Risparmiare sulla sicurezza può essere pericoloso in molti sensi

La mancata adozione delle corrette misure di sicurezza all'interno delle aziende è spesso derivante da meri comportamenti negligenti da parte dei garanti della sicurezza, ma a volte queste violazioni delle normative antinfortunistiche sono guidate dalla ricerca di vantaggi economici derivanti dal risparmio dei costi e di tempo.
E' il caso della sentenza che andiamo ad analizzare di seguito.
Questo il fatto: un dipendente intento ad operare su una macchina pellettatrice, durante le operazioni di pulitura della stessa, dopo aver aperto il coperchio della macchina e infilato una mano mentre la pala rotante era ancora in moto per inerzia, riportava un trauma da schiacciamento con subamputazione di quattro dita della mano e indebolimento permanente della stessa.
Imputati del conseguente processo sono il legale rappresentante della società per la quale prestava servizio il dipendente infortunato e il direttore dello stabilimento ove si è verificato l'incidente.
I Giudici di merito ritengono responsabili i due imputati per aver omesso di munire degli oppositi presidi antifortunistici il macchinario e la società stessa per illecito amministrativo.
Tale sentenza è frutto delle testimonianze dello stesso operaio il quale dichiarò di aver operato all'interno della macchina poiché il prodotto risultava “polveroso e non ben compresso” inserendo la mano dopo aver spento la macchina pensando che gli organi in movimento si fossero correttamente arrestati; e dell'analisi tecnica della AUSL che aveva riscontrato che tra il momento dello spegnimento della macchina e l'effettivo arresto degli organi mobili passavano tra 1 e 3 minuti e non erano presenti strumenti che impedissero l'apertura dell'impianto mentre questi erano ancora in moto.
Gli imputati e l'impresa ricorrono avversamente a tale sentenza adducendo sostanzialmente sei motivazioni (4 dei quali di nostro stretto interesse):
- Omissione della verifica di evitabilità dell'evento e della condotta esorbitante dell'operaio, tanto che anche la Corte di appello avrebbe ricondotto l'evento ad una condotta di volontaria esposizione al pericolo del lavoratore che era comunque a conoscenza del pericolo stesso. “Il giudice di appello si sarebbe limitato ad accertare che la macchina in questione era priva di un temporizzatore atto a consentirne l'apertura solo dopo un tempo compreso tra 1 e 3 minuti successivo allo spegnimento (tempo reputato necessario alla cessazione del moto inerziale degli organi lavoratori interni). Nulla però sarebbe detto in merito all'effettiva idoneità cautelare di tale temporizzatore qualora installato. Sul punto, la sentenza impugnata non avrebbe tenuto in adeguato conto la consulenza tecnica della difesa”;
- Travisamento della prova secondo la quale “la macchina era dotata di un sistema di chiusura che aveva sia un microinterruttore che nel momento in cui fosse stato aperto staccava la corrente e di un sistema di chiusura del portellone, che era un sistema con una vite che si svitava a mano, nel giro di pochi secondi. Quanto basta per ritenere contraddittorio, se non infondato, l'assunto secondo cui il datore di lavoro avrebbe consentito che il lavoratore svolgesse la sua mansione con una macchina insicura.”
- Ulteriore comportamento abnorme della persona offesa il quale intendendo effettuare una regolazione dei rulli, attività che non è possibile ascrivere come intervento necessario allo svolgimento dell'operazione richiamata.
- “Erronea interpretazione dell'art. 5 d. lgs. 231/01 con riguardo al requisito dell'interesse in capo alla società. Il solo parametro per valutare la sussistenza dell'interesse richiesto dalla norma citata è dato dal risibile costo (euro 66,85), resosi necessario per adeguare il macchinario alle prescrizioni formulate dagli UPG: fondandosi, quindi, la responsabilità dell'ente su un risparmio bagatellare la sentenza impugnata fornisce un'interpretazione dell'art. 5 d.lgs. 231/01 del tutto scollegata dalle esigenze di garanzia sottese all'anzidetto decreto”.
La Sentenza della Corte di Cassazione
Preliminarmente va considerato che il caso è da ritenersi prescritto per quanto concerne il fatto commesso a livello di reato, tale non ricorre per quanto la dichiarazione di prescrizione del reato presupposto non incide sulla perseguibilità dell'illecito amministrativo contestato all'Azienda.
