Ristrutturazioni 2015


Riqualificazione energetica per edifici privati
Ristrutturazioni 2015
Con DM 19 febbraio 2007 s.m.i. sono individuati gli interventi ammessi all'agevolazione fiscale. "Per la riqualifiazione energetica di edifici esistenti" il valore della detrazione fiscale è di 100.000 euro. Rientrano in questa tipologia i lavori che permettono il raggiungimento di un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore ai valori definiti dal Decreto del Ministero dello Sviluppo dell'11 marzo 2008. I parametri cui far riferimento sono quelli applicabili alla data di inizio lavori. Non è stato stabilito quali opere o impianti occorre realizzare per raggiungere le prestazioni energetiche richieste. L'intervento, infatti, è definito in funzione del risultato che lo stesso deve conseguire in termini di riduzione del fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale dell'intero fabbricato.
Pertanto, la categoria degli "interventi di riqualificazione energetica" ammessi al beneficio fiscale include qualsiasi intervento, o insieme di interventi che incida sulla prestazione energetica dell'edificio, realizzando la maggiore efficienza energetica richiesta dalle norme. Il fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale rappresenta "la quantità di energia primaria globalmente richiesta, nel corso di un anno, per mantenere negli ambienti riscaldati la temperatura di progetto, in regime di attivazione continuo" (all. A D. Lgs 192 del 2005). Gli indici che misurano il risparmio energetico sono elaborati in funzione della categoria in cui l'edificio è classificato (residenziale o altri edifici), della zona climatica in cui è situato e del rapporto di foprma che lo stesso presenta. L'indice di prestazione energetica richiesto può essere conseguito anche mediante la realizzazione degli interventi agevolati. Ad esempio, il risparmio invernale per il quale è previsto un limite massimo di detrazione di 100.000,00 euro, può essere realizzato mediante un intervento consistente nella sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, per il quale è previsto un limite di detrazione d'imposta di 30.000,00 euro (senza richiedere la misurazione di rendimento energetico conseguito) o attraverso la sostituzione di infissi, intervento con unlimite massimo di detrazione di 60.000,00 euro. In questo caso, se mediante la sostituzione dell'impianto di climatizzazione o degli infissi si consegue un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore ai valori richiesti, realizzando quindi "la qualificazione energetica dell'edificio" si potrà usufruire della detrazione nel limite massimo di 100.000,00 euro.
Non sarà possibile ovviamente, far valere autonomamente anche le detrazioni per specifici lavori che incidano comunque sul livello di climatizzazione invernale, i quali devono ritenersi compresi (ai fini della individuazione del limite massimo di detrazione spettante) nell'intervento più generale. Potranno invece, essere oggetto di autonoma valutazione, ai fini del calcolo della detrazione, gli altri interventi di risparmio energetico agevolabili che non incidono sul livello di climatizzazione invernale, quali l'installazione di pannelli solari. In questo caso, la detrazione potrà essere fatta valere anche in aggiunta a quella di cui si usufruisce per la qualificazione energetice dell'edificio.

"Interventi su involucri degli edifici": il valore max della detrazione è 60.000,00 euro. Si tratta di interventi su edifici, parti di edifici o unità immobiliare esistente, riguardanti strutture opache orizzontali: coperture, pavimenti); verticali: pareti generalmente esistenti; finestre: comprensive di infissi, delimitatnti il volume riscaldato verso l'esterno o verso vani non riscaldati, che rispettano i requisiti di trasmittanza "U" (dispersione di calore), espressa in w/mqK, definiti dal DM dello sviluppo economico dell'11 marzo 2008 e successivamente modificato dal Decreto 26 gennaio 2010. I parametri cui far riferimento sono quelli applicabili alla data di inizio lavori. In questo gruppo rientra anche la sostituzione dei portoni di ingresso a condizione che si tratti di serramenti che delimitano l'involucro riscaldato dell'edificio, verso l'esterno o verso locali non riscaldati, e risultino rispettati gli indici di trasmittanza termica richiesti per la sostituzione delle finestre (circ. Agenzia delle Entrate n.21/E del 23 aprile 2010). La detrazione, in misura massima di 60.000,00 euro, è riconosciuta anche per spese sostenute dal 1 genn. al 31 dic. 2015 per acquisto e P. o. di schermature solari (allegato M del D. Lgs n.311/2006). Infissi comprensivi di schermature che hanno effetto sulla dispersione di calore del manufatto (es: persine, scuri, cassoneti etc.. Proseguiremo nel prossimo articolo...

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di Damiano Pezzuto

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