Rivalutazioni partecipazioni
Vademecum per rivalutare le proprie partecipazioni di capitali
Sono interessati le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali che producono redditi diversi in caso di alienazioni delle partecipazioni. Sono esclusi i redditi conseguiti da alienazioni di partecipazioni nell’esercizio di arti e professioni o da imprese commerciali.
Oggetto della rivalutazione sono le partecipazioni possedute alla data dell’01.01.2016, sia qualificate che non qualificate (art. 67, c. 1, lett. c) e c)bis D.P.R. 917/86), non negoziate in mercati regolamentati.
La perizia di stima può essere redatta, per i contribuenti che si trovano nel regime di dichiarazione, anche successivamente alla cessione della partecipazione societaria, purché effettuata prima della data del 30.06.2016. I soggetti abilitati per redarre la perizia sono i Dottori Commercialisti, gli Esperti Contabili, i Revisori Legali ed i Periti iscritti alla CCIAA, e l’asseveramento (giuramento) viene effettuato presso la Cancelleria del Tribunale, un Ufficio del Giudice di Pace o un notaio. Si applicano le norme sulla responsabilità sancite dall’art. 64 c.p.c..
Entro lo stesso termine previsto per il giuramento della perizia (30.06.2016) è necessario eseguire il versamento, in unica soluzione ovvero versando la prima rata, dell’imposta sostitutiva nella misura dell’8% calcolato sul valore della perizia. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versare contestualmente alle singole rate successive 30.06.2017 e 30.06.2018. La rivalutazione si perfeziona con il versamento dell’intero importo, ovvero della prima rata dell’imposta sostitutiva; il mancato pagamento delle rate successivamente alla prima non fa venire meno la validità della rivalutazione, e comporta l’iscrizione a ruolo degli importi non versati, con possibilità di regolarizzare l’omesso versamento tramite il ravvedimento operoso.
La cessione della partecipazione ad un prezzo inferiore al valore della perizia non genera minusvalenze fiscalmente rilevanti.
I contribuenti che si avvalgono della rivalutazione devono indicare i dati nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di perfezionamento, quindi Unico 2016 - quadro RT, e conservare la documentazione (perizia e versamenti) per esibirla su richiesta dell’Amministrazione Finanziaria.
Oggetto della rivalutazione sono le partecipazioni possedute alla data dell’01.01.2016, sia qualificate che non qualificate (art. 67, c. 1, lett. c) e c)bis D.P.R. 917/86), non negoziate in mercati regolamentati.
La perizia di stima può essere redatta, per i contribuenti che si trovano nel regime di dichiarazione, anche successivamente alla cessione della partecipazione societaria, purché effettuata prima della data del 30.06.2016. I soggetti abilitati per redarre la perizia sono i Dottori Commercialisti, gli Esperti Contabili, i Revisori Legali ed i Periti iscritti alla CCIAA, e l’asseveramento (giuramento) viene effettuato presso la Cancelleria del Tribunale, un Ufficio del Giudice di Pace o un notaio. Si applicano le norme sulla responsabilità sancite dall’art. 64 c.p.c..
Entro lo stesso termine previsto per il giuramento della perizia (30.06.2016) è necessario eseguire il versamento, in unica soluzione ovvero versando la prima rata, dell’imposta sostitutiva nella misura dell’8% calcolato sul valore della perizia. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versare contestualmente alle singole rate successive 30.06.2017 e 30.06.2018. La rivalutazione si perfeziona con il versamento dell’intero importo, ovvero della prima rata dell’imposta sostitutiva; il mancato pagamento delle rate successivamente alla prima non fa venire meno la validità della rivalutazione, e comporta l’iscrizione a ruolo degli importi non versati, con possibilità di regolarizzare l’omesso versamento tramite il ravvedimento operoso.
La cessione della partecipazione ad un prezzo inferiore al valore della perizia non genera minusvalenze fiscalmente rilevanti.
I contribuenti che si avvalgono della rivalutazione devono indicare i dati nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di perfezionamento, quindi Unico 2016 - quadro RT, e conservare la documentazione (perizia e versamenti) per esibirla su richiesta dell’Amministrazione Finanziaria.
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