RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI
ADEMPIMENTI PER RISTRUTTURARE UN IMMOBILE
Innumerevoli possono essere i motivi per cui si può decidere di ritrutturare il proprio immobile, quando gli stessi sono di carattere funzionale o estetico, per cui è necessario conoscere in anticipo gli adempimenti di carattere burocratico da rispettare.
Secondo la Legge n.47/85 e l'attuale decreto sblocca Italia, per questi lavori non è richiesto nessun particolare tipo di permesso, quindi tali opere non sono soggette a concessione nè ad autorizzazione se realizzate all'interno della costruzione. Comunque nel fare modifiche è necessario rispettare determinati limiti:
I lavori di ristrutturazione non devono essere i contrasto con gli strumenti urbanistici ed i regolomenti edilizi vigenti;
Le modifiche non devono comportare alterazione della sagoma nè aumento delle superfici utili, con il decreto sblòocca Italia possono variare il numero delle unità immobiuliari;
E' necessario manterene la destinazione d'uso e le caratteristiche originarie delle unità immobiliari;
Le opere non devono pregiudicare la stabilità dell'edificio.
La realizzazione di soppalchi interni all'immobile ed una diversa distribuzione degli spazi interni non sono quindi soggette ad autorizzazione.
Anche se non necessaria alcuna autorizzazione, la realizzazione delle opere interne deve essere comunque notificata con un C.I.L. o C.E.L. o S.C.I.A. contestualmente all'inizio dei lavori presentando al Sindaco una relazione a firma di professionista abilitato alla progettazione che asseveri le opere da compiersi ed il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle Igieniche Sanitarie e degli impianti Tecnologici vigenti. Il soggetto avente titolo alla presentazione della suddetta comunicazione è il proprietario dell'immobile e non l'inquilino. Nel caso l'appartamento da modificare si trova in un condominio, il condomino è legittimato a prendere visione in base all'art.25 della L. 241/1990 sia della relazione che del relativo progetto di modifica, per accertarsi che tali lavori non modifichino parti comuni del condominio, oppure l'estetica del palazzo o impianti comuni.
Così il semplice cambiamento della destinazione d'uso di un immobile non accompagnato necessariamente dall'esecuzione di interventi edilizi, può essere effettuata senza richiedere specifica autorizzazione; è necessario però oltre ad un adeguato preventvo di apprezzamento di insieme del territorio anche la variazione catastale con la presentazione del Docfa.
Tutti gli interventi di ristrutturazione edilizia sono stati incentivati dall'attuale governo sino al 31 dicembre 2015 così come gli interventi di riqualificazione energetica compreso la sostituzione degli impianti di generazione di calore e gli impanti di energia alternativa. In seguito parleremo anche di questo aspetto.
Secondo la Legge n.47/85 e l'attuale decreto sblocca Italia, per questi lavori non è richiesto nessun particolare tipo di permesso, quindi tali opere non sono soggette a concessione nè ad autorizzazione se realizzate all'interno della costruzione. Comunque nel fare modifiche è necessario rispettare determinati limiti:
I lavori di ristrutturazione non devono essere i contrasto con gli strumenti urbanistici ed i regolomenti edilizi vigenti;
Le modifiche non devono comportare alterazione della sagoma nè aumento delle superfici utili, con il decreto sblòocca Italia possono variare il numero delle unità immobiuliari;
E' necessario manterene la destinazione d'uso e le caratteristiche originarie delle unità immobiliari;
Le opere non devono pregiudicare la stabilità dell'edificio.
La realizzazione di soppalchi interni all'immobile ed una diversa distribuzione degli spazi interni non sono quindi soggette ad autorizzazione.
Anche se non necessaria alcuna autorizzazione, la realizzazione delle opere interne deve essere comunque notificata con un C.I.L. o C.E.L. o S.C.I.A. contestualmente all'inizio dei lavori presentando al Sindaco una relazione a firma di professionista abilitato alla progettazione che asseveri le opere da compiersi ed il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle Igieniche Sanitarie e degli impianti Tecnologici vigenti. Il soggetto avente titolo alla presentazione della suddetta comunicazione è il proprietario dell'immobile e non l'inquilino. Nel caso l'appartamento da modificare si trova in un condominio, il condomino è legittimato a prendere visione in base all'art.25 della L. 241/1990 sia della relazione che del relativo progetto di modifica, per accertarsi che tali lavori non modifichino parti comuni del condominio, oppure l'estetica del palazzo o impianti comuni.
Così il semplice cambiamento della destinazione d'uso di un immobile non accompagnato necessariamente dall'esecuzione di interventi edilizi, può essere effettuata senza richiedere specifica autorizzazione; è necessario però oltre ad un adeguato preventvo di apprezzamento di insieme del territorio anche la variazione catastale con la presentazione del Docfa.
Tutti gli interventi di ristrutturazione edilizia sono stati incentivati dall'attuale governo sino al 31 dicembre 2015 così come gli interventi di riqualificazione energetica compreso la sostituzione degli impianti di generazione di calore e gli impanti di energia alternativa. In seguito parleremo anche di questo aspetto.
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