Rischi nei contratti esteri: l'Amarone


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Rischi nei contratti esteri: l'Amarone
RISCHI NEI CONTRATTI ESTERI: L’ AMARONE DELLA VALPOLICELLA - L’articolo propone agli operatori italiani che commerciano con l’estero, alcune riflessioni utili da tenere ben presenti quando si sottoscrive un contratto commerciale con una controparte straniera. Questo è il primo di una serie di articoli che verranno redatti su problematiche concernenti la internalizzazione delle imprese italiane. CONTRATTI ESTERI - Il più frequente di questi contratti è quello di di compravendita, sottoscritto tra il produttore italiano di un bene e l’acquirente straniero, francese, inglese, tedesco, americano del bene, che intende commercializzare il prodotto italiano nel suo paese di origine. QUESTO TIPO DI CONTRATTO APRE ALL’AZIENDA ITALIANA IL MERCATO ESTERO, SENZA BISOGNO DI SOSTENERE IN PROPRIO INGENTI INVESTIMENTI ECONOMICI, quali ad esempio le spese per aprire una sede nel paese estero. Il momento su cui occorre focalizzare l’attenzione dell’operatore economico italiano è il momento della sottoscrizione del contratto e non dopo; in seguito i giochi sono fatti. E’ necessario aver bene presente che, nell’eventualità di lite sul contratto, ogni clausola contrattuale sarà attentamente valutata da due legislazioni diverse essendo una parte italiana e una straniera. Per tale motivo è assolutamente necessario che contratti commerciali importanti e che comportano investimenti economici considerevoli da parte dell’azienda italiana, siano attentamente valutati sin dall’inizio da persone esperte. L’esperienza professionale di chi scrive ha insegnato che quando si investe all’estero, sono necessari strumenti contrattuali adatti e che siano stati oggetto di attenta valutazione da parte dell’ impresa italiana. E` necessaria la conoscenza della legislazione nazionale della controparte che firmerà il contratto. Quando viene sottoscritto un contratto con una controparte inglese o tedesca,francese, ecc, l’imprenditore italiano valuterà il contratto in diretto scambio con professionisti che possano assicurare una valida assistenza e mai da solo. Sia di chiarimento il caso che segue. L’AMARONE - Oggi, 12 maggio 2014, in ditta sono tutti molto soddisfatti: l’impresa veronese " LA CANTINA DEL PRATO s.n.c.", che commercializza il pregiato vino Amarone della Valpolicella, ha sottoscritto un contratto con una società tedesca la KRUEGER GmbH, con sede in Marburg, che si impegna ad acquistare ogni mese un certo numero delle pregiate bottiglie per commercializzarle sul mercato tedesco. Il Direttore Acquisti della Cantina del Prato non ha eccessiva fiducia nei Tribunali Italiani; ha sentito parlare presso la Camera di Commercio dell’Arbitrato e vuole inserirlo nel contratto. L’ ARBITRATO - L’arbitrato è una modalità diversa di risolvere le controversie che possono nascere da un contratto. Diversa si intende, da quella rappresentata dalla giustizia ordinaria cioè dal Tribunale, e alla quale le parti possono ricorrere quando ci sia disaccordo per qualsiasi motivo nell’applicazione di un contratto. La legge lo prevede all’art 806 del codice civile di procedura italiano. Per far questo è necessario inserire nel contratto che si intende sottoscrivere, la apposita clausola che prevede di affidare agli arbitri, con esclusione della Giustizia Ordinaria, tutte le future liti che nasceranno dal contratto. La clausola così inserita si chiama clausola compromissioria o arbitrale. Le parti che sottoscrivono il contratto sono assolutamente libere di inserire o no la clausola, ma inserita che sia, ogni futura causa che nasca da quel contratto, non sarà di competenza del Giudice presso il Tribunale ma degli Arbitri. Presso la Camera di Commercio di ogni Provincia è costituita una Camera Arbitrale, alla quale è possibile ricorrere in caso di arbitrato; la Camera di Commercio ha previsto un apposito Albo degli Arbitri che sono professionisti particolarmente esperti in materie giuridiche, economiche o tecniche. A questi Arbitri verrà affidata la decisione della lite quando le parti vi facciano ricorso. Quali sono i motivi che spingono gli operatori commerciali, a ricorrere all’arbitrato anziché alla Giustizia Ordinaria? Sono innanzitutto motivi di celerità; sicuramente la procedura arbitrale è più veloce e si concluderà prima di una eventuale causa instaurata presso un qualsiasi Tribunale italiano, ma i costi sono sicuramente maggiori. Nel contratto di compravendita delle bottiglie di vino Amarone, firmato tra la Cantina del Prato snc, e la Kruger GmbH, viene inserita la clausola arbitrale e stabilita la competenza, in caso di lite, della Camera di Commercio di Verona. ANCORA L’ AMARONE - Le forniture di bottiglie di Amarone iniziano a viaggiare verso la Germania e i pagamenti arrivano con regolarità. Per dieci mesi tutto fila liscio, poi dalla Germania iniziano a rallentare i pagamenti, che arrivano tardivi e parziali; l’impresa italiana si lamenta, l’impresa tedesca invoca la crisi. L’impresa veronese continua, intanto, ad inviare le bottiglie di Amarone in Germania; non vuole rinunciare al mercato tedesco anche perché ha investito sul contratto spendendo molto nel migliorare le bottiglie e le etichette. All’improvviso i pagamenti provenienti dalla Germania cessano del tutto; l’ impresa tedesca dice che non può pagare, e fatti i conti, i mancati pagamenti ammontano ormai ad euro 200.000, somma di cui l’azienda italiana diventa creditrice verso l’impresa tedesca. L’impresa di Verona si rivolge al legale, il quale si accorge che al contratto è stata apposta la clausola arbitrale. Il legale della Cantina del Prato instaura allora l’apposita procedura presso la Camera di Commercio di Verona, la quale convoca, con le modalità previste, la impresa tedesca che non vuole pagare. L’impresa tedesca Kruger si presenta e si difende con proprio legale. L’arbitrato si svolge regolarmente e si conclude con una condanna dell’impresa tedesca al pagamento delle somme dovute alla impresa italiana, più interessi . La pronuncia degli Arbitri tecnicamente si chiama Lodo Arbitrale. RISCHI - L’impresa tedesca, condannata a pagare dal Lodo Arbitrale all’impresa veronese la somma di euro 200.000 più interessi, intanto continua a non pagare. Come spesso accade, l’ impresa tedesca non ha una sede in Italia, ma solo in Germania. Il legale spiega allora all’impresa italiana che è necessario far eseguire il Lodo in Germania, e che purtroppo, trattandosi di decisione che proviene da ARBITRI e non dal Tribunale, non può far applicare il Regolamento CE n 44\CE dell’Unione Europea, in materia di esecuzione e riconoscimento delle decisioni in materia civile e commerciale, in quanto il Regolamento, che sarebbe ben applicabile tra Italia e Germania, è previsto solo per le decisioni dei Tribunali e non per quelle degli Arbitri. Tale Regolamento, all’art 33, prevede che le decisioni giudiziarie, non arbitrali, emesse in uno Stato Membro sono riconosciute negli altri Stati, senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento. Se l’impresa tedesca non paga spontaneamente, è necessario quindi ricorrere all’esecuzione forzata in Germania, non avendo la debitrice né sede né beni in Italia. L’unica possibilità ammessa è quella di far riconoscere in Germania il Lodo Arbitrale ottenuto in Italia, riconoscimento che avviene attraverso la Convenzione Internazionale di New Jork sull’Arbitrato del 1958. Per il riconoscimento necessità però un apposito procedimento, da instaurarsi presso un Tribunale Tedesco, con costi a carico di chi lo chiede, cioè dell’azienda veronese. Il riconoscimento può essere rifiutato, rendendo così inutile il Lodo Arbitrale ottenuto in Italia, sempre con ulteriori costi a carico dell’ impresa italiana. Nell’ipotesi del rifiuto del riconoscimento in Germania, e persistendo il mancato pagamento da parte dei tedeschi, il Lodo arbitrale ottenuto in Italia, diventa inutile. Né la ditta italiana può rivolgersi al Tribunale per essere tutelata; RIMANE il contratto con la clausola di arbitrato. L’impresa italiana avrebbe fatto meglio a non inserire nel contratto la clausola di arbitrato; in tal caso poteva rivolgersi al Tribunale di Verona, che avrebbe emesso una sentenza riconosciuta in Germania per effetto del Regolamento n CE 44\2001 senza bisogno di instaurare apposito procedimento di riconoscimento. Conclusioni - Visto l’ottimo livello normativo e di tutela raggiunto dalla legislazione della Comunità Europea, è da sconsigliare l’inserimento della clausola di arbitrato in un contratto sottoscritto tra un’impresa italiana e un’impresa dei paesi membri della Comunità Europea; IN CASO DI LITE, e di necessità di far eseguire la sentenza all’estero, la sentenza che sia proveniente dall’Autorità Giudiziaria tutela maggiormente le parti rispetto al Lodo Arbitrale. La clausola arbitrale può essere utile in contratti firmati con paesi extraeuropei: U.S.A. Cina, India ecc. I dati inseriti nell’articolo sono di fantasia; il caso oggetto di narrazione si è verificato presso Camera Arbitrale diversa da quella di Verona. L’ autrice dell’articolo assiste le imprese italiane che operano commercialmente con la Germania, in diretta sinergia con Studio legale di Diritto Tedesco.

Articolo del:


di avvocato Alessandra Bottura

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