Ristrutturazione spese detraibili


Tipologia di spesa. Calcolo, limiti e ripartizione della detrazione.
Ristrutturazione spese detraibili
Le spese ammesse alla detrazione comprendono sia i costi per lavori edili relativi all'intervento di risparmio energetico, sia quelli per le prestazioni professionali necessarie per la realizzazione dell'intervento stesso e acquisire la certificazione energetica richiesta. Per gli interventi di riqualificazione energetica dell'edificio sono detraibili, oltre alle spese profesionali quelle relative alla fornitura e alla posa in opera di materiali di coibentazione e di impianti di climatizzazione, nonchè la realizzazione delle opere murarie ad esse collegate.

Per gli interventi finalizzati alla riduzione della trasmittanza termica sono invece detraibili le spese riguardanti:
a) interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica "U" degli elementi opachi costituenti l'involucro edilizio, comprensivi delle opere provvisionali ed accessorie, attraverso
- la fornitura e la messa in opera di materiali coibenti per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti
- la fornitura e la messa in opera di materiali ordinari, anche necessari alla realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti, per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti
- la demolizione e la ricostruzione dell'elemento costruttivo
b) interventi che comportino una riduzione della trasmissione termica "U" delle finestre, comprensive degli infissi, attraverso:
- il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti con la fornitura e la posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso
- il miglioramento delle caratteristiche termiche dei componenti vetrati esistenti, con integrazioni e sostituzioni
c) interventi impiantistici concernenti la climatizzazione invernale e/o la produzione di acqua calda attraverso
- la fornitura e la posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, nonchè delle opere idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione a regola d'arte di impianti solari termici organicamente collegati alle utenze, anche in integrazione con impianti di riscaldamento
- lo smontaggio e la dismissione dell'impianto di climatizzazione invernale esistente, parziale o totale e la posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione a regola d'arte di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione. Negli interventi ammissibili sono compresi, oltre a quelli relativi al generatore di calore, anche gli eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell'acqua, sui dispositivi di controllo e di regolazione, nonchè sui sistemi di emissione.

L'agevolazione fiscale consiste (vedi cap.1) in una detrazione dell'imposta lorda , che può essere fatta valere sia sull'Irpef che sull'Ires
Per gli interventi effettuati a partire dal 2011 è obbligatorio suddividere le detrazioni in dieci rate annuali di pari importo.

Il limite massimo di risparmio ottenibile con la detrazuione (100.000, 60.000, 30.000 euro, a seconda del tipo di intervento) va riferito all'unità immobiliare oggetto dell'intervento stesso. Pertanto va suddiviso tra i soggetti detentori o possessori dell'immobile che partecipano alle spese, in ragione dell'onere effettivamente sostenuto da ciascuno. Se sono stati realizzati più interventi di risparmio energtico agevolabili, il limite massimo di detrazione applicabile sarà costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati. Ad esempio, se sono stati installati dei pannelli solari, per i quali è previsto un importo massimo di detrazione di 60.000 euro, e sostituito l'impianto di climatizzazione invernale, per il quale la detrazione massima applicabile è di 30.000 euro, sarà possibile usufruire della detrazione massima di 90.000 euro.

Invece il contribuente potrà richiedere una sola agevolazione quando effettua interventi caratterizzati da requisiti tecnici tali da poter essere ricompresi in due diverse tipologie. Questo accade, per esempio, quando sono realizzati interventi di coibentazione delle pareti esterne, inquadrabili sia nell'ambito della riqualificazione energetica dell'edificio sia in quello degli interventi sulle strutture opache verticali. In questa situazione il contribuente dovrà indicare nella scheda informativa da inviare all'ENEA a quale beneficio intende fare riferimento. Quando gli interventi realizzati consistono nella prosecuzione di lavori appartenenti alla stessa categoria ed effettuati sullo stesso immobile, per il calcolo del limite si tiene conto anche delle detrazioni fruite prime.

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di Damiano

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