Rito abbreviato, sconto di pena retroattivo
La Suprema Corte chiarisce che la recente riforma Orlando, Legge n. 103/2017, sul maggior sconto di pena per l'abbreviato sia retroattivo
Con la riforma Orlando, (legge n. 103/2017), è stato modificato il regime sanzionatorio previsto per il rito abbreviato:
- per i delitti si è mantenuta la riduzione di pena di un terzo;
- per le contravvenzioni la riduzione di pena è stata aumentata, ed ora è della metà.
Sulla necessità di applicazione della modifica normativa di recente introduzione, anche alle cause pendenti, si è pronunciata la Suprema Corte (Cass. Civ. n. 832/2018), ritenendo di accogliere il ricorso proposto a mezzo difensore di fiducia da un condannato per contravvenzione in materia di reati stradali.
In particolare, gli Ermellini hanno ritenuto, richiamando il granitico orientamento delle Sezioni Unite sentenza n. 18821/2014 che il II comma dell'articolo 442 del codice di rito pur essendo norma processuale abbia altresì effetti sostanziali.
I Supremi Giudici hanno, in vero, statuito che la scelta del rito abbreviato e la conseguente riduzione di pena abbia ricadute sostanziali, alla luce anche del principio di legalità di cui all'articolo 7 della CEDU, il quale prevede l'irretroattività della previsione più severa ma anche, implicitamente, retroattività o ultrattività della previsione meno severa.
Sulla base di questi presupposti, i Giudici di Piazza Cavour hanno sottolineato come l'art. 442, pur inserendosi nell'ambito della disciplina processuale con la previsione di un trattamento penale più favorevole in considerazione di una scelta processuale dell'imputato, abbia ricadute sostanziali inerenti la diminuzione o sostituzione di pena e, come tale, rientri nell'applicazione dell'art. 25 Cost., comma 2, e dell'art. 2 c.p., nella loro lettura convenzionale (si veda la sentenza CEDU del 17 settembre 2009 nel caso Scoppola contro Italia) con riguardo al pricipio di necessaria retroattività della disposizione più favorevole, e debba applicarsi, proprio ex art. 2 c.p., comma 4, anche alle fattispecie anteriori, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile.
- per i delitti si è mantenuta la riduzione di pena di un terzo;
- per le contravvenzioni la riduzione di pena è stata aumentata, ed ora è della metà.
Sulla necessità di applicazione della modifica normativa di recente introduzione, anche alle cause pendenti, si è pronunciata la Suprema Corte (Cass. Civ. n. 832/2018), ritenendo di accogliere il ricorso proposto a mezzo difensore di fiducia da un condannato per contravvenzione in materia di reati stradali.
In particolare, gli Ermellini hanno ritenuto, richiamando il granitico orientamento delle Sezioni Unite sentenza n. 18821/2014 che il II comma dell'articolo 442 del codice di rito pur essendo norma processuale abbia altresì effetti sostanziali.
I Supremi Giudici hanno, in vero, statuito che la scelta del rito abbreviato e la conseguente riduzione di pena abbia ricadute sostanziali, alla luce anche del principio di legalità di cui all'articolo 7 della CEDU, il quale prevede l'irretroattività della previsione più severa ma anche, implicitamente, retroattività o ultrattività della previsione meno severa.
Sulla base di questi presupposti, i Giudici di Piazza Cavour hanno sottolineato come l'art. 442, pur inserendosi nell'ambito della disciplina processuale con la previsione di un trattamento penale più favorevole in considerazione di una scelta processuale dell'imputato, abbia ricadute sostanziali inerenti la diminuzione o sostituzione di pena e, come tale, rientri nell'applicazione dell'art. 25 Cost., comma 2, e dell'art. 2 c.p., nella loro lettura convenzionale (si veda la sentenza CEDU del 17 settembre 2009 nel caso Scoppola contro Italia) con riguardo al pricipio di necessaria retroattività della disposizione più favorevole, e debba applicarsi, proprio ex art. 2 c.p., comma 4, anche alle fattispecie anteriori, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile.
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