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Riscossione della pensione dopo la morte: truffa o frode?


Riscossione dell’indennità pensionistica da parte del delegato, dopo il decesso del delegante: fattispecie sussumibile nell’art. 640bis c.p. o nell’art. 316ter c.p.?
Riscossione della pensione dopo la morte: truffa o frode?

Riscossione della indennità pensionistica: il caso

La disamina del presente parere concerne il caso di un soggetto che, usufruendo della delega conferitagli dall’avente diritto per la riscossione della indennità pensionistica erogata dall’INPS, avrebbe continuato ad incassare la somma, con cadenza mensile, anche in epoca successiva alla morte del delegante, tacendo la circostanza dell’intervenuto decesso del titolare del trattamento pensionistico.

Truffa o frode?

Orbene, l’ipotesi testé descritta integra gli estremi del reato di cui all’art. 640bis c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), ovvero, piuttosto, della fattispecie delittuosa di cui all’art. 316ter c.p. (indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato)?

Come noto, il discrimen tra le due figure delittuose risiede nella presenza o meno di un vero e proprio comportamento fraudolento, capace di trarre in inganno la Pubblica Amministrazione, inducendola in errore circa la doverosità dell’erogazione: invero, il delitto previsto dall’art. 640bis c.p. altro non è che una ipotesi aggravata del delitto di truffa, contestato al precedente art. 640 c.p. e, pertanto, la relativa costruzione giuridica della fattispecie deve essere effettuata secondo il paradigma dell’ipotesi non aggravata (artifici e raggiri + induzione in errore + profitto ingiusto + danno).

La condotta che, al contrario, integra gli estremi del reato previsto dall’art. 316ter c.p. è caratterizzata da un mero silenzio antidoveroso o, comunque, da un comportamento passivo e/o omissivo che non induca concretamente ed effettivamente in errore l’autore della disposizione patrimoniale.

La Corte di Cassazione ha affrontato più volte la questione del rapporto tra i delitti previsti, rispettivamente, dall’art. 316ter c.p. e dall’art. 640bis c.p., proprio con specifico riferimento alla indebita percezione della pensione di pertinenza di una persona deceduta: in particolare, Cass., II Sez. Pen., 23.10.2013, num. 48820, ha ritenuto il caso de quo sussumibile nella fattispecie ex art. 316ter c.p., affermando che "integra la fattispecie di indebita percezioni di erogazioni a danno dello Stato e non di truffa aggravata, per assenza di un comportamento fraudolento in aggiunta al mero silenzio, la condotta di colui che, percependo periodicamente l’indennità di disoccupazione prevista per legge, ometta di comunicare all’Istituto erogante (INPS) l’avvenuta stipula di un contratto di lavoro subordinato e conseguente assunzione, così continuando a percepire, indebitamente, la detta indennità" e assimilando tale situazione a quella del cointestatario del conto corrente su cui era versata la pensione che taceva il decesso del titolare della pensione stessa e continuava a percepire i ratei mensili.

"La condotta descritta dal richiamato art. 316ter c.p. – prosegue la Cassazione – si distingue dalla figura delineata dall’art. 640bis c.p. per le modalità, giacché si caratterizza per l’assenza di induzione in errore."

Gli elementi del silenzio e della condotta antidoverosa della mancata comunicazione del decesso all’INPS, vale a dire un mero comportamento omissivo, non possono costituire, di per sé, un artificio o raggiro: il comportamento illecito diventa sussumibile nell’ipotesi delittuosa della truffa (aggravata) solo ove presenti un quid pluris che lo caratterizzi e qualifichi come comportamento di natura fraudolenta.

Altra, più recente, pronuncia della Suprema Corte (Cass., II Sez. Pen., 14.07.2017, num. 40260) ha affermato che "l’induzione in errore necessaria per il riconoscimento della truffa sussiste solo nei casi in cui la condotta dell’agente incida sull’attività di verifica e valutazione affidata all’ente erogatore e non quando si limiti alla mera “presa d’atto”, di fatto non valutativa dell’esistenza dei documenti che attestano l’esistenza delle condizioni dell’erogazione.

Circa la diagnosi differenziale tra la truffa e il reato previsto dall’art. 316ter cod. pen., il collegio ribadisce che tale ultima fattispecie punisce condotte caratterizzate, oltre che dal silenzio antidoveroso, anche da false dichiarazioni o dall’uso di atti o documenti falsi, quando l’erogazione pubblica non discende da una “falsa rappresentazione” dei suoi presupposti, ma solo dalla presa d’atto della “esistenza” della formale attestazione del richiedente, venendo così meno l’induzione in errore."

Il principio testé enunciato è stato ribadito, ancor più recentemente, da Cass., Sez. Fer., 06.08.2019, num. 44878: "il reato di indebita percezione di pubbliche erogazioni si differenzia da quello di truffa aggravata, finalizzata al conseguimento delle stesse, per la mancata inclusione, tra gli elementi costitutivi, della induzione in errore dell'ente erogatore, il quale si limita a prendere atto dell'esistenza dei requisiti autocertificati dal richiedente, senza svolgere una autonoma attività di accertamento, la quale è riservata ad una fase meramente eventuale e successiva."

Orbene, nell’ipotesi in cui il soggetto agente si fosse limitato a riscuotere l’indennità pensionistica, in epoca successiva al decesso dell’avente diritto, senza accompagnare tale illecita condotta con altri comportamenti attivi (ad esempio utilizzo di documentazione contraffatta, false dichiarazioni, compilazione di moduli con circostanze non veritiere et similia), la qualificazione giuridica corretta è quella prevista dall’art. 316ter c.p.. 

Viceversa, laddove la condotta omissiva testé descritta fosse accompagnata da un comportamento fraudolento attivo, integrante gli estremi degli artifici e raggiri, la norma da applicare sarebbe, invece, quella – munita di sanzione penale più severa – di cui all’art. 640bis c.p.

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