Riscossione esattoriale ed opposizioni
Per la Corte Costituzionale nella riscossione esattoriale è sempre ammessa l`opposizione ex art. 615 c.p.c.: importantissima sentenza...

PER LA CORTE COSTITUZIONALE NELLA RISCOSSIONE ESATTORIALE E’ SEMPRE AMMESSA L’OPPOSIZIONE EX ART. 615 c.p.c.: importantissima sentenza della Corte Costituzionale, (n. 114/2018), mediante la quale sancisce l’illegittimità dell’art. 57 del DPR 602/73, nella parte in cui prevede, nell’ambito della riscossione coattiva esattoriale, l’impossibilità di presentare opposizione all’esecuzione avanti il giudice ordinario, ex art. 615 c.p.c. In buona sostanza, prima della sentenza della Corte, una volta che il giudice tributario avesse conosciuto della vertenza fiscale, o questa si fosse consolidata a danno del contribuente per mancata opposizione, era preclusa la possibilità per quest’ultimo, a fronte del pignoramento intentato da Agenzia Riscossione, di presentare opposizione all’esecuzione, salvo si trattasse di eccepire l’impignorabilità dello stipendio o della pensione, oppure dell’immobile destinato ad abitazione, sussistendone le condizioni, (art. 72 ter DPR 602/73). Si pensi al caso in cui, ad esempio, la somma non fosse dovuta per altri motivi. La Corte Costituzionale pone, giustamente, rimedio a tale vulnus ammettendo, ora, la possibilità di entrare nel merito della vicenda riscossiva, mediante il ricorso all’opposizione all’esecuzione e non più solo all’opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c., aventi questi solo ad oggetto le ristrette ipotesi di regolarità formale degli atti medesimi. I valori posti al centro della decisione della Corte Costituzionale sono quelli recati dall’art. 24 Cost,. (diritto di difesa in giudizio), e 113 Cost. (tutela de diritti nei confronti della pubblica amministrazione).
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