Ristruttrazione immobili
Chi può usufruirne

Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito di impresa, che possiedono, a vario tirolo, immobili oggetto di intervento. In particolare, sono ammesse all'agevolazione:
- le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
- i contribuenti che conseguono reddito di impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali);
- le associazioni tra professionisti;
- gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.
N.B. I titolari di reddito di impresa possono usufruire della detrazione solo con riferimento ai fabbricati strumentali da essi utilizzati nell'esercizio della loro attività imnprenditoriale (risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 340/2008). Ad esempio, non possono usufruire dell'agevolazione, le imprese di costruzione, ristrutturazione edilizia e vendita, per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica su immobili "merce" (risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 303/2008).
Tra le persone fisiche possono fruire delle agevolazioni, anche:
- I titolari di un diritto reale sull'immobile
- i condomini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali
- gli inquilini
- coloro che hanno l'immobile in comodato.
Sono ammessi a fruire della detrazione anche i familiari conviventi con il possessore o il detentore dell'immobile oggetto dell'intervento (coniuge, parente entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) che sostengono le spese per la realizzazione dei lavori, tuttavia, se i lavori sono effettuati su immobili strumentali all'attività di impresa, arte o professione, i familiari conviventi non possono usufruire della detrazione.
Si ha diritto all'agevolazione anche quando il contribuente finanzia la realizzazione dell'intervento di riqualificazione energetica mediante un contratto di leasing. In tale ipotesi, la detrazione spetta al contribuente stesso (utilizzatore) e si calcola sul costo sostenuto, i canoni di leasing. Pertanto, non assumono rilievo, ai fini della detrazione, i canoni di leasing addebitati all'utilizzatore.
N.B. Con variazione della titolarità dell'immobile durante il periodo di godimento dell'agevolazione, le quote di detrazione residue (non utilizzate) potranno essere fruite dal nuovo titolare, salvo diverso accordo delle parti da indicare nell'atto di trasferimento. Questo vale per i trasferimenti a titolo oneroso o gratuito della proprietà del fabbricato o di un diritto reale stesso. Invece il beneficio rimane sempre a capo del conduttore o al comodatario qualora dovesse cessare il contratto di locazione o comodato. Infine, in caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.
Cumulabilità con altre agevolazioni
La detrazione di imposta (55% o 65%) non è cumulabile con altre agevolazioni fiscale previste per i medesimi interventi da altre disposizioni di legge nazionale (quale, la detrazione per il recupero del patrimonio edilizio). Se gli interventi realizzati rientrano sia nelle agevolazioni previste per il risparmio energetico, sia quelle previste per le ristrutturazioni edilizia, si potrà fruire, per le medesime spese, soltanto dell'uno o dell'altro beneficio fiscale, rispettando gli adempimenti previsti per l'agevolazione prescelta.
Aliquota IVA applicabile
Le cesisoni di beni e prestazioni di servizio poste in essere per la realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica degli edifici sono assoggettate all'imposta sul valore aggiunto in base alle aliquote previste per gli interventi di recupero del patrimonio immobiliare.
In particolare:
- per le prestazioni di servizi relativi a interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria realizzati su immobili residenziali, un regime agevolato con apllicazione Iva ridotta al 10%
- per le cessioni di beni l'aliquota ridotta si applica solo quando la fornitura è posta in esere nell'ambito del contratto di appalto.
Tuttavia, se l'appaltatore fornisce beni di valore significativo, l'aliquota ridotta si applica a tali beni solo fino a concorrenza del valore della prestazione (al netto del valore dei beni stessi).
I benbi di valore significativo sono quelli individuati da DMF del 29 dicembre 1999:
- ascensori e montacarichi
- infissi esterni ed interni
- caldaia
- video citofono
- apparecchiature di condizionamento e riciclo dell'aria
- sanitari e rubinetterie da bagno
- impianti di sicurezza.
Con il prossimo articolo parleremo degli interventi interessati
- le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
- i contribuenti che conseguono reddito di impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali);
- le associazioni tra professionisti;
- gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.
N.B. I titolari di reddito di impresa possono usufruire della detrazione solo con riferimento ai fabbricati strumentali da essi utilizzati nell'esercizio della loro attività imnprenditoriale (risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 340/2008). Ad esempio, non possono usufruire dell'agevolazione, le imprese di costruzione, ristrutturazione edilizia e vendita, per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica su immobili "merce" (risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 303/2008).
Tra le persone fisiche possono fruire delle agevolazioni, anche:
- I titolari di un diritto reale sull'immobile
- i condomini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali
- gli inquilini
- coloro che hanno l'immobile in comodato.
Sono ammessi a fruire della detrazione anche i familiari conviventi con il possessore o il detentore dell'immobile oggetto dell'intervento (coniuge, parente entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) che sostengono le spese per la realizzazione dei lavori, tuttavia, se i lavori sono effettuati su immobili strumentali all'attività di impresa, arte o professione, i familiari conviventi non possono usufruire della detrazione.
Si ha diritto all'agevolazione anche quando il contribuente finanzia la realizzazione dell'intervento di riqualificazione energetica mediante un contratto di leasing. In tale ipotesi, la detrazione spetta al contribuente stesso (utilizzatore) e si calcola sul costo sostenuto, i canoni di leasing. Pertanto, non assumono rilievo, ai fini della detrazione, i canoni di leasing addebitati all'utilizzatore.
N.B. Con variazione della titolarità dell'immobile durante il periodo di godimento dell'agevolazione, le quote di detrazione residue (non utilizzate) potranno essere fruite dal nuovo titolare, salvo diverso accordo delle parti da indicare nell'atto di trasferimento. Questo vale per i trasferimenti a titolo oneroso o gratuito della proprietà del fabbricato o di un diritto reale stesso. Invece il beneficio rimane sempre a capo del conduttore o al comodatario qualora dovesse cessare il contratto di locazione o comodato. Infine, in caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.
Cumulabilità con altre agevolazioni
La detrazione di imposta (55% o 65%) non è cumulabile con altre agevolazioni fiscale previste per i medesimi interventi da altre disposizioni di legge nazionale (quale, la detrazione per il recupero del patrimonio edilizio). Se gli interventi realizzati rientrano sia nelle agevolazioni previste per il risparmio energetico, sia quelle previste per le ristrutturazioni edilizia, si potrà fruire, per le medesime spese, soltanto dell'uno o dell'altro beneficio fiscale, rispettando gli adempimenti previsti per l'agevolazione prescelta.
Aliquota IVA applicabile
Le cesisoni di beni e prestazioni di servizio poste in essere per la realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica degli edifici sono assoggettate all'imposta sul valore aggiunto in base alle aliquote previste per gli interventi di recupero del patrimonio immobiliare.
In particolare:
- per le prestazioni di servizi relativi a interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria realizzati su immobili residenziali, un regime agevolato con apllicazione Iva ridotta al 10%
- per le cessioni di beni l'aliquota ridotta si applica solo quando la fornitura è posta in esere nell'ambito del contratto di appalto.
Tuttavia, se l'appaltatore fornisce beni di valore significativo, l'aliquota ridotta si applica a tali beni solo fino a concorrenza del valore della prestazione (al netto del valore dei beni stessi).
I benbi di valore significativo sono quelli individuati da DMF del 29 dicembre 1999:
- ascensori e montacarichi
- infissi esterni ed interni
- caldaia
- video citofono
- apparecchiature di condizionamento e riciclo dell'aria
- sanitari e rubinetterie da bagno
- impianti di sicurezza.
Con il prossimo articolo parleremo degli interventi interessati
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