Ristrutturazioni: ultimi giorni per l'invio della comunicazione ENEA


Entro il 1° aprile 2019 devono essere trasmesse per via telematica all’ENEA le informazioni sugli interventi effettuati nell'ambito delle ristrutturazioni edilizie
Ristrutturazioni: ultimi giorni per l'invio della comunicazione ENEA

A partire dal 1° gennaio 2018, analogamente a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, devono essere trasmesse per via telematica all’ENEA le informazioni sugli interventi effettuati anche nell’ambito delle ristrutturazioni edilizie.

La trasmissione per l’anno 2018 va comunicata entro il 1° aprile 2019

 

Soggetti interessati

Sono obbligati all'invio dei dati i soggetti che sostengono spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati dal 1° gennaio 2018.


Quali spese vanno comunicate

Vanno comunicate solamente le spese di ristrutturazione edilizia inerenti al risparmio energetico.

In particolare,

Strutture edilizie

- riduzione della trasmittanza delle pareti verticali che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno, dai vani freddi e dal terreno;
- riduzione delle trasmittanze delle strutture opache orizzontali e inclinate (coperture) che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno e dai vani freddi;
- riduzione della trasmittanza termica dei Pavimenti che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno, dai vani freddi e dal terreno;

 

Infissi

- riduzione della trasmittanza dei serramenti comprensivi di infissi che delimitano gli ambienti riscaldati dall’ esterno e dai vani freddi;

 

Impianti tecnologici

- installazione di collettori solari (solare termico) per la produzione di acqua calda sanitaria e/o il riscaldamento degli ambienti;
- sostituzione di generatori di calore con caldaie a condensazione per il riscaldamento degli ambienti (con o senza produzione di acqua calda sanitaria) o per la sola produzione di acqua calda per una pluralità di utenze ed eventuale adeguamento dell’impianto;
- sostituzione di generatori con generatori di calore ad aria a condensazione ed eventuale adeguamento dell’impianto;
- pompe di calore per climatizzazione degli ambienti ed eventuale adeguamento dell’impianto;
- sistemi ibridi (caldaia a condensazione e pompa di calore) ed eventuale adeguamento dell’impianto;
- microcogeneratori (Pe<50kWe);
- scaldacqua a pompa di calore;
- generatori di calore a biomassa;
- installazione di sistemi di contabilizzazione del calore negli impianti centralizzati per una pluralità di utenze;
- installazione di sistemi di termoregolazione e building automation;
- installazione di impianti fotovoltaici.

 

Elettrodomestici (solo se collegati ad un intervento di recupero del patrimonio edilizio iniziato a decorrere dal 1° gennaio 2017):

- forni
- frigoriferi
- lavastoviglie
- piani cottura elettrici
- lavasciuga
- lavatrici

 

Modalità di trasmissione

I dati sono trasmessi per via telematica collegandosi al sito dell'ENEA https://ristrutturazioni2018.enea.it, registrandosi sul portale e utilizzando l’apposita procedura telematica  nella quale andranno indicati anche i dati catastali.

 

Scadenze

Per il 2018, primo anno dell'adempimento, è stata prevista una tempistica specifica; in particolare:

- per gli interventi con data fine lavori nel 2018: i dati devono essere trasmessi entro il 1° aprile 2019 (termine inizialmente fissato al 19 febbraio e poi spostato al 21 febbraio);

- per gli interventi con data fine lavori successiva al 2018: l’invio deve avvenire entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo (che può essere per esempio la data del collaudo o del certificato di fine lavori da dichiarazione di conformità, o per gli elettrodomestici si può considerare la data del bonifico o di altro documento di acquisto ammesso).


Effetti della mancata trasmissione

Nell’ipotesi, piuttosto probabile, che l'Agenzia dovesse chiarire che tale comunicazione ha la stessa valenza di quella per la riqualificazione, il mancato invio implicherebbe la perdita della detrazione IRPEF.

Tuttavia, in tal caso, sarebbe comunque possibile l'invio tardivo, avvalendosi dell'istituto della remissione in bonis entro i termini per l'invio della dichiarazione dei redditi relativa all'anno dell'intervento: in particolare per gli interventi 2018, entro il 30.09.2019 (salvo proroghe) mediante l’invio della comunicazione omessa ed il versamento di una sanzione pari a 250 euro.

Articolo del:


di Dott. Giacomo Mauri

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