Esaminando i vari motivi del ricorso, ma soffermandoci ai quattro di nostro stretto interesse, osserviamo come la Corte di Cassazione sottolinei che a differenza dell'operazione di regolazione dei rulli, quella di pulitura che effettivamente stava svolgendo l'operatore, richiedeva necessariamente l'introduzione delle mani all'interno della macchina che però risultava priva dei presidi di sicurezza sopra citati (in particolare mancava un temporizzatore che, a detta dei giudici di primo grado, l'Azienda avrebbe installato su altre due macchine identiche, omettendolo sulla macchina oggetto del dibattimento perché ritenuta vetusta).
Viene inoltre evidenziato che, da all'incirca un mese il dado che chiudeva il portellone, più lontano dal microinterruttore, non era stato ripristinato in quanto non necessario per il funzionamento della macchina. Tale omissione rendeva agevole l'introduzione delle mani prima che gli organi in movimento si fossero fermati.
Infondata, quindi, la pretesa di abnormità dell'operato del lavoratore in quanto non è da considerarsi un'attività messa in atto “autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli - e, pertanto, al di fuori di ogni prevedibilità per il datore di lavoro - o rientrante nelle mansioni che gli sono proprie ma sia consistito in qualcosa di radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nell'esecuzione del lavoro”. L'attività era invece una di quelle ampiamente rientranti nelle sue mansioni e da considerarsi quindi un comportamento pienamente prevedibile.
E ancora, si sottolinea che “nessuna efficacia causale, per escludere la responsabilità del datore di lavoro e di coloro che rivestono una posizione di garanzia rispetto alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, può essere attribuita al comportamento negligente o imprudente del medesimo lavoratore infortunato, quando l'evento sia da ricondurre comunque alla insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare il rischio derivante dal richiamato comportamento imprudente.”
Per quanto concerne l'aspetto legato al tema dell'analisi di tale sentenza, quello cioè relativo al vantaggio tratto dall'azienda dalla mancata applicazione dei corretti sistemi di sicurezza, gli Ermellini sottolineano come riguardo all'imputazione oggettiva della responsabilità dell'ente, “l'art. 5 d.lgs. n. 231/2001 ne individua i criteri nel fatto che i reati presupposti (in questo caso, un reato colposo di evento) siano commessi nell'interesse o nel vantaggio, anche non esclusivi, dell'ente, da persone che rivestano funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione o gestione (anche di fatto) oppure da dipendenti sottoposti alla direzione o vigilanza di uno di tali soggetti, non rispondendo l'ente qualora le persone predette abbiano agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.”
Quindi, non vi è dubbio che la morte o lesioni riportante da un dipendente di un'Azienda non rispondano all'interesse della società, ma risulta possibile che un vantaggio per l'Azienda possa pervenire conseguentemente alle violazioni di normative antinfortunistiche, ad esempio, nel risparmio di costi o di tempo che l'Azienda stessa avrebbe dovuto sostenere per adeguarsi alla normativa prevenzionistica.
“I termini "interesse" e "vantaggio”” – scrive la Cassazione – “esprimono concetti giuridicamente diversi e possono essere alternativi. Ne consegue che (Sez. 2, sent. n. 3615 del 20/12/2005, dep. 2006, Rv. 232957) il concetto di "interesse" attiene ad una valutazione antecedente la commissione del reato presupposto, mentre il concetto di "vantaggio" implica l'effettivo conseguimento dello stesso a seguito della consumazione del reato (afferendo, pertanto, ad una valutazione ex post).[…] l'interesse e/o il vantaggio vanno letti, nella prospettiva patrimoniale dell'ente, come risparmio di risorse economiche conseguente alla mancata predisposizione dello strumentario di sicurezza ovvero come incremento economico conseguente all'aumento della produttività non ostacolata dal pedissequo rispetto della normativa prevenzionale”.
In questi termini, quindi è corretta la condanna della Società in questione ove si consideri quanto sopra ricordato riguardante l'uso e il mantenimento in Azienda di una macchina la quale, per vetustà, risultava priva dei corretti presidi di sicurezza. “Il delitto di lesioni colpose può, pertanto, ben dirsi commesso nell'interesse dell'ente «in quanto la condotta omissiva del legale rappresentante, da cui deriva causalmente l'evento lesivo, ha consentito alla società un risparmio di spesa (non è stato acquistato un macchinario nuovo; quello vetusto non è stato modificato così da consentire ai lavoratori di operarvi in sicurezza...»”.
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