Ristrutturazioni, detrazioni e bonus mobili
Ristrutturazioni e detrazioni, bonus mobili ed elettrodometici, trasferimenti, soggetti interessati
La detrazione fiscale per interventi di ristrutturazione edilizia è disciplinata dall’art. 16-bis del Dpr 917/86 (Testo unico delle imposte sui redditi).
Dal 1° gennaio 2012 l’agevolazione è stata resa permanente dal decreto legge n. 201/2011 e inserita tra gli oneri detraibili dall’Irpef.
Negli ultimi anni la normativa che regola la materia è stata più volte modificata.
Dal 1° gennaio 2016 la detrazione tornerà alla misura ordinaria del 36% e con il limite di 48.000 euro per unità immobiliare.
La legge di stabilità 2014 ha inoltre prorogato:
la detrazione delle spese sostenute per interventi di adozione di misure antisismiche su costruzioni che si trovano in zone sismiche ad alta pericolosità, se adibite ad abitazione principale o ad attività produttive.
Per questa detrazione sono state fissate le seguenti misure
- 65%, per le spese effettuate dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2014
- 50%, per le spese sostenute dal 1o gennaio 2015 al 31 dicembre 2015
L’ammontare massimo delle spese ammesse in detrazione non può superare l’importo di 96.000 euro.
Il 50% di detrazione per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, "A per i forni" finalizzati all’arredo di immobili oggetto di ristrutturazione, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.
La detrazione è calcolata su un ammontare globale non superiore a € 10.000,00, considerando complessivamente le spese sostenute per mobili e grandi elettrodomestici.
La detrazione dall’Irpef per le spese di ristrutturazione varia in base alla data in cui sono stati effettuati i bonifici.
Per l’anno 2012, la detrazione del 50% spetta per le spese sostenute dal 26.06.12 al 31.12.2012 nel limite di € 96.000, al netto delle spese sostenute fino al 25.06.2012 nel limite di € 48.000.
Inoltre, per le spese sostenute dal 4.08.13 al 31.12.2013, interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, le cui procedure autorizzatorie sono attivate dopo il 4.08.2013, su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità, riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive, spetta una detrazione d’imposta nella misura del 65%, fino ad un ammontare complessivo di spesa non superiore a € 96.000 per unità immobiliare.
SOGGETTI INTERESSATI
Sono ammessi a fruire della detrazione sulle spese di ristrutturazione tutti i soggetti Irpef, residenti e non residenti.
- Possono beneficiare dell’agevolazione non solo i proprietari degli immobili, ma anche tutti coloro che sono titolari di diritti reali sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono direttamente le spese:
- il proprietario o il nudo proprietario;
- il titolare di un diritto reale di godimento ad esempio usufrutto, uso, abitazione o superficie. Chi occupa l’immobile a titolo di locazione o comodato.
- Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento se sostiene le spese e le fatture e i bonifici siano a lui intestati.
TRASFERIMENTI
In caso di vendita o di donazione dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi prima che sia trascorso il periodo di godimento della detrazione, le quote di detrazione non utilizzate sono trasferite, salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente persona fisica o al donatario.
Nel caso di morte del titolare, il diritto alla detrazione si trasmette esclusivamente all’erede che conserva la detenzione materiale e diretta del bene.
Nel caso in cui le spese sono state sostenute dall’inquilino o dal comodatario la cessazione dello stato di locazione o comodato non fa venir meno il diritto alla detrazione in capo all’inquilino o al comodatario.
La data di inizio lavori deve essere anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, ma non è necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo dell’abitiazione (circolare Ag. Entrate 21/E/2010).
Dal 1° gennaio 2012 l’agevolazione è stata resa permanente dal decreto legge n. 201/2011 e inserita tra gli oneri detraibili dall’Irpef.
Negli ultimi anni la normativa che regola la materia è stata più volte modificata.
Dal 1° gennaio 2016 la detrazione tornerà alla misura ordinaria del 36% e con il limite di 48.000 euro per unità immobiliare.
La legge di stabilità 2014 ha inoltre prorogato:
la detrazione delle spese sostenute per interventi di adozione di misure antisismiche su costruzioni che si trovano in zone sismiche ad alta pericolosità, se adibite ad abitazione principale o ad attività produttive.
Per questa detrazione sono state fissate le seguenti misure
- 65%, per le spese effettuate dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2014
- 50%, per le spese sostenute dal 1o gennaio 2015 al 31 dicembre 2015
L’ammontare massimo delle spese ammesse in detrazione non può superare l’importo di 96.000 euro.
Il 50% di detrazione per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, "A per i forni" finalizzati all’arredo di immobili oggetto di ristrutturazione, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.
La detrazione è calcolata su un ammontare globale non superiore a € 10.000,00, considerando complessivamente le spese sostenute per mobili e grandi elettrodomestici.
La detrazione dall’Irpef per le spese di ristrutturazione varia in base alla data in cui sono stati effettuati i bonifici.
Per l’anno 2012, la detrazione del 50% spetta per le spese sostenute dal 26.06.12 al 31.12.2012 nel limite di € 96.000, al netto delle spese sostenute fino al 25.06.2012 nel limite di € 48.000.
Inoltre, per le spese sostenute dal 4.08.13 al 31.12.2013, interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, le cui procedure autorizzatorie sono attivate dopo il 4.08.2013, su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità, riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive, spetta una detrazione d’imposta nella misura del 65%, fino ad un ammontare complessivo di spesa non superiore a € 96.000 per unità immobiliare.
SOGGETTI INTERESSATI
Sono ammessi a fruire della detrazione sulle spese di ristrutturazione tutti i soggetti Irpef, residenti e non residenti.
- Possono beneficiare dell’agevolazione non solo i proprietari degli immobili, ma anche tutti coloro che sono titolari di diritti reali sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono direttamente le spese:
- il proprietario o il nudo proprietario;
- il titolare di un diritto reale di godimento ad esempio usufrutto, uso, abitazione o superficie. Chi occupa l’immobile a titolo di locazione o comodato.
- Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento se sostiene le spese e le fatture e i bonifici siano a lui intestati.
TRASFERIMENTI
In caso di vendita o di donazione dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi prima che sia trascorso il periodo di godimento della detrazione, le quote di detrazione non utilizzate sono trasferite, salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente persona fisica o al donatario.
Nel caso di morte del titolare, il diritto alla detrazione si trasmette esclusivamente all’erede che conserva la detenzione materiale e diretta del bene.
Nel caso in cui le spese sono state sostenute dall’inquilino o dal comodatario la cessazione dello stato di locazione o comodato non fa venir meno il diritto alla detrazione in capo all’inquilino o al comodatario.
La data di inizio lavori deve essere anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, ma non è necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo dell’abitiazione (circolare Ag. Entrate 21/E/2010).
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