Risoluzione del contratto per inadempimento

La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 22995 pubblicata in data 16 settembre 2019, ha affermato - ribadendo un principio consolidato - che ai fini della pronuncia di risoluzione del contratto per inadempimento, il giudice deve apprezzare il rapporto obbligatorio nella sua unitarietà e non limitarsi ad una valutazione frammentaria della condotta di ciascun contraente.
Ne consegue che nel delibare la fondatezza della domanda di accertamento dell’inadempimento di uno dei contraenti, ovvero di risoluzione contrattuale per inadempimento, il giudice deve tener conto, anche in difetto di una formale eccezione ai sensi dell’art. 1460 cod. civ., delle difese con cui la parte contro la quale la domanda viene proposta opponga a sua volta l’inadempimento dell’altra.
Pertanto, ai fini della pronuncia di risoluzione per inadempimento in caso di inadempienze reciproche, il giudice di merito è tenuto a formulare un giudizio di comparazione in merito al comportamento complessivo delle parti, al fine di stabilire quale di esse, in relazione ai rispettivi interessi ed all’oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle violazioni maggiormente rilevanti e causa del comportamento della controparte e della conseguente alterazione del sinallagma contrattuale.
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