Riscossione: nuovi termini per la notifica degli atti


Cambiano nuovamente i termini in materia di notifica di atti e cartelle di pagamento, nonché quelli relativi ai versamenti connessi a cartelle/avvisi di accertamento
Riscossione: nuovi termini per la notifica degli atti

  • Art. 68, DL n. 18/2020
  • Art. 157, DL n. 34/2020
  • Art. 1, DL N. 3/2021

Per effetto delle disposizioni contenute nel DL n. 3/2021, pubblicato in G.U. il 15.01.2021, cambiano nuovamente i termini in materia di notifica di atti e cartelle di pagamento, nonché quelli relativi ai versamenti connessi a cartelle/avvisi di accertamento. Entrando più nello specifico, è stato disposto quanto segue:

1. Proroga al periodo 01.02.2021 – 31.01.2022 dei termini per la notifica di specifici atti, emessi entro il 31.12.2020, quali:

  • Atti di accertamento
  • Atti di contestazione
  • Atti di irrogazione delle sanzioni
  • Atti di recupero dei crediti d’imposta
  • Atti di liquidazione
  • Atti di rettifica e liquidazione

    i cui termini di decadenza scadevano nel periodo 08.03.2020 – 31.12.2020.

2. Proroga al periodo 01.02.2021 – 31.01.2022 dei termini per la notifica di:

  • Comunicazioni di irregolarità/avvisi bonari ex artt. 36-bis DPR n. 600/73, art. 54-bis DPR n. 633/72 e art. 36-ter DPR n. 600/73;
  • Inviti all’adempimento in materia di liquidazioni periodiche IVA;
  • Atti di accertamento dell’addizionale erariale della tassa automobilistica,

 elaborati o emessi entro il 31.12.2020 (anche se non sottoscritti entro tale data);

3. Estensione della proroga da un anno a 13 mesi relativamente ai termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento, originariamente fissata al 31.12.2020. Tale proroga riguarda anche le:

  • Dichiarazioni presentate nel 2018 per le somme che risultano dai controlli ex artt. 36-bis DPR 600/73 e 54-bis DPR 600/73;
  • Dichiarazioni dei sostituti d’imposta presentate nel 2017;
  • Dichiarazioni presentate nel 2017 e 2018 per le somme che risultano dai controlli ex art. 36-ter DPR n. 600/73.

4. Ulteriore sospensione dei termini di versamento delle somme derivanti da:

  • Cartelle di pagamento emesse dall’Agente della riscossione;
  • Avvisi di accertamento e avvisi di addebito INPS esecutivi e artt. 29 e 30 DL 78/2010;
  • Atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Dogane;
  • Atti di ingiunzione fiscale emessi dagli Enti territoriali;
  • Atti esecutivi emessi dagli Enti locali ai sensi dell’art. 1, comma 792, Finanziaria 2020,

con la conseguenza che i suddetti versamenti in scadenza nel periodo 08.03.2020 – 31.01.2021 dovranno esser effettuati in unica soluzione entro il 01.03.2021.

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di Ariella De nadai

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