Ristrutturazione del bagno: servono autorizzazioni?
Le detrazioni fiscali previste dal ‘Bonus ristrutturazione’ spesso costituiscono una ‘buona scusa’ per rinnovare e ammodernare il vecchio bagno della propria abitazione.
C’è, però, differenza tra un’operazione di semplice restyling del bagno (sostituzione dei sanitari e/o tinteggiatura delle pareti) e lavori di rifacimento totale che presuppongano interventi sugli impianti.
Quando la ristrutturazione del bagno comprende anche la sostituzione delle tubature, degli impianti e del massetto, l’intervento si configura come ‘manutenzione straordinaria’ e, di conseguenza, è necessaria la CILA.
Infatti, nelle attività elencate dal Decreto SCIA 2 tra le opere di manutenzione straordinaria, per cui è richiesta la CILA, è compresa la “realizzazione e integrazione di servizi igienico sanitari”.
Se l’intervento consiste in un rinnovamento in cui si sostituiscono soltanto i sanitari e i rivestimenti, allora si tratta di interventi di manutenzione ordinaria che rientrano nell’ambito delle attività di edilizia libera per cui non è necessario richiedere alcuna autorizzazione.
Il rifacimento totale del bagno è un intervento di manutenzione straordinaria che beneficia del Bonus ristrutturazione del 50%. In più, è possibile usufruire del Bonus mobili per l'acquisto di mobili per il bagno.
La semplice sostituzione dei sanitari, senza intervenire sull'impianto, non è detraibile; la sostituzione degli apparecchi sanitari è detraibile solo se integrata o correlata a interventi maggiori per i quali spetta l’agevolazione.
Stesso discorso per la sostituzione delle piastrelle o il rifacimento dell’intonaco: tali lavori sono interventi di manutenzione ordinaria e non rientrano tra quelli agevolabili ma se fanno parte di un intervento più ampio di ristrutturazione o di manutenzione straordinaria su una singola unità abitativa, questi lavori vengono assorbiti dall’intervento facente parte di una categoria complessivamente agevolabile.
La ristrutturazione del bagno deve garantire il rispetto dei requisiti igienico-sanitari esposti nel DM 5 luglio 1975.
Ad esempio, per i bagni deve essere garantita un’altezza minima interna di 2,4 m (per gli altri locali l’altezza minima è 2,7 m) e un’adeguata aerazione.
Inoltre, la ristrutturazione del bagno deve rispettare una serie di requisiti tecnici e igienico-sanitari contenuti nel Regolamento edilizio del proprio Comune.
In alcuni casi i Regolamenti ammettono la creazione di bagni ciechi purché dotati di ventilazione meccanica forzata che assicuri un giusto riciclo dell’aria.
Articolo del: