Rottamazione cartelle: contribuenti alla cassa


Equitalia presenta il conto rottamazione: pagamento 1' rata entro luglio 2017
Rottamazione cartelle: contribuenti alla cassa

Equitalia ha presentato il conto a tutti i contribuenti che hanno aderito alla definizione agevolata delle cartelle, partita a novembre 2016 e conclusa il 21 aprile 2017, nota come "rottamazione" delle cartelle stesse, quale stabilita dall'art. 6 del D.L. n. 193 del 22/10/2016, convertito nella legge n. 225 del 1/12/2016 (pubblicata nella G.U. n. 282 del 2/12/2016)
In sostanza si è giunti nella seconda fase della rottamazione, nel senso che inizia quella relativa al pagamento delle somme risultanti dalla definizione agevolata, la quale consente di regolare le cartella di pagamento pagando i tributi dovuti, ma godendo della cancellazione delle sanzioni e degli interessi di mora.
Equitalia, mediante missive spedite a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata, denominate "COMUNICAZIONE DELLE SOMME DOVUTE" sta informando i contribuenti sull'eventuale accoglimento o rigetto della domanda di adesione e, nella fattispecie affermativa, indica l'ammontare del debito da pagare , le singole rate e le scadenze delle stesse (la prima scade il 31 luglio 2017)
Da sottolineare che dal 16 giugno p.v., nell'area riservata del sito dell'Ente di Riscossione, i contribuenti che hanno aderito alla rottamazione potranno trovare copia della "comunicazione delle somme dovute", vale a dire copia della risposta di Equitalia. Si tratta di una possibilità concessa ai contribuenti i quali, per i motivi più disparati, non abbiano ricevuto la comunicazione originaria, di conoscere l'esito della domanda, di entrare in possesso dei relativi bollettini di conto corrente e provvedere al pagamento dei tributi entro i termini previsti dalla legge.
Inoltre, prossimamente, verosimilmente nei primi giorni del prossimo mese di luglio, i contribuenti che hanno aderito alla definizione agevolata delle cartelle esattoriali, potranno usufruire della piattaforma web CONTITU, la quale consente agli interessati di decidere quali debiti rottamare.
In sostanza si vuole dire che, a questo punto, il contribuente è chiamato a fare una scelta:
· se paga la rata scadente a fine luglio 2017 significa che egli aderirà in via definitiva alla rottamazione ma abbandonerà per sempre la possibilità di riattivare l'eventuale dilazione pregressa; in tal caso, qualora la procedura sanatoria , per qualsiasi motivo, non venisse portata a compimento, il debito residuo non potrebbe esser più rateizzato
· al contrario, se non si paga la rata di luglio il contribuente perde definitivamente la possibilità della rottamazione, ma potrà riattivare il piano di rientro stabilito con Equitalia in precedenza, pagando le rate già sospese per effetto della presentazione della domanda di rottamazione.
Ci si chiede se il pagamento di queste ultime rate dovrebbe essere effettuato in unica soluzione
Sul punto, mancando una espressa disposizione normativa, si ritiene che potrebbe trovare applicazione in via analogica, l'art.19, comma 3 bis del D.P.R. 602/1973, concernente la sospensione giudiziale ed amministrativa della dilazione. In base a detta norma si dovrebbe escludere che il contribuente, il quale non abbia aderito alla sanatoria, abbia l'obbligo di pagare in unica soluzione le rate a pregresse dilazioni, sospese per effetto della presentazione della domanda di rottamazione

Concludo con un'ultima osservazione: il contribuente che abbia indicato nella richiesta di rottamazione più cartelle potrà decidere di pagarne soltanto una parte; in tal caso i debiti relativi a cartelle non pagate rientreranno nelle procedure della riscossione ordinaria di Equitalia.

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di Dr. Paolo Boschetti

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