Ristoro 1, Ristoro 2, Sospensioni Inps: ma sarà fino al soddisfo?


A confronto i meccanismi che dovrebbero ristorare le imprese nelle zone gialle, arancioni e rosse
Ristoro 1, Ristoro 2, Sospensioni Inps: ma sarà fino al soddisfo?

 

In attesa che venga reso pubblico il testo definitivo e ufficiale del decreto cosiddetto “Ristori bis” è opportuno offrire al lettore una panoramica delle nuove agevolazioni fiscali e previdenziali in favore di professionisti e imprese, a partire dal primo decreto “Ristori” al fine di verificarne, al di là dei paletti, tetti massimi e cause ostative, il quantum del beneficio verificandone, inteso in soldoni, la congruità dell'aiuto.

Non è inopportuno, quindi, rivedere il funzionamento del nuovo fondo perduto previsto dal Dl 137 sopra menzionato, per semplificarne i passaggi chiamato Ristoro 1.

Il contributo a fondo perduto da destinare ai settori economici interessati alle nuove misure restrittive del dpcm del 24 ottobre è riconosciuto ai soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, abbiano la partita Iva aperta e che dichiarano di svolgere come attività prevalente, una di quelle individuate dai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 dello stesso provvedimento, oggi rimodulato.

Tale fondo perduto verrà percepito in maniera automatica per chi avesse già presentato istanza secondo l'art. 25 del precedente decreto Rilancio, mentre per chi non avesse presentato istanza entro il 13 di agosto o per coloro che avessero un volume di ricavi superiori a 5 milioni di euro (causa considerata precedentemente ostativa per chiedere l'aiuto), il legislatore offre una nuova possibilità con la presentazione di una nuova istanza della quale, per adesso, non si conosce la circolare attuativa dell'agenzia delle entrate né il canale telematico di riferimento a cui rivolgersi per la presentazione.

Il meccanismo del decreto Ristoro 1, in sintesi, consiste nell'erogare automaticamente o di ripetere la quota di quanto già ricevuto dalla prima istanza del decreto Rilancio aumentata in base ad una percentuale prevista a seconda della filiera di attività a cui si faccia riferimento: se la percentuale prevista è del 100% si riceverà lo stesso importo del primo aiuto o del primo bonifico per intenderci; se la quota è del 150% si riceverà una volta e mezzo la precedente somma, del 200% due volte l'aiuto. Tutto ciò senza un click.

Per coloro che non potranno ricevere in automatico quanto stanziato dal Dl Ristori poiché, ancorché facenti parte della filiera interessata non hanno presentato l'istanza scaduta il 13 agosto, potranno farlo adesso, fermo restando il requisito essenziale, vale a dire il calo del fatturato aprile 2020 rispetto ad aprile 2019 di almeno di 2 terzi (per coloro che non potranno verificare la diminuzione e cioè le nuove aperture nel corso del 2019 avranno diritto al contributo fisso € 1.000,00 se persone fisiche e € 2.000,00 se persone giuridiche) e applicheranno al calo del fatturato le percentuali stabilite dal comma 5 dell'art. 25 a seconda del volume d'affari, aumentati come sopra detto dalle nuove aliquote dell'allegato.

Esempio: Volume d'affari € 200.000,00 Calo fatturato € 10.000,00 (aprile 2019 aprile 2020), il contributo sarà 10.000,00*20% (aliquota per i volumi d'affari fino a € 400.000,00) = Ristoro € 2.000,00 aumentato di una volta e mezzo o due.

Questo per quanto riguarda il Ristoro 1.

Per quanto concerne il Ristoro bis, si prevede di aumentare la percentuale dell'aiuto a fondo perduto di cui sopra, di un ulteriore 50%, ma soltanto per una ristretta schiera di attività come per esempio gelaterie anche ambulanti, pasticcerie, bar e attività senza cucina, che hanno domicilio fiscale o sede nelle zone arancioni e rosse, così individuate dal dpcm del 3 novembre.

Per intenderci l'aumento del 150% del primo fondo perduto erogato a questa specifica filiera, passerà al 200%. Nulla ancora è stato precisato in merito ai comportamenti fiscali da applicare al verificarsi della fattispecie secondo la quale, nelle more, lo stato emergenziale di una regione che ricordiamo ha cadenza quindicinale, in base ai prossimi dpcm dovesse passare da un colore all'altro.

Per le attività inserite (sede operativa) in centri commerciali e per le industrie alimentari la cui attività prevalente è indicata nell'allegato 1 del DL, il dl Ristoro bis prevede, previa istanza e, quindi, non in forma automatica, un ulteriore aumento del 30% non legato all'appartenenza regionale di un colore emergenziale vale a dire arancione o rosso, di quanto erogato ai sensi dell'art. 1 del DL 137. Per intenderci Fondo perduto pari a 150% - 200% del dl Rilancio (Ristoro1) + 50% Ristoro bis + 30% se in centro commerciale o industria alimentare.

Non è inopportuno, infine, ricordare che il contributo massimo non potrà essere mai superiore a € 150.000,00 e che, ad oggi, non vi sono risposte da parte dei ministeri su come comportarsi al verificarsi della fattispecie per la quale, il soggetto interessato, non abbia ancora ricevuto il primo contributo a fondo perduto poiché l'istanza risulta ancora in stand by vale a dire in lavorazione (e sono molti i casi), poiché a detta della norma, soltanto l'ammissione al primo aiuto è considerato requisito essenziale e propedeutico per gli ulteriori ristori previsti dai dl fin qui analizzati.

Per ciò che concerne la materia fiscale e contributiva legata al costo del lavoro è stata adottata la stessa logica dei decreti ristori uno e due: Per le attività o filiere previste dal Dl in oggetto che operano nelle zone gialle vengono sospesi i contributi previdenziali e assistenziali per il mese di novembre, mentre per le stesse operanti nelle zone arancioni e rosse la sospensione è riconosciuta per l'ulteriore mese di dicembre; anche in questo caso se il primo decreto ristori è intervenuto per settori, il secondo agisce per territori in maniera speculare alle nuove misure restrittive differenziate per Regioni con il dpcm del 3 novembre 2020, prevedendo una mensilità di respiro in più per le zone in cui lo stop alle attività è più drastico. Le nuove scadenze relative alle proroghe di cui sopra saranno entrambi: 16 marzo 2021 per le ritenute fiscali e i contributi inps maturati nel mese di novembre – zone gialle – e per quelli maturati nel mese di novembre e dicembre – zone rosse. Dalla sospensione non operano le ritenute inail che andranno regolarmente versate entro il prossimo 16 di novembre.

Ci occuperemo a breve delle novità di Cassa integrazione e nuovi congedi parentali anch'essi toccati dagli ultimi interventi governativi, non inseriti nel presente articolo per non generare ulteriore confusione, spesso generata da meccanismi farraginosi, se non articolati in diversi contesti.

Articolo del:


di Rag. Giuseppe Vaccaro

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