Riversamento Spontaneo del Credito di Imposta per Ricerca & Sviluppo
PREMESSA
Nel caso in cui la vostra azienda abbia fruito del Credito di Imposta per attività di Ricerca & Sviluppo, negli anni dal 2015 al 2019, sarebbe opportuno che leggesse quanto riportiamo di seguito.
Recentemente sono iniziati in maniera massiccia e sistematica gli accertamenti effettuati dagli enti preposti.
Questi accertamenti molto spesso hanno come esito la contestazione di ineleggibilità delle attività rendicontate e quindi dei relativi costi sostenuti e dichiarati. Questo comporta la revoca del beneficio goduto sottoforma di credito d’imposta, la possibilità di vedersi comminate sanzioni fino al 200% e, in taluni casi, la possibilità di istruzione di un procedimento penale.
L'Agenzia delle Entrate sta inviando delle comunicazioni in cui informa i contribuenti che, nel caso di riscontro di "possibili anomalie", esiste la possibilità di aderire spontaneamente a una procedura di riversamento, evitando ogni altra sanzione e possibile procedimento.
In queste comunicazioni si fa costantemente riferimento a un documento chiamato “Manuale di Frascati” e alla possibile mancanza delle caratteristiche prescritte da tale Manuale in riferimento alle attività di Ricerca & Sviluppo dichiarate dalle aziende fruitrici del beneficio fiscale.
Quanto detto è riportato nel decreto fiscale n. 146/2021 all’articolo 5, commi da 7 a 12, che ha previsto la procedura di riversamento per le imprese che si siano avvalse “genericamente” in modo non corretto del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo.
Questo decreto riporta la procedura per la regolarizzazione spontanea della posizione fiscale, e l’annullamento di ogni sanzione e, quindi, interessi.
I tempi per presentare l’istanza di ravvedimento e, quindi, di riversamento spontaneo sono veramente molto stretti. Tale termine è fissato al 30 settembre 2022.
COSA OFFRIAMO
Nel caso la vostra azienda decidesse di aderire: possiamo offrire supporto per comprendere quale parte del beneficio ottenuto restituire e utilizzare in modo corretto la procedura di adesione al riversamento totale o parziale del credito non spettante.
Nel caso la vostra azienda decidesse di NON aderire: possiamo offrire supporto per individuare quali siano le azioni utili da intraprendere e i tempi delle stesse e coadiuvarla nella loro attuazione.
La nostra società mette a disposizione competenze tecniche, amministrative, fiscali e legali.
Nella nostra squadra operano ingegneri che operano in tutti i settori industriali, in quelli relativi all’agricoltura e ai servizi; esperti contabili e commercialisti che vantano grande esperienza sui temi delle agevolazioni fiscali.
Ci contatti richiedendo il nostro intervento.
Eventualmente vi forniremo un circostanziato parere pro veritate grazie al quale avrete tutti gli elementi per comprendere se aderire al riversamento spontaneo o se intraprendere le opportune azioni di tutela dopo all'accertamento.
La nostra società Vi fornirà ogni indicazione per intraprendere i passi successivi.
In particolare, nel caso di esito favorevole dell’analisi delle attività di ricerca condotte dalla vostra azienda e, quindi, se riscontrassimo che le attività rendicontate fossero eleggibili e soddisfacessero i requisiti del manuale di Frascati, vi aiuteremo a integrare, se del caso, la documentazione già in vostro possesso in modo da poter dimostrare al meglio, in sede di accertamento la corretta fruizione del beneficio fiscale.
Nel caso di esito non favorevole vi forniremo ogni aiuto per rivisitare la documentazione in vostro possesso in modo da evitare contestazioni già in corso o possibili contestazioni future nelle sedi di accertamento o giudizio. In particolare, ci accerteremo che:
- le somme rendicontate presentino errori nella quantificazione o nell'individuazione delle spese ammissibili, in violazione dei principi di pertinenza e congruità;
- quanto sia consigliabile aderire al riversamento spontaneo;
- quali siano i rischi e i danni nelle diverse ipotesi, sia che si decida di aderire al riversamento spontaneo sia che si decida di opporsi alle conclusioni dell’accertamento, dal punto di vista tecnico, fiscale e penale
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