente parte per il Belgio il carico di 500 bottiglie del pregiato vino Recioto della Valpolicella, per un valore commerciale di circa euro 50.000 euro. Il pagamento, come da condizioni generali, è previsto entro 60 giorni dalla fornitura. Trascorsi 30 giorni, la Ragioniera, con una mail molto garbata, ricorda alla De Vrees il pagamento in scadenza. Immediatamente arriva una mail da parte della De Vrees nella quale il Responsabile dell’Ufficio Acquisti sostiene che il vino proveniente dall’Italia non è della qualità promessa in contratto; dice ancora che la somma di euro 50.000 dovuta per la fornitura deve essere ridotta ad euro 30.000 per tale motivo. Il Responsabile Ufficio Vendite della Cantina del Prato diventa una furia: "Chiamate immediatamente l’avvocato e mandategli tutta la documentazione, voglio che la De Vrees, che si è tenuta il vino senza fiatare per 30 giorni, paghi tutto. Alla nostra richiesta di pagamento, ci dice che il vino non va bene. Bisogna far qualcosa. Voglio una ingiunzione di pagamento internazionale".
4) IL RECIOTO E I REGOLAMENTI COMUNITARI - L’avvocato, vista la documentazione, sarebbe molto felice di poter depositare presso il Tribunale di Verona, nell’interesse della cliente, una domanda di ingiunzione europea, ma deve formulare alla Cantina del Prato le seguenti osservazioni: 1) Le condizioni generali di vendita della Cantina del Prato non sono adeguate ai contratti internazionali; al massimo possono andar bene per i contratti interni italiani. 2) Non è sufficiente specificare il Tribunale competente, ad esempio Tribunale di Verona, ma è necessario specificare anche il Diritto applicabile al contatto. La clausola ha bisogno di approvazione concordata tra le parti. Ai contratti conclusi tra paesi membri dell’Unione Europea, si applicano i seguenti Regolamenti Comunitari: a) Regolamento n 44\2001 che individua il Giudice competente in materia di controversie civili e commerciali; b) Regolamento n 593\2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali; c) Essendo il contratto di natura internazionale, viene applicata la Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di beni mobili, se non espressamente esclusa come in questo caso.
5) RISCHI - La Cantina del Prato s.n.c, potrà ottenere la sospirata ingiunzione di pagamento europea dal Tribunale di Verona? Intanto la De Vrees continua a non pagare. E’ dubbio: le condizioni richieste dai regolamenti comunitari per poter derogare alle norme generali non sono state integralmente rispettate. In caso similare, Il Tribunale di Padova ha detto no e ha revocato l’ ingiunzione in seguito ad opposizione della ditta straniera, in quel caso olandese.
CONCLUSIONI - L’impresa italiana deve adeguare i propri contratti alla normativa europea ed internazionale. L’internalizzazione delle imprese italiane richiede competenze specifiche. I dati inseriti nell’articolo sono di fantasia; il caso oggetto di narrazione si è verificato, ma con impresa operante in settore merceologico differente. L’ autrice dell’articolo assiste le imprese italiane che operano commercialmente con l’estero, soprattutto con la Germania, in diretta sinergia con Studi legale di diritto straniero.

Articolo del:


di AVVOCATO ALESSANDRA BOTTURA

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