Ristrutturazioni condominiali


Nel codice civile la definizione di ristrutturazioni condominiali non esiste. Vengono invece trattate altre diverse fattispecie
Ristrutturazioni condominiali
All’interno del codice civile la definizione di ristrutturazioni condominiali non esiste, vengono invece, trattate altre diverse fattispecie.
In primis troviamo le manutenzioni ordinarie cioè tutti quegli interventi periodici necessari a mantenere la casa in buono stato, come ritinteggiare le scale. Per approvare questi lavori è sufficiente, in seconda convocazione, il voto di un terzo condomini e un terzo dei millesimi; in prima convocazione, invece, è necessaria la maggioranza numerica degli intervenuti all'assemblea e la metà dei millesimi.
Vengono poi affrontate le manutenzioni straordinarie che sono tutti quegli interventi onerosi o che eccedono l'ordinaria amministrazione, tra le quali si distinguono quelle di notevole entità e quelle urgenti e improcrastinabili. Per queste ultime è utile segnalare che l’amministratore può agire di sua iniziativa senza necessità di preventiva autorizzazione da parte dell’assemblea.
Quelle di notevole entità, per la cui approvazione serve una maggioranza qualificata sia in prima che in seconda convocazione: i due/terzi dei condomini e la maggioranza degli stessi, vengono identificate in base ad un triplice rapporto fra il valore dell’intervento, la tipologia dell’intervento ed il valore complessivo del bene su cui viene effettuato.
La terza tipologia sono le innovazioni, che lo dice la parola stessa, consistono nell’introduzione di qualcosa, specie di innovativo, che in precedenza mancava. Sia in prima sia in seconda convocazione occorre la maggioranza dei condomini e i due terzi dei millesimi. Tra le innovazioni possiamo distinguere quelle gravose e voluttuarie per cui sono esonerati dalla spesa i condomini che non approvano l’intervento.
Con la riforma sulla normativa condominiale del 2012 è stata introdotta la previsione di un fondo speciale di accantonamento volto alla copertura integrale dei costi dell’intervento. (Attenzione, nel caso di acquisto di immobile si può essere onerati del pagamento della quota)
Se l’amministratore procede in assenza di tale fondo sarà ritenuto personalmente responsabile.

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di Avv. Sara Salaorni

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