Ristrutturazione, interventi interessati
Interventi interessati: installazione pannelli solari e sostituzione impianti di climatizzazione invernale
Installazione pannelli solari
Per tali interventi il valore massimo della detrazione è di 60.000 euro e si intende l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda sanitaria per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case ricovero e cura, istituti scolastici e università.
I fabbisogni soddisfatti con l'impianto di produzione di acqua calda possono riguardare non solo la sfera domestica o le esigenze produttive, ma, più in generale, l'ambito commerciale, ricreativo o socio assistenziale.
In pratica possono accedere alla detrazione tutte le strutture che svolgono attività e servizi in cui è richiesta la produzione di acqua calda. Per l'asseverazione dell'intervento concernente l'installazione dei pannelli solari è richiesto:
- un termine minimo di garanzia (fissato in cinque anni per pannelli e bollitori e due anni per accessori e componenti tecnici);
- che i pannelli siano conformi alle norme UNI EN 12975 o UNI EN 12976 certificati da un organismo di un Paese dell'Unione Europea e della Svizzera.
n.b. - Per usufruire della detrazione è necessario che l'installazione dei pannelli solari sia realizzata su edifici esistenti e dal 1 gennaio 2008 non occorre presentare l'A.P.E.
Sulla base delle indicazioni tecniche fornite dall'ENEA sono assimilabili ai pannelli solari i sistemi termodinamici a concentrazione solare utilizzati per la sola produzione di acqua calda. Pertanto le spese sostenute per la loro installazione sono ammesse in detrazione.
Se, invece, si installa un sistema termodinamico finalizzato alla produzione combinata di energia eletrica ed energia termica, possono essere oggetto di detrazione solo le spese sostenute per la parte riferibile alla produzione di energia termica.
La spesa detraibile è determinata in misura percentuale sulla base del rapporto tra energia termica prodotta e quella complessiva sviluppata dall`impianto (Risoluzione A.E. del 7 febbraio 2011, n.12/E).
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale
Per questi lavori il valore massimo della detrazione fiscale è di 30.000 euro.
Per i lavori di sostituzione dell`impianto di climatizzazione invernale si intende la sostituzione integrale o parziale di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaia a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione.
Per fruire delle agevolazioni è necessario sostituire l'impianto preesistente e installare un nuovo impianto. Non è agevolabile, invece, l'installazione di sistemi di climatizzazione invernale in edifici che ne erano sprovvisti.
n.b. - Anche per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale non è più richiesto (dal 15 agosto 2009) l'A.p.e. La detrazione è riconosciuta anche per spese sostenute dall`1 gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2015 per acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.
Dall`1 gennaio 2008 l'agevolazione è ammessa anche per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia.
Dall`1 gennaio 2012 la detrazione è stata estesa alle spese per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.
Se in uno stabile alcuni alloggi hanno il riscaldamento ed altri no, la detrazione non può essere riconosciuta sull'intera spesa sostenuta per l'installazione di un nuovo impianto centralizzato di climatizzazione invernale, riferibile anche al riscaldamento delle unità prive di un preesistente impianto, ma deve essere limitata alla parte di spesa imputabile alle unità nelle quali tale impianto era presente.
Per individuare la quota di spesa detraibile, va utilizzato un criterio di ripartizione proporzionale, basato su quote millesimali, riferite a ciascun alloggio (circolare A.E. 23 aprile 2010, n.21/E).
Nell'ambito sia della sostituzione, integrale e parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaia a condensazione e contestualmente messa a punto del sistema di distribuzione, sia della sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza e impianti geotermici a bassa entalpia, è compresa nell'agevolazione anche la trasformazione di:
- impianti individuali autonomi in impianti di climatizzazione invernale centralizzati, con contabilizzazione del calore
- impianti centralizzati per contabilizzazione del calore autonoma.
Per tali interventi il valore massimo della detrazione è di 60.000 euro e si intende l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda sanitaria per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case ricovero e cura, istituti scolastici e università.
I fabbisogni soddisfatti con l'impianto di produzione di acqua calda possono riguardare non solo la sfera domestica o le esigenze produttive, ma, più in generale, l'ambito commerciale, ricreativo o socio assistenziale.
In pratica possono accedere alla detrazione tutte le strutture che svolgono attività e servizi in cui è richiesta la produzione di acqua calda. Per l'asseverazione dell'intervento concernente l'installazione dei pannelli solari è richiesto:
- un termine minimo di garanzia (fissato in cinque anni per pannelli e bollitori e due anni per accessori e componenti tecnici);
- che i pannelli siano conformi alle norme UNI EN 12975 o UNI EN 12976 certificati da un organismo di un Paese dell'Unione Europea e della Svizzera.
n.b. - Per usufruire della detrazione è necessario che l'installazione dei pannelli solari sia realizzata su edifici esistenti e dal 1 gennaio 2008 non occorre presentare l'A.P.E.
Sulla base delle indicazioni tecniche fornite dall'ENEA sono assimilabili ai pannelli solari i sistemi termodinamici a concentrazione solare utilizzati per la sola produzione di acqua calda. Pertanto le spese sostenute per la loro installazione sono ammesse in detrazione.
Se, invece, si installa un sistema termodinamico finalizzato alla produzione combinata di energia eletrica ed energia termica, possono essere oggetto di detrazione solo le spese sostenute per la parte riferibile alla produzione di energia termica.
La spesa detraibile è determinata in misura percentuale sulla base del rapporto tra energia termica prodotta e quella complessiva sviluppata dall`impianto (Risoluzione A.E. del 7 febbraio 2011, n.12/E).
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale
Per questi lavori il valore massimo della detrazione fiscale è di 30.000 euro.
Per i lavori di sostituzione dell`impianto di climatizzazione invernale si intende la sostituzione integrale o parziale di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaia a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione.
Per fruire delle agevolazioni è necessario sostituire l'impianto preesistente e installare un nuovo impianto. Non è agevolabile, invece, l'installazione di sistemi di climatizzazione invernale in edifici che ne erano sprovvisti.
n.b. - Anche per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale non è più richiesto (dal 15 agosto 2009) l'A.p.e. La detrazione è riconosciuta anche per spese sostenute dall`1 gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2015 per acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.
Dall`1 gennaio 2008 l'agevolazione è ammessa anche per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia.
Dall`1 gennaio 2012 la detrazione è stata estesa alle spese per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.
Se in uno stabile alcuni alloggi hanno il riscaldamento ed altri no, la detrazione non può essere riconosciuta sull'intera spesa sostenuta per l'installazione di un nuovo impianto centralizzato di climatizzazione invernale, riferibile anche al riscaldamento delle unità prive di un preesistente impianto, ma deve essere limitata alla parte di spesa imputabile alle unità nelle quali tale impianto era presente.
Per individuare la quota di spesa detraibile, va utilizzato un criterio di ripartizione proporzionale, basato su quote millesimali, riferite a ciascun alloggio (circolare A.E. 23 aprile 2010, n.21/E).
Nell'ambito sia della sostituzione, integrale e parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaia a condensazione e contestualmente messa a punto del sistema di distribuzione, sia della sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza e impianti geotermici a bassa entalpia, è compresa nell'agevolazione anche la trasformazione di:
- impianti individuali autonomi in impianti di climatizzazione invernale centralizzati, con contabilizzazione del calore
- impianti centralizzati per contabilizzazione del calore autonoma.
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