Rischio sismico e responsabilità dell’imprenditore
Verso la conclusione il processo al Titolare e al RSPP della TECOPRESS di Dosso (FE): non effettuarono la valutazione del rischio sismico

Sta avviandosi alla conclusione il primo processo in Italia, a carico di un Titolare di Impresa e del suo collaboratore Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione, che sono accusati di non aver effettuato la valutazione del rischio sismico presente in Azienda.
In breve i fatti sono i seguenti:
- il Comune di Dosso, in provincia di Ferrara, non era classificato sismico fino al marzo del 2003; in quel periodo, con l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata sul supplemento ordinario n° 105 della Gazzetta Ufficiale in data 08.05.2003, venne proposta alle Regioni una prima bozza di classificazione sismica di tutto il territorio nazionale, effettuata assegnando ognuno dei Comuni d’Italia in una delle quattro Zone Sismiche (dalla 1 alla 4 in ordine decrescente di pericolosità);
- il giorno 20 maggio 2012, in occasione della prima scossa del cosiddetto "terremoto in Emilia", uno dei capannoni in cui si svolgeva l’attività della Tecopress (fusioni in alluminio e sue leghe) fu soggetto ad un crollo e perse la vita l’operaio di 51 anni Gerardo Cesaro;
- vennero chiamati a rispondere i Tecnici che avevano prestato la loro opera durante la realizzazione dell’edificio: il geometra Antonio Proni, progettista e direttore dei lavori generale; l’ingegner Dario Gagliandi, progettista e direttore dei lavori strutturale dell’edificio (fondazioni e strutture prefabbricate); l’ingegner Modesto Cavicchi, collaudatore dell’opera; avendo potuto dimostrare di aver operato in ossequio alle Normative vigenti all’epoca della realizzazione dell’edificio sono stati prosciolti;
- sono ora sotto processo il Titolare dell’Azienda ed il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, per non aver aggiornato la verifica dei rischi presenti in Azienda in occasione della nuova classificazione sismica del Comune di Dosso, introdotta dalla citata Ordinanza del 2003 e confermata dalla successiva classificazione regionale.
Il processo non è concluso, ma è già importante notare che per la prima volta, in Italia, viene chiamato a processo un Titolare di Attività per non aver aggiornato il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), come oggi previsto dal D. Lgs. 81/08, in seguito ad un "mutamento di condizioni" che potrebbe sembrare esterno all’Azienda. Ed è un precedente che non potrà non pesare qualora situazioni simili dovessero ripresentarsi.
In effetti, l’articolo 29 del Decreto Legislativo 81/08 "Testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro", al comma 3., recita: "La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata [ . . . ] in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi". Non si specifica che tali infortuni debbono essere avvenuti entro il perimetro dell’Azienda, è sufficiente che siano noti . . .
E’ opportuno sottolineare che:
· l’aggiornamento del DVR aziendale è, ad oggi, l’unico obbligo vigente per il Titolare dell’Attività;
· il far esaminare da parte di un Tecnico esperto il rischio sismico eventualmente presente in Azienda consente di capire quali sono effettivamente i pericoli per l’incolumità delle persone in caso di scossa sismica importante, e a cosa sono dovuti (finiture, impianti, vetrate, scaffalature, caratteristiche strutturali o esecutive dell’edificio, ecc.);
· la gestione dei rischi rilevati potrà iniziare con le attività più semplici e di minor costo (formazione del personale, studio di vie d’esodo più corte, verifica della disposizione dei carichi sulle scaffalature, ecc.) per proseguire eventualmente con le attività più costose ed invasive, se necessarie, organizzando le cose in modo da poter beneficiare delle agevolazioni previste (es. "sismabonus");
· questa valutazione del rischio sismico presente in azienda è un’attività relativamente veloce e poco costosa, e non richiede l’acquisizione di particolare documentazione tecnica o amministrativa.
