Risparmiatore tradito dalle banche: chi può chiedere l'indennizzo al Fondo


I risparmiatori "traditi" dalle Banche poste in liquidazione possono chiedere e ottenere un indennizzo pari al 30% delle azioni o al 95% delle obbligazioni subordinate
Risparmiatore tradito dalle banche: chi può chiedere l'indennizzo al Fondo

Il Fondo Indennizzo Risparmiatori (fondoindennizzorisparmiatori.consap.it) è stato istituito al fine di indennizzare i risparmiatori che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di Banche e controllate con sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018.

Sono indennizzabili le azioni e le obbligazioni subordinate emesse dalle banche poste in liquidazione coatta amministrativa, ossia:
• BCC Banca Brutia
• Banca Popolare delle province Calabre
• BCC Paceco
• Credito Cooperativo Interprovinciale Veneto (Crediveneto)
• Banca delle Marche
• Banca Etruria
• Banca Padovana Credito Cooperativo
• Banca Popolare di Vicenza
• Cassa di risparmio di Chieti
• Cassa di risparmio di Ferrara
• Veneto Banca

Il Fondo consente a chi possiede i requisiti richiesti dalla legge n. 145/2018, come novellata dalla legge n. 58/2019 ed integrata dalla Legge di bilancio 2020, di ottenere l'indennizzo determinato:

- nella misura del 30% del costo di acquisto delle azioni ivi inclusi gli oneri fiscali entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun avente diritto;

-  nella misura del 95% del costo di acquisto delle obbligazioni subordinate, ivi inclusi gli oneri fiscali entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun avente diritto.

Dall'ammontare dell'indennizzo sono detratti gli eventuali importi già ricevuti in relazione allo stesso strumento finanziario a titolo di altre forme di indennizzo, ristoro, rimborso o risarcimento.
 
La presentazione della domanda scade il prossimo 18 giugno 2020 (termine prorogato ai sensi dell’art. 50 del Decreto Legge, 17 marzo 2020, n. 18 c.d. Decreto “Cura Italia”).

Tra i risparmiatori che possono presentare domanda al FIR vi sono, oltre alle persone fisiche, gli imprenditori individuali, anche agricoli o coltivatori diretti, e le “microimprese” come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che occupano meno di dieci persone e che realizzano un fatturato annuo o con un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro; nonché eventuali "successori" e/o  “familiari” dei risparmiatori che abbiano acquisito la titolarità degli strumenti finanziari delle Banche in liquidazione dopo la data del provvedimento di messa in liquidazione e successivamente hanno continuato a detenere gli stessi strumenti finanziari.

La “microimpresa” dovrà possedere i requisiti temporali e dimensionali previsti dalla raccomandazione 2003/361/CE, ex art. 2, lett. h del D.M. 10 maggio 2019 sussistenti per due esercizi consecutivi e fino al 31 dicembre 2018.

Le domande potranno essere compilate ed inoltrate esclusivamente in via telematica, e saranno istruite secondo l'ordine di presentazione.

 

Cosa serve per inviare la domanda di indennizzo

La domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione (da inviare esclusivamente tramite il portale):
•    copia fronte-retro del documento di riconoscimento valido degli aventi diritto e dell'eventuale rappresentante e dei relativi codici fiscali;
•    copia di documentazione idonea a dimostrare l'acquisto degli strumenti finanziari ed il relativo prezzo pagato (ad esempio il "Dossier Titoli"); documentazione che per "successori" "e familiari" dimostri il trasferimento degli strumenti finanziari da parte di "risparmiatori";
•    se non si accede al Fondo mediante la cosiddetta "procedura forfettaria o semplificata", copia di eventuale documentazione bancaria o amministrativa o giudiziale utile ai fini dell'accertamento delle violazioni massive del TUF che hanno causato il danno ingiusto ai risparmiatori;
•    copia di eventuali pagamenti, nelle forme di indennizzi, ristori, rimborsi o risarcimenti comunque denominati, ricevuti dagli aventi diritto per il pregiudizio subito in ordine agli stessi strumenti finanziari, recanti i soggetti pagatori e gli importi incassati;
•    codice IBAN, bancario o postale, intestato all'avente diritto. E' necessario allegare la certificazione da parte dell'Istituto bancario dell'intestazione delle coordinate IBAN, sul quale si chiede di ricevere l'indennizzo.
•    copia di delega o procura speciale con firma autenticata, in caso di domanda presentata tramite rappresentanza volontaria; copia dell'eventuale provvedimento di rappresentanza legale;
•    in caso di successione, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 attestante i dati relativi all’avvenuta successione.

È possibile avere diritto a un indennizzo forfettario secondo una procedura semplificata e prioritaria in presenza di una delle seguenti condizioni:
•    patrimonio mobiliare di proprietà al 31 dicembre 2018 di valore inferiore a 100.000 euro, esclusi gli strumenti finanziari di cui all'art. 1, comma 494, della legge n.145/2018 nonché i contratti di assicurazione a capitalizzazione o mista sulla vita;
•    ammontare del reddito complessivo del risparmiatore ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche inferiore a 35.000 euro nell'anno 2018, al netto di eventuali prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma di rendita.

Nel caso di richiesta di indennizzo forfettario l'istanza è formulata con esclusione di copia di eventuale documentazione bancaria o amministrativa o giudiziale utile ai fini dell'accertamento delle violazioni massive del TUF che hanno causato il danno ingiusto ai risparmiatori.

La procedura di presentazione dell'istanza avviene mediante un sistema informatico che guiderà l'utente a rendere, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, una dichiarazione sostitutiva attestante l'ammontare del reddito complessivo dell'avente diritto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nell'anno 2018, nonché una dichiarazione sostitutiva concernente la consistenza del patrimonio mobiliare di proprietà del risparmiatore posseduto al 31.12.2018.

Avv. Vincenzo Scaglione

Piazza Galileo, 6 40123 Bologna

e-mail: v.scaglione@avvocatoscaglione.it

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di Avv. Vincenzo Scaglione

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