Rottamazione cartelle esattoriali
Anche per quest’anno c’è la possibilità di pagare le cartelle scontate delle sanzioni e degli interessi di mora
Anche per quest’anno c’è la possibilità di pagare le cartelle scontate delle sanzioni e degli interessi di mora, come stabilito dal decreto legge n. 148/2017 convertito con modificazioni dalla Legge n. 172/2017.
Non si è obbligati a chiedere la definizione della totalità dei debiti: è ammessa la rottamazione anche di singole cartelle o di parti di esse. Si può quindi selezionare solo le cartelle con la percentuale di importo rottamabile più elevata.
Cartelle ammissibili
Questa agevolazione si applica alle somme riferite ai carichi affidati all’Agente della riscossione tra il 1 gennaio 2000 e il 30 settembre 2017.
Chi ha un contenzioso può comunque richiedere la definizione agevolata ma deve rinunciare ai giudizi pendenti.
Piani di rateazione già attivi
Chi ha già un piano di rateazione attivo può comunque aderire alle agevolazioni previste dal decreto ma, se non in regola coi pagamenti, deve saldare, relativamente ai piani di dilazione in essere al 24 ottobre 2016, le rate con scadenza fino al 31 dicembre 2016, entro il 31 luglio 2018.
Modalità di pagamento
Per i carichi affidati tra il 1 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2016
il pagamento dovrà essere effettuato in un’unica soluzione o in un massimo di 3 rate:
- 31 ottobre 2018 = il 40% dell’importo
- 30 novembre 2018 = 40% dell’importo
- 28 febbraio 2019 = 20% dell’importo
Per i carichi affidati tra il 1 gennaio 2017 e il 30 settembre 2017
il pagamento dovrà essere effettuato in un’unica soluzione o in un massimo di 5 rate di pari importo alle seguenti scadenze:
- 31 luglio 2018
- 30 settembre 2018
- 31 ottobre 2018
- 30 novembre 2018
- 28 febbraio 2019
Chi non paga anche una sola rata, ma anche chi la paga in misura ridotta o in ritardo, perde i benefici previsti dal decreto; inoltre il carico residuo non può più essere rateizzato.
Presentazione dell’istanza
La richiesta deve essere presentata entro e non oltre il 15 maggio 2018.
Non si è obbligati a chiedere la definizione della totalità dei debiti: è ammessa la rottamazione anche di singole cartelle o di parti di esse. Si può quindi selezionare solo le cartelle con la percentuale di importo rottamabile più elevata.
Cartelle ammissibili
Questa agevolazione si applica alle somme riferite ai carichi affidati all’Agente della riscossione tra il 1 gennaio 2000 e il 30 settembre 2017.
Chi ha un contenzioso può comunque richiedere la definizione agevolata ma deve rinunciare ai giudizi pendenti.
Piani di rateazione già attivi
Chi ha già un piano di rateazione attivo può comunque aderire alle agevolazioni previste dal decreto ma, se non in regola coi pagamenti, deve saldare, relativamente ai piani di dilazione in essere al 24 ottobre 2016, le rate con scadenza fino al 31 dicembre 2016, entro il 31 luglio 2018.
Modalità di pagamento
Per i carichi affidati tra il 1 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2016
il pagamento dovrà essere effettuato in un’unica soluzione o in un massimo di 3 rate:
- 31 ottobre 2018 = il 40% dell’importo
- 30 novembre 2018 = 40% dell’importo
- 28 febbraio 2019 = 20% dell’importo
Per i carichi affidati tra il 1 gennaio 2017 e il 30 settembre 2017
il pagamento dovrà essere effettuato in un’unica soluzione o in un massimo di 5 rate di pari importo alle seguenti scadenze:
- 31 luglio 2018
- 30 settembre 2018
- 31 ottobre 2018
- 30 novembre 2018
- 28 febbraio 2019
Chi non paga anche una sola rata, ma anche chi la paga in misura ridotta o in ritardo, perde i benefici previsti dal decreto; inoltre il carico residuo non può più essere rateizzato.
Presentazione dell’istanza
La richiesta deve essere presentata entro e non oltre il 15 maggio 2018.
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