Risoluzione del contratto per inadempimento


Sentenza della Cassazione SEZ. II n. 15993 /2018
Risoluzione del contratto per inadempimento

Per poter intraprendere una azione di risoluzione per inadempimento contrattuale non è necessario quale condizione l'aver in precedenza costituito in mora la controparte.

La Cassazione con la sentenza 15993/2018 ha chiarito che unica condizione per poter ottenere la risoluzione di un contratto è il fatto dell'inadempimento di non scarsa importanza.

Viene pertanto chiarito che l'intimazione ad adempiere non è propedeutica all'azione di risoluzione; essa inveece risulta rilevante per alcuni effetti giuridici:

- dalla formalizzazione della costituzione in mora viene trasferito in capo al debitore il rischio della prestazione (cosiddetta perpetuatio obbligationis);

- inoltre, dopo la costituzione in mora, il debitore inadempiente diventa responsabile degli eventuali danni provocati dall'inadempimento medesimo.

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di Avv. Ettore Coppola

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