Abbiamo accompagnato in questo cammino oltre un centinaio di Aziende, tra cui CALZEDONIA S.p.A., VOLKSWAGEN Italia S.p.A., CAMPAGNOLO S.p.A., VERONAMERCATO S.p.A., e mettiamo volentieri a disposizione l’esperienza acquisita sul campo.
In breve i fatti sono i seguenti:
- il Comune di Dosso, in provincia di Ferrara, non era classificato sismico fino al marzo del 2003; in quel periodo, con l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata sul supplemento ordinario n° 105 della Gazzetta Ufficiale in data 08.05.2003, venne proposta alle Regioni una prima bozza di classificazione sismica di tutto il territorio nazionale, effettuata assegnando ognuno dei Comuni d’Italia in una delle quattro Zone Sismiche (dalla 1 alla 4 in ordine decrescente di pericolosità);
- il giorno 20 maggio 2012, in occasione della prima scossa del cosiddetto "terremoto in Emilia", uno dei capannoni in cui si svolgeva l’attività della Tecopress (fusioni in alluminio e sue leghe) fu soggetto ad un crollo e perse la vita l’operaio di 51 anni Gerardo Cesaro;
- vennero chiamati a rispondere i Tecnici che avevano prestato la loro opera durante la realizzazione dell’edificio: il geometra Antonio Proni, progettista e direttore dei lavori generale; l’ingegner Dario Gagliandi, progettista e direttore dei lavori strutturale dell’edificio (fondazioni e strutture prefabbricate); l’ingegner Modesto Cavicchi, collaudatore dell’opera; avendo potuto dimostrare di aver operato in ossequio alle Normative vigenti all’epoca della realizzazione dell’edificio sono stati prosciolti;
- sono ora sotto processo il Titolare dell’Azienda ed il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, per non aver aggiornato la verifica dei rischi presenti in Azienda in occasione della nuova classificazione sismica del Comune di Dosso, introdotta dalla citata Ordinanza del 2003 e confermata dalla successiva classificazione regionale.
Il processo non è concluso, ma è già importante notare che per la prima volta, in Italia, viene chiamato a processo un Titolare di Attività per non aver aggiornato il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), come oggi previsto dal D. Lgs. 81/08, in seguito ad un "mutamento di condizioni" che potrebbe sembrare esterno all’Azienda. Ed è un precedente che non potrà non pesare qualora situazioni simili dovessero ripresentarsi.
In effetti, l’articolo 29 del Decreto Legislativo 81/08 "Testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro", al comma 3., recita: "La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata [ . . . ] in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi". Non si specifica che tali infortuni debbono essere avvenuti entro il perimetro dell’Azienda, è sufficiente che siano noti . . .
E’ opportuno sottolineare che:
· l’aggiornamento del DVR aziendale è, ad oggi, l’unico obbligo vigente per il Titolare dell’Attività;
· il far esaminare da parte di un Tecnico esperto il rischio sismico eventualmente presente in Azienda consente di capire quali sono effettivamente i pericoli per l’incolumità delle persone in caso di scossa sismica importante, e a cosa sono dovuti (finiture, impianti, vetrate, scaffalature, caratteristiche strutturali o esecutive dell’edificio, ecc.);
· la gestione dei rischi rilevati potrà iniziare con le attività più semplici e di minor costo (formazione del personale, studio di vie d’esodo più corte, verifica della disposizione dei carichi sulle scaffalature, ecc.) per proseguire eventualmente con le attività più costose ed invasive, se necessarie, organizzando le cose in modo da poter beneficiare delle agevolazioni previste (es. "sismabonus");
· questa valutazione del rischio sismico presente in azienda è un’attività relativamente veloce e poco costosa, e non richiede l’acquisizione di particolare documentazione tecnica o amministrativa.
Abbiamo accompagnato in questo cammino oltre un centinaio di Aziende, tra cui CALZEDONIA S.p.A., VOLKSWAGEN Italia S.p.A., CAMPAGNOLO S.p.A., VERONAMERCATO S.p.A., e mettiamo volentieri a disposizione l’esperienza acquisita sul campo.